Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32543 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2019, (ud. 17/12/2018, dep. 12/12/2019), n.32543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11775/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12

– ricorrente –

contro

LA MONTANARA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore.

– intimata –

avverso la sentenza n. 53/25/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 23 marzo 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 dicembre 2018 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. La CTR della Sicilia ha accolto il gravame interposto da La Montanara s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Palermo di rigetto del ricorso contro l’avviso di accertamento (OMISSIS), relativo all’anno d’imposta 2001, per maggior reddito d’impresa rispetto al dichiarato e conseguente IRPEG, IRAP e IVA, oltre sanzione pecuniaria, emesso a seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza all’esito di verifica fiscale generale sulla predetta società, da cui era emersa una giacenza fisica di prodotti inferiore a quella contabile;

2. la CTR ha annullato l’avviso di accertamento ritenendo, in sintesi, che: a) l’avviso di accertamento era carente quanto alla motivazione, avendo meramente richiamato i rilievi di cui al processo verbale di constatazione senza che l’ufficio avesse svolto gli ulteriori accertamenti, cui erano subordinati i rilevi medesimi, e prodotto in giudizio gli allegati al processo verbale di constatazione; b) nel merito, l’avviso di accertamento era incomprensibile in quanto l’ufficio aveva erroneamente accorpato i distinti esercizi degli anni 2000 e 2001, nonchè trasferito i risultati della verifica (formalmente riferiti all’anno d’imposta 1999) integralmente sull’anno 2001, relativamente al quale la verifica (iniziata il 24 gennaio 2001) aveva interessato solo i giorni dal 1 al 23 gennaio, lasciando scoperto l’esercizio 2000, rispetto al quale i rilievi (impropriamente unificati) dei verificatori incidevano per 365 giorni;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a quattro motivi; la società contribuente non ha svolto difese.

Diritto

RITENUTO

che:

4. sui motivi di ricorso:

4.1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia – in relazione alla questione sub a) del punto 2 che precede, concernente la carente motivazione dell’avviso di accertamento violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3: la contribuente ha avuto piena contezza delle ragioni della pretesa fiscale a seguito della notificazione alla stessa del processo verbale di constatazione;

4.2. con il secondo motivo – formulato in subordine al primo ed ancora relativo alla questione predetta – si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 2 e 7, nonchè degli artt. 112,210 e 213 c.p.c.: la CTR avrebbe dovuto acquisire gli allegati al processo verbale di constatazione, ove ritenuti essenziali ai fini della decisione, anzichè limitarsi a rilevare la mancata produzione spontanea degli stessi da parte dell’ufficio;

4.3. con il terzo motivo si denuncia – in relazione alla questione sub b) del punto 2 che precede, concernente l’illogicità dell’avviso di accertamento – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, artt. 1 e 4, nonchè degli artt. 2697,2727,2728 e 2729 c.c.: avendo l’ufficio applicato la presunzione legale di cessione in evasione d’imposta, grava sulla contribuente l’onere di superare detta presunzione; inoltre, non si è verificata alcuna commistione tra gli esercizi contabili 2000 e 2001 poichè la ripresa ha riguardato tale ultima annualità sulla base dei dati dell’anno precedente, utilizzati dai verificatori ai fini della necessaria ricostruzione dell’ammontare delle merci e, soprattutto, del prezzo medio applicato;

4.4. con il quarto motivo si denuncia, in subordine, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2 e 7, e art. 112 c.p.c.: la CTR, quale giudice del rapporto e non dell’atto, una volta ritenuto errato il calcolo dell’ammontare dei ricavi omessi dalla contribuente, avrebbe dovuto procedere comunque alla determinazione di tale ammontare;

5. il primo motivo è manifestamente fondato alla luce del consolidato principio secondo cui l’avviso di accertamento, che soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, ogni qualvolta l’amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an e il quantum debeatur, deve ritenersi correttamente motivato ove faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all’intimato, sicchè l’amministrazione non è tenuta ad includere nell’avviso di accertamento notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti, nè di riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (in tal senso, Sez. 5, 31 marzo 2011, n. 7360; si v. anche Sez. 6-5, 6 aprile 2017, n. 9008; in generale, sulla legittimità della motivazione per relationem dell’atto impositivo si v. Sez. 5, 20 dicembre 2017, n. 30560);

6. il secondo motivo, subordinato al primo, è conseguentemente assorbito;

7. anche il terzo motivo è fondato;

7.1. come evidenziato dalla CTR (p. 4 della sentenza) e come evincibile dal processo verbale di constatazione (p. 6 del ricorso), l’ufficio ha applicato la presunzione di cessione in evasione d’imposta ai sensi del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, dopo aver rilevato il monte merci esistente nei locali aziendali e ha espressamente riferito l’avviso di accertamento in questione (depositato in atti unitamente al ricorso) al periodo d’imposta 2001; sostiene l’amministrazione che la ripresa ha appunto riguardato tale annualità, ovvero il momento dell’inizio delle operazioni di verifica (protrattesi dal 24 gennaio all’11 aprile 2001), senza alcuna commistione tra gli esercizi contabili 2000 e 2001 (v. retro, sub 4.3);

7.2. ciò posto, deve allora farsi applicazione del principio affermato da Sez. 6-5, 10 agosto 2017, n. 19957, secondo cui “In tema di accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, alla luce del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, comma 2, le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture di magazzino di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta e le consistenze delle rimanenze finali registrate dallo stesso contribuente costituiscono presunzioni di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo, qualora tali differenze si – siano verificate in tale periodo e, quindi, anche per i periodi d’imposta precedenti all’anno in corso al momento della verifica ma che siano comunque stati oggetto di controllo”;

7.3. tale pronuncia riprende l’insegnamento di Sez. 5, 19 marzo 2002, n. 3949 (“In tema di IVA, gli effetti della presunzione di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti, prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 53, operano – come successivamente chiarito anche dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, art. 4, – con riferimento al momento di inizio delle operazioni di verifica ed al periodo d’imposta oggetto di controllo. Ne deriva che non è consentito al contribuente, al fine di superare la presunzione, alterare il presupposto della norma mediante una “spalmatura” delle riconosciute cessioni in frode all’imposta, sugli anni anteriori a quello dell’accertamento, e che si rendono irrilevanti le vicende tributarie relative a quegli anni”) e di Sez. 5, 25 luglio 2012, n. 13120, secondo cui la detta presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo, scaturente dalle rilevate differenze quantitative tra risultanze documentali e consistenze delle rimanenze finali, è relativa e non è superabile con qualunque mezzo di prova, ma solamente con le prove tassativamente indicate dal D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1 e 2;

7.4. va infatti richiamato che il D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, comma 1, (rubricato “Operatività delle presunzioni”) dispone che “Gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano al momento dell’inizio degli accessi, ispezioni e verifiche”, presupponendo evidentemente il compimento della verifica fiscale e la limitazione dell’operatività delle presunzioni al periodo d’imposta coincidente con l’anno solare nel corso del quale è effettuata la verifica; il successivo comma 2, prevede che “Le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14, comma 1, lett. d), o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo”: le presunzioni operano anche per i periodi d’imposta precedenti all’anno in corso, ma comunque oggetto del controllo, qualora emergano in relazione a tale annualità le dette differenze quantitative;

8. il quarto motivo, subordinato al terzo, è conseguentemente assorbito.

9. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Sicilia che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame attenendosi ai suddetti principi e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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