Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32535 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13522-2018 proposto da:

P.F., in qualità di legale rappresentante della

società BRILLAZZURRA SERVICE SAS di P. F. & C.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO RACANELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4190/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

P.F., nella qualità di legale rappresentante della Brillazzurra Service sas di P. F & C., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate-Riscossione, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente, ritenendo la legittimità dell’avviso di accertamento relativo a IVA e IRAP per l’anno 2009.

Secondo la CTR non poteva profilarsi alcuna violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non essendo stato l’accertamento preceduto da una verifica in loco presso i locali della contribuente, in ogni caso risultando salvaguardato il diritto al contraddittorio per effetto della convocazione negli uffici dell’amministrazione, non avendo in ogni caso la contribuente specificato le ragioni che avrebbero potuto in concreto far valere mediante il contraddittorio.

Aggiungeva, nel merito, che il contratto stipulato fra la società contribuente ed il consorzio di imprese Gest. Comm. srl celava una vera e propria intermediazione illecita di manodopera sotto la apparente veste di un contratto di appalto, in tal senso deponendo la genericità dell’entità della prestazione, a fronte del corrispettivo mensile fisso previsto, denotando la piena autonomia della committente nella gestione della manodopera rappresentata dai soci della cooperativa, dovendosi pertanto escludere che la contribuente non fosse consapevole di utilizzare fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, discendenti dalla natura fittizia del rapporto.

L’Agenzia delle entrate Riscossione non si è costituita.

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, commi 2 e 4. La censura è palesemente infondata, essendosi la CTR pienamente uniformata ai principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24823/2015, a tenore dei quali In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. Orbene, escluda dalla CTR l’esistenza di un accesso in loco da parte dell’amministrazione- e dunque l’esistenza di un obbligo di contraddittorio con riguardo all’IRAP contestata, il giudice di appello ha parimenti provveduto in modo coerente ai principi suddetti con riferimento all’IVA – tributo armonizzato – avendo la CTR accertato che non erano mai state esposte dalla contribuente le ragioni non palesemente pretestuose che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR non avrebbe considerato che l’Ufficio non aveva fornito alcuna prova circa la consapevolezza della natura di operazioni soggettivamente inesistenti poste a base della ripresa a tassazione.

La censura, oltre che inammissibile, in quanto formulata con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che attiene esclusivamente all’omesso esame di fatti dedotti dalle parti e controversi nel giudizio, è palesemente infondata.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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