Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32537 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 14/12/2018), n.32537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12416-2017 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA GIUSEPPE

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DE SANTIS GIULIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO SEVERO;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI, 5, presso lo studio dell’avvocato TANGA GIUSEPPINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CIAMEI SANDRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7531/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/09/2018 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.M. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza 13 dicembre 2016, n. 7531/2016, resa dalla Corte d’Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Viterbo il 25 febbraio 2010, e quindi rigettato la domanda dello stesso P. volta all’affermazione della responsabilità ex artt. 1490 e 1669 c.c. del costruttore-venditore S.S. con riguardo all’immobile sito in (OMISSIS), acquistato con atto del 4 dicembre 1995.

S.S. resiste con controricorso.

La controversia ebbe origine con citazione del 14 luglio 2007; l’attore P.M. dedusse la presenza di muffe, umidità e condensazione nell’immobile, chiedendo la condanna di S.S. ad eseguire le opere necessarie ad eliminare i vizi e al risarcimento dei danni. Ai fini della decadenza dall’azione ex art. 1669 c.c., la Corte d’Appello di Roma ha rilevato come l’acquirente avesse egli stesso affermato che, sin dalla presa di possesso dell’immobile nel gennaio 1995, aveva notato la presenza di muffe alle pareti, facendone denuncia al costruttore-venditore e così dimostrando di aver percepito la “gravità” del problema. Per la Corte d’Appello, la perizia di parte eseguita nell’anno 2006 “non ha aggiunto nulla di rilevante ai fini della conoscenza obiettiva della gravità dei difetti”. Ciò ha indotto i giudici di secondo grado a concludere per il difetto di prova delle tempestività della denuncia.

Il primo motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Il secondo motivo di ricorso allega la violazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., oltre che la violazione e falsa applicazione degli artt. 1667,1669,2944 e 2946 c.c.

Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto nel primo e nel secondo motivo per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, come prevista dall’art. 375 c.p.c, comma 1, numero 1, con riferimento alla decorrenza del termine annuale per la denuncia ai sensi dell’art. 1669 c.c., in relazione alla necessità della consapevolezza oggettiva non solo della gravità dei difetti, ma anche della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2 civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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