Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32535 del 14/12/2018
Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 14/12/2018), n.32535
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel.Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3526-2018 proposto da:
SOPIN SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8,
presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI
FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GAMBARDELLA DANIELA;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati DE RUVO GAETANO
e ANZIANO DANIELA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 27354/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 29/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/07/2018 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO, ed all’esito della
riconvocazione del collegio nella camera di consiglio del
06/12/2018.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Sopin s.r.l. ha proposto ricorso articolato in unico motivo per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 27354/2016, depositata il 23 dicembre 2016. L’intimato Istituto Nazionale Previdenza Sociale resiste con controricorso. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte in data 4 luglio 2018, perchè la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.
Non risulta notificato il decreto di fissazione dell’adunanza ex art. 380 bis c.p.c. agli avvocati DE RUVO GAETANO e ANZIANO DANIELA, difensori del controricorrente INPS, e perciò la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018