Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32536 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13545-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1537/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 02/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2008, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) rideterminava in capo alla ditta individuale M.C., esercente l’attività di lavori generali di costruzione di edifici, il reddito di impresa in Euro 1.115.766,75 a fronte di un’indebita deduzione di costi relativi ad operazioni inesistenti e comunque non inerenti, nonchè per componenti negativi non documentati e ricavi non dichiarati quale valore normale di immobili siti in (OMISSIS), via (OMISSIS), e destinati a fini personali.

Fallito il tentativo di definizione con adesione, il contribuente impugnava l’accertamento, che veniva annullato dalla CTP Novara limitatamente alla parte in cui sono stati recuperati a tassazione i ricavi non dichiarati per il detto immobile di (OMISSIS).

Contro tale pronuncia l’Agenzia proponeva appello, chiedendone la riforma nella parte relativa al recupero a tassazione dei ricavi non dichiarati dell’immobile. Il contribuente proponeva appello incidentale.

Con la pronuncia in epigrafe la CTR respingeva entrambe le impugnazioni riconoscendo, per un verso, la legittimità dell’avviso di accertamento laddove si attribuivano i costi di costruzione dell’immobile alle rimanenze finali degli anni 2006 e 2007 e l’indebita deduzione dei costi per le operazioni inesistenti.

Il giudice di appello, per altro verso, confermava la nullità dell’atto impositivo nella parte in cui aveva imputato l’intero valore dell’immobile all’anno di imposta 2008, rilevando le circostanze del lavoro prevalentemente proprio del contribuente nonchè la proprietà da parte dello stesso, nella misura di un terzo, sul terreno in cui l’immobile poggiava.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente non si è costituito.

Col primo motivo l’Ufficio deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La sentenza della CTR sarebbe nulla in quanto il giudice di appello, nel rigettare le censure dell’Ufficio, avrebbe motivato in via solamente apparente la decisione, risolvendosi la stessa in statuizioni apodittiche prive di connessione logica che rendono impossibile la comprensione delle ragioni di fatto e i motivi di diritto inerenti l’imputazione dei ricavi correlati all’immobile di cui in lite.

Col secondo motivo l’Agenzia denuncia la violazione e la falsa applicazione del TUIR, art. 109, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe fatto errata applicazione dei criteri di imputazione dei ricavi e di deducibilità dei costi di costruzione dell’immobile del contribuente contenuti nel TUIR, art. 109, e relativi all’anno di imposta 2008, laddove ha inteso ripartire i detti ricavi tra i singoli anni di costruzione anzichè attribuirli all’anno di conclusione dei lavori di costruzione dell’opera.

Il primo motivo è fondato.

Invero, è consolidato l’orientamento di questa Corte per cui, in punto di motivazione della sentenza, “La mancanza della motivazione può essere formale (nelle ipotesi in cui la motivazione manca anche dal punto di vista materiale) e sostanziale (nelle ipotesi in cui manca un testo della motivazione in senso materiale, ma tale testo non contiene una effettiva esposizione delle ragioni poste a base della decisione). La mancanza di motivazione si verifica (…) nelle ipotesi in cui il giudice di merito pretermetta del tutto l’indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza compiere alcuna approfondita disamina logica e giuridica, rendendo perciò la motivazione assolutamente inidonea a consentire il controllo delle ragioni che sono state poste a fondamento della decisione” (Cass. Civ., Sez. V, n. 2067/2008; Cass., Sez. V, n. 3557/2005; Cass., Sez. I, n. 2067/1998; cfr. anche Cass., S.U., n. 8053/2014); ancora, “Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass., Sez. VI, n. 9105/2017).

Orbene, nel caso di specie la CTR Piemonte ha disatteso i superiori principi, laddove ha deciso l’appello fornendo una motivazione solamente apparente. Invero, l’iter logico – giuridico dalla stessa seguito risulta essere incoerente nonchè incomprensibile, atteso che non sono stati presi in considerazione i rilievi critici dedotti dall’Ufficio ed essendo stati, al contrario, richiamati a fondamento della decisione adottata elementi di fatto – quali la circostanza della titolarità pro quota del terreno in capo al contribuente e la prevalenza del lavoro proprio nella costruzione dell’immobile sito in via (OMISSIS) – del tutto inconferenti rispetto alla pronuncia di conferma di parziale annullamento dell’avviso di accertamento statuita dalla CTP Novara.

Le caratteristiche appena descritte rendono la sentenza impugnata affetta da nullità, in quanto corredata da motivazione solo apparente, non espressione di un congruo processo deliberativo.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso porta a ritenere assorbito il secondo motivo.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto, la sentenza va cassata con rinvio ad altra Sezione della CTR Piemonte, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della CTR Piemonte, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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