Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32538 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13724-2018 proposto da:

LO SPARVIERO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

F.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 23 presso lo studio dell’avvocato VALERIO SCELFO, (STUDIO

BOURSIER NIUTTA) che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZIA, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9185/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 02/11/2017; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che la società Lo Sparviero srl e F.S. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro il Ministero dell’economia e finanze e l’Agenzia delle dogane, impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, accogliendo l’impugnazione dell’Ufficio ha rigettato il ricorso proposto avverso l’avviso di rettifica della dichiarazione doganale relativa ad un’operazione di importazione di calamari congelati dell’8 aprile 2013;

Rilevato che le parti intimate si sono costituite con controricorso;

Rilevato che parte ricorrente ha aderito alla c.d. “rottamazione”, definendo la lite mediante l’integrale pagamento del dovuto;

Rilevato che l’integrale definizione della lite ha determinato, nella parte ricorrente la mancanza di interesse alle richieste contenute nel ricorso;

Rilevato che parte ricorrente, in data 04.10.2019, ha presentato istanza di cessazione della materia del contendere in relazione all’adesione al procedimento di definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018;

Ritenuto che il ricorso va dichiarato estinto per rinunzia allo stesso;

Ritenuto che le spese in relazione all’esito del giudizio vengono liquidate in Euro 4.500,00 dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione per rinunzia del giudizio.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 4.500,00 in favore dell’Agenzia delle entrate per compensi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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