Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32537 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13642-2018 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato LUIGI RAGNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFILIPPO CECCIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1741/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

15/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe con la quale, in riforma della decisione di primo grado, è stata ritenuta la legittimità dell’avviso di accertamento, dell’atto di contestazione e della cartella notificatigli. La CTR ha ritenuto che rispetto alla ritenuta assenza di motivazione degli atti affermata dal primo giudice, il contribuente si era, in realtà, potuto pienamente difendere. Peraltro, l’incontestata conoscenza del p.v.c. e degli elementi posti a base della pretesa da parte del contribuente al quale tale ultimo atto era stato notificato impediva di potere ritenere integrata l’ipotesi di mancanza di un requisito di validità dell’atto. In questa direzione la giurisprudenza di questa Corte, ha proseguito la CTR, aveva confermato la legittimità dell’atto che richiamava per relationem altro atto peraltro, nel caso di specie, riprodotto nell’avviso di accertamento quanto al suo contenuto essenziale.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 7.

La CTR, limitandosi a giustificare la correttezza della motivazione dell’atto impugnato, avrebbe tralasciato di considerare che l’omesso deposito del p.v.c. non avrebbe consentito il riconoscimento della fondatezza nel merito della pretesa. La CTR avrebbe, in definitiva, malamente applicato il D.Lgs. cit., art. 7, comma 3, sostituendosi all’amministrazione nell’individuare gli elementi posti a fondamento dell’accertamento ed in tal modo tralasciando di considerare l’onere della prova circa i fatti rilevanti che incombeva sull’amministrazione medesima.

La censura è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della decisione impugnata, introducendo questioni che non risultano essere state prospettate nel corso del giudizio di merito ed esaminate dal giudice di appello.

Ed invero, la CTR, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, si è limitata a ritenere motivato l’atto emesso dall’Ufficio sulla base di un precedente p.v.c. notificato alla parte e riprodotto nei suoi contenuti essenziale nell’atto stesso.

In tal modo il giudice di appello non risulta avere in alcun modo affrontato il tema, come riconosciuto dalla parte ricorrente autonomo e distinto, dell’efficacia probatoria del p.v.c. o dell’onere della prova in ordine al merito della pretesa fiscale, nè risulta essersi avvalso in alcun modo dei poteri istruttori disciplinati dall’art. 7 comma 3, ult. cit..

Ora, è evidente che la censura esposta dal ricorrente sembra contestare il rigetto del ricorso del contribuente per non avere esaminato il merito delle contestazioni proposte, ma ciò fa tralasciando di considerare che tale contestazione non poteva essere formulata sussumendo il vizio nella violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3; disposizione che il giudice di appello non ha in alcun modo utilizzato ai fini dell’esposizione delle ragioni poste a base della decisione, essendosi limitato ad affrontare ed esaminare l’appello dell’Ufficio in ordine all’esistenza dei requisiti idonei a giustificare la validità degli atti sotto il profilo della motivazione degli stessi.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.500,00 in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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