Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32536 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 14/12/2018), n.32536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22220-2017 proposto da:

AROMI E PROFUMI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI

DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato BASILE GAETANO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO FRANCHINA;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’COOPERATIVA AGRICOLA RINASCITA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 565/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 20/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Dott. CARRATO ALDO;

Fatto

FATTO E DIRITTO

La s.r.l. Aromi e Profumi ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 565/2016, con la quale, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte n. 6787/2012, in parziale riforma della sentenza n. 86/2006 del Tribunale di Cagliari, veniva revocato il decreto ingiuntivo n. 1206/2001 emesso dallo stesso Tribunale e la suddetta s.r.l. Aromi e Profumi era condannata al pagamento, in favore della s.c.a.r.l. Rinascita, della ridotta somma di Euro 5.432,38, oltre accessori, rigettandosi, tuttavia, la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla medesima società oggi ricorrente.

Con il primo motivo la citata ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’assunta violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 167 c.p.c. censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva respinto la domanda risarcitoria sul presupposto che era suo onere dimostrare sia la sussistenza che l’entità dei danni, la cui prova, però, non era stata assolta, mancando, tuttavia, di rilevare – secondo la prospettazione della medesima ricorrente – che la controparte non aveva preso alcuna posizione in merito ai fatti costitutivi dell’esperita azione risarcitoria.

Con la seconda censura la s.r.l. Aromi e Profumi ha denunciato la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione allo stesso art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nella mancata costituzione dell’intimata, su proposta del relatore, il quale riteneva che entrambi i motivi del ricorso potessero essere accolti siccome manifestamente fondati, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del primo (e centrale) motivo di ricorso di cui alla suddetta proposta del relatore, difettando l’evidenza decisoria per ravvisare la sussistenza della dedotta violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 167 c.p.c..

Pertanto, la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della 2 sezione ordinaria tabellarmente competente, con il suo conseguente differimento a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2 civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della6-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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