Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32539 del 14/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 14/12/2018), n.32539
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22866-2017 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, piazza
Cavour, PRESSO la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se
medesimo;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il
20/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Chieti, con ordinanza del 20.4.2017, decidendo sull’impugnazione avverso il decreto del Gup presso il medesimo tribunale, ha determinato il compenso dovuto all’avv. B., in relazione alle prestazioni professionali espletate quale difensore di G.A. nel proc. 4539/2015 R.G. all’esito di ammissione della medesima al gratuito patrocinio, in Euro 1.280,00.
Il Tribunale, nell’effettuare la liquidazione, ha dichiarato di aver considerato la “non rilevante consistenza” delle questioni affrontate da parte ricorrente alla luce degli atti prodotti.
Contro tale sentenza ricorre B.M., con due motivi.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.
Il relatore ha proposto il rigetto per manifesta infondatezza del ricorso.
In prossimità dell’odierna adunanza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..
Rilevato che non appare sussistente la manifesta infondatezza del ricorso.
P.Q.M.
il Collegio,rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018