Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32540 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14227-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3346/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro V.A., impugnando la sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in epigrafe, con la quale si annullò l’avviso di accertamento emesso a carico del contribuente per IRPEF relativa all’anno 2002, in relazione alla mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

La parte intimata non si è costituita.

La ricorrente ha depositato memoria.

Con l’unico motivo proposto l’Agenzia deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in quanto la CTR non avrebbe considerato che il mancato rispetto del termine dilatorio era dipeso dall’imminente scadenza del termine per procedere alla verifica dell’annualità presa in considerazione dopo le segnalazioni pervenute dal Nucleo di P.T. della Guardia di finanza di (OMISSIS), suscitando l’adozione di un accertamento integrativo rispetto a quello già emesso nei confronti del medesimo contribuente.

Il motivo è infondato.

Giova premettere che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio – cfr. Cass. n. 27623/2018 -.

Con specifico riferimento alla vicenda qui esaminata, giova ancora ricordare che ai fini della garanzia di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, questa Corte è ferma nell’escludere che possa integrare una valida ragione d’urgenza idonea a derogare alla concessione del termine dilatorio di 60 giorni dalla comunicazione del p.v.c. la sussistenza di elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità (Cass. n. 22786/2015).

Orbene, nel caso di specie l’Agenzia ha addotto a giustificazione delle ragioni d’urgenza la circostanza che la Guardia di finanza abbia evidenziato ulteriori profili evasivi del contribuente – dopo l’emissione di un primo accertamento – solo in prossimità della scadenza del termine di decadenza relativo all’annualità alla quale si riferiva l’atto impugnato. Ma non pare potersi revocare in dubbio che siffatta circostanza non può integrare il requisito delle ragioni d’urgenza per come interpretato da questa Corte, dovendo le stesse riferirsi alla persona del contribuente o al rapporto tributario controverso – cfr. Cass. n. 14287/2014 -.

Le superiori considerazioni resistono ai rilievi difensivi esposti in memoria dall’Agenzia, ove si consideri che gli elementi giustificativi dell’urgenza offerti dalla ricorrente attengono all’attività posta in essere dal medesimo ufficio che, come tali, non possono in alcun modo giustificare le postulate ragioni di urgenza.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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