Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32541 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. I, 14/12/2018, (ud. 21/11/2018, dep. 14/12/2018), n.32541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10464/2014 proposto da:

Casentino Trasporti & Spedizioni S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Doria Guido, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ge Capital Interbanca S.p.a., in persona dei legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fratelli Ruspoli

n. 2, presso lo studio dell’avvocato Parmeggiani Chiara, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Agostinelli Monica,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, T.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 470/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/11/2018 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

con sentenza del 24-6-2013 il tribunale di Arezzo dichiarava risolto il concordato preventivo chiesto da (OMISSIS) s.r.l., omologato il 1 luglio 2009, e pronunciava il fallimento della società;

proponeva reclamo, per quanto rileva, la Casentino Trasporti & Spedizioni s.r.l., nella spiegata qualità di creditore, eccependo, tra l’altro, la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei fideiussori To.Si. e M.A.;

la corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 19-3-2014, rigettava il reclamo, affermando, tra l’altro, che agli asseriti garanti non poteva essere attribuita la qualifica di litisconsorti necessari nel procedimento d risoluzione del concordato;

la società Casentino Trasporti ha proposto quattro motivi di ricorso e nel primo di questi ha denunziato la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., L. Fall., artt. 137 e 186, con riguardo alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei fideiussori del concordato, da considerare, diversamente da quanto ritenuto dalla corte d’appello, litisconsorti necessari;

su tale specifica questione di diritto non esistono precedenti di questa Corte con riguardo alla formulazione normativa conseguente al D.Lgs. n. 5 del 2006 e al D.Lgs. Correttivo n. 169 del 2007;

che trattasi di questione potenzialmente applicabile in numero indeterminato di casi;

che ciò rende opportuna la rimessione della causa in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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