Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32544 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 14/12/2018), n.32544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18064-2017 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato D’ORSI FRANCESCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PULLANO CARMINE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA a RL IN LIQUIDAZIONE, in

persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VALSAVARANCHE 46/1, presso lo studio dell’avvocato SANTI

CHIARA, rappresentato e difeso dall’avvocato MOSETTI GIULIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 260/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 16/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 24 novembre 2016-16 gennaio 2017 numero 260 la Corte d’Appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, respingeva la domanda proposta da P.C. nei confronti del fallimento della società cooperativa (OMISSIS) a r.l. per l’accertamento del diritto all’inquadramento nel livello secondo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dei porti e per la condanna al pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione;

che, per quanto in questa sede rileva, la Corte territoriale dichiarava inammissibile la produzione nel grado d’ appello del documento di sicurezza della società cooperativa e degli altri atti tardivamente allegati in sede di impugnazione, in quanto risalenti ad epoca precedente all’introduzione del giudizio, restando indimostrata la impossibilità della tempestiva produzione di tali documenti; anzi, trattandosi di atti depositati presso uffici pubblici, sarebbe stato agevole ottenerne la disponibilità.

Nel merito, come già ritenuto dal giudice del primo grado, il richiesto secondo livello non era pertinente alle mansioni di piazzalista svolte dal P.. Dalla prova orale era emerso che questi era il punto di riferimento della squadra ma non che gli spettasse una potestà organizzativa, di programmazione e di coordinamento. I compiti della squadra erano stati già definiti e programmati in altra sede nè era rimessa al P. la gestione di turni, ferie e permessi; il potere di intervento per le emergenze e gli stati di pericolo era limitato alla segnalazione. Il piazzalista era dunque una figura di secondo piano rispetto al coordinatore; tutti i testi quando erano piazzalisti erano stati inquadrati nel livello terzo, riconosciuto al P.;

che averso la sentenza ha proposto ricorso P.C., articolato in due motivi, cui ha opposto difese il fallimento della società cooperativa (OMISSIS);

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione e falsa applicazione degli artt. 437,345,421 c.p.c. nonchè dell’art. 2730 c.c. e seguenti, in riferimento alla mancata ammissione della documentazione offerta in grado di appello. Il ricorrente ha esposto che dal documento di sicurezza della società (documento sub 3 del fascicolo dell’appello) emergeva la prova, stante il valore confessorio del documento proveniente dal datore di lavoro, dello svolgimento della funzione di piazzalista e della sua coincidenza con la declaratoria di “coordinatore della sicurezza” – rientrante nel livello secondo del contratto collettivo – e non già con il profilo di semplice caposquadra del turno, come affermato in sentenza.

La inammissibilità del documento, come degli altri atti prodotti in appello, era stata dichiarata in violazione dell’art. 437 c.p.c., che nel rito del lavoro aveva mantenuto la facoltà del giudice di acquisire in appello documenti indispensabili ai fini della decisione della causa (CASS. SU nr. 10790/2017); la corte territoriale, dunque, non avrebbe dovuto arrestarsi al rilievo della tardività della produzione ma preliminarmente valutare se la documentazione prodotta fosse o meno indispensabile alla decisione;

– con il secondo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e del contratto collettivo nonchè violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, degli artt. 29 e seguenti. Con il motivo si assume che le mansioni di piazzalista assegnategli, come risultanti dalla prova orale, erano riferibili alla figura del “coordinatore operativo”, attività svolta dai coordinatori della società TMT, inquadrati nel livello secondo del contratto collettivo. Nel documento di sicurezza era riconosciuto che egli aveva frequentato corsi di antincendio ed evacuazione nonchè di primo soccorso; la sua autonomia ed esperienza era attestata dalla firma in calce ai diplomi dei corsi di formazione professionale, da cui risultava che gli stessi erano da lui istruiti per la sua esperienza e professionalità. Da ultimo, il ricorrente ha dedotto che non era sostenibile che il piazzalista fosse subordinato ai coordinatori, che erano dipendenti della diversa società TMT, in quanto ogni imprenditore doveva avere la propria linea di comando, pena la violazione del divieto di intermediazione di mano d’opera, con le conseguenze di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29.

che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso;

che invero:

– quanto al primo motivo, la deduzione in questa sede del vizio processuale è ammissibile previa allegazione del pregiudizio derivatone alle prerogative difensive della parte istante. Invero, secondo orientamento pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (ex plurimis: Cassazione civile sez. III, 12/06/2018,n.15219; Cass. 09/08/2017, n. 19759). Sotto questo profilo la parte ha dedotto la decisività del documento di sicurezza non acquisito in causa, in quanto da esso sarebbe risultata la identificazione della sua figura di “piazzalista” con il profilo di “coordinatore operativo” di livello secondo.

La sentenza impugnata ha tuttavia autonomamente accertato che il P. “operava il controllo dei mezzi, del personale in opera, la riorganizzazione delle squadre in caso di assenze dal servizio” oltre al controllo delle presenze, essendo il punto di riferimento della squadra; dal documento di sicurezza non risultano compiti diversi, facendosi riferimento per il piazzalista a mansioni consistenti nel “recepire le informazioni del capo chiamata e controllare vigilare, coordinare la squadra di lavoro, il che comprende anche la assegnazione del mezzo operativo al lavoratore”, nel prendere parte alla fase di coordinamento preliminare al passaggio delle consegne, nell’interfacciarsi con i responsabili operativi di altre imprese, facendo riferimento al capo chiamata ed al responsabile operativo generale della società.

In sostanza, le informazioni evincibili dal documento di sicurezza sono state altrimenti acquisite dal giudicante; gli elementi ritenuti decisivi per il rigetto della domanda ovvero la assenza della potestà di assumere decisioni riguardanti la programmazione del lavoro con la relativa assunzione di responsabilità (in luogo di una responsabilità meramente “operativa”) non risultano, invece, dal documento di cui si assume la decisività. Sotto questo profilo non appare dunque integrata alcuna violazione del diritto di difesa.

– quanto al secondo motivo, non sussiste il denunziato vizio di sussunzione. Invero il terzo livello del CCNL per i lavoratori dei porti, di inquadramento del lavoratore, prevede tra le caratteristiche professionali, lo svolgimento di attività complesse richiedenti capacità conseguite mediante specifici diplomi di istituti professionali e/o attraverso significativa esperienza di lavoro, lo svolgimento in autonomia del lavoro assegnato e/o il compito di coordinamento e controllo di alti lavoratori. Il livello contempla,in particolare autonomia ed iniziativa adeguate, presupponenti la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative e/o la partecipazione a scelte del settore lavorativo di appartenenza, Tra i profili professionali è contemplato quello di “capo piazzale”.

Il superiore livello rivendicato contempla, invece, i lavoratori preposti ad attività organizzativamente articolate/strutturate o che esplicano compiti di programmazione, coordinamento e/o di controllo di corrispondente rilevanza. Caratteristica del livello è la assunzione di una responsabilità “relativa al coordinamento, al controllo della correttezza amministrativa, tecnico-operativa e della rispondenza giuridica del proprio lavoro e/o degli atti dell’area di appartenenza”. Tra le figure professionali di livello secondo si prevede quella di “coordinatore operativo (capo/banchina/terminal/depositi/piattaforme, ecc.)”.

Il tratto distintivo dei due livelli in comparazione consiste, dunque, nell’essere prevista nel livello superiore una attività di programmazione, che non appartiene, invece, al livello terzo nonchè, quanto alle attività di coordinamento e di controllo, proprie di entrambi i livelli, il fatto che nel livello terzo il coordinamento ed il controllo sono relativi ad altri lavoratori mentre nel livello secondo sono di rilevanza corrispondente alla preposizione ad attività organizzativamente articolate.

In sostanza, il coordinamento e controilo dei livello superiore non riguardano le persone dei lavoratori ma un segmento dell’attività, il che trova conferma nel rilievo che il “coordinatore operativo” di livello secondo è il responsabile della banchina, del terminal, del deposito, delle piattaforme ovvero di articolazioni della attività e non della squadra di lavoro.

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha valorizzato, nel negare il diritto al superiore inquadramento rivendicato, ia assenza del potere di programmazione e io svolgimento di compiti di caposquadra.

Del resto, contrariamente a quanto assume parte ricorrente, la individuazione del piazzalista nel documento della sicurezza come “responsabile operativo del turno” non denota la responsabilità propria del livello superiore giacche riferita ad un turno di lavoro e non al coordinamento di un segmento di attività.

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 2.500 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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