Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32535 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 14/12/2018), n.32535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel.Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3526-2018 proposto da:

SOPIN SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8,

presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI

FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GAMBARDELLA DANIELA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati DE RUVO GAETANO

e ANZIANO DANIELA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27354/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 29/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2018 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO, ed all’esito della

riconvocazione del collegio nella camera di consiglio del

06/12/2018.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Sopin s.r.l. ha proposto ricorso articolato in unico motivo per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 27354/2016, depositata il 23 dicembre 2016. L’intimato Istituto Nazionale Previdenza Sociale resiste con controricorso. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte in data 4 luglio 2018, perchè la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Non risulta notificato il decreto di fissazione dell’adunanza ex art. 380 bis c.p.c. agli avvocati DE RUVO GAETANO e ANZIANO DANIELA, difensori del controricorrente INPS, e perciò la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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