Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3254 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5142/2014 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dagli Avv. Silvia Stefanelli e Marco De Fazi,

con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, Via della

Giuliana, n. 44;

– ricorrente –

contro

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI

(OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso,

dagli Avv. Piero Lugnani e Giorgio Falini, con domicilio eletto

nello studio di quest’ultimo in Roma, viale Gorizia, n. 25/C;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimato –

avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le

professioni sanitarie depositata il 6 novembre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto

cassarsi l’impugnata decisione in quanto resa da Commissione

illegittimamente composta, con assorbimento delle questioni involte

dai motivi di ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata il 6 novembre 2013, ha respinto il ricorso proposto dal Dott. B.M. avverso la Delib. dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di (OMISSIS), con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura;

che per la cassazione della decisione della Commissione centrale il B. ha proposto ricorso sulla base di sei motivi;

che l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Trieste ha resistito con controricorso, mentre il Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo cassarsi l’impugnata decisione in quanto resa da Commissione illegittimamente composta, con assorbimento delle questioni involte dai motivi di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che va accolta la richiesta del pubblico ministero;

che, infatti, con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Ls.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;

che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale;

che l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;

che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione, rilevabile anche d’ufficio;

che, pertanto, pronunciando sul ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;

che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio

2017

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