Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32540 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 14/12/2018), n.32540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D�ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22955-2017 proposto da:

Q.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PALAZZO ANTONIO STEFANO;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato RELLEVA PIERO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PRETE GIANLUCA;

– controricorrente –

contro

T.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 212/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 09/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – con sentenza n. 212/2017 ha rigettato l’appello proposto da Q.M. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto, accogliendo la domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c, aveva dichiarato che la particella n. 380 (censita al foglio 303) era di proprietà dell’ attore R.P. ed aveva conseguentemente ordinato ai condomini del complesso edilizio “(OMISSIS)” il rilascio dell’area, condannando il Q., chiamato in garanzia, in qualità dante causa dei condomini, al risarcimento del danno.

La Corte d’Appello, in particolare, confermando le statuizioni di prime cure, ha rilevato che il contraddittorio era stato correttamente instaurato nei confronti di tutti i condomini, non risultando, in particolare, provato che tale F. fosse proprietario di un’unità immobiliare del condominio, mentre in relazione alla posizione di tale D.C., risultava che questi avesse acquistato il bene in epoca successiva all’introduzione del giudizio, ed era dunque successore a titolo particolare del diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c..

Avverso tale sentenza ricorre, con tre motivi, Q.M..

R.P. resiste con controricorso.

Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. In prossimità dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Rilevato che non appare sussistente la manifesta infondatezza del ricorso.

P.Q.M.

il Collegio rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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