Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32534 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. I, 14/12/2018, (ud. 16/11/2018, dep. 14/12/2018), n.32534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11026/2018 proposto da:

J.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini, n.

123, presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8017/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

pubblicata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2018 dal Pres. Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il signor J.S., cittadino del Gambia, arrivato in Italia, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, o la protezione sussidiaria, dello stesso D.Lgs. n. 251, ex art. 17, ovvero il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, venendo udito dalla competente commissione territoriale.

2.- Il richiedente proponeva ricorso avverso il diniego delle sue richieste davanti al Tribunale di Roma che lo respingeva.

3.- Con l’appello proposto davanti alla Corte territoriale di Roma, il predetto S. lamentava un’irregolarità nell’audizione (avvenuta davanti ad un solo componente) e l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie oltre che delle condizioni socio-politiche del Paese di origine.

4.- La Corte d’appello dichiarava inammissibile il gravame sul rilievo che l’impugnazione non richiamava e non sottoponeva a critica argomentata le ragioni di merito poste da Tribunale a fondamento del provvedimento impugnato riguardate gli articolati indici di inattendibilità della narrazione e il mutato contesto socio-politico del Gambia (difetto di specificità dei motivi, ai sensi degli artt. 704-quater e 342 c.p.c.).

5.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il signor S., affidato a cinque motivi.

6. – Il Ministero e la Commissione intimate non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso (recante omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla CT e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente), il S. lamenta che il Tribunale si sia limitato a fare proprie, in modo del tutto acritico, le conclusioni della Commissione.

2.- Con il secondo (contenente la mancata concessione della protezione sud diaria a cui il ricorrente avrebbe diritto in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14) si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, da parte del Tribunale e della Corte d’appello, considerata la pericolosità della situazione nel proprio Paese d’origine, la cui valutazione sarebbe stata omessa.

3.- Con il terzo (il Tribunale avrebbe errato a non applicare la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,comma 6, ricorrendo seri motivi di carattere umanitario, nonchè del cit. D.Lgs. n. 286, art. 19, contenente il divieto di espulsione verso il Paese di provenienza in caso di pericolo di persecuzione o di gravi rischi) si lamenta il mancato esame del corrispondente motivo di appello.

4.- Con il quarto (erroneamente numerato come quinto: violazione del principio di non refoulement) si lamenta il pericolo che il richiedente, sul piano personale, correrebbe in caso di rientro nel Paese di origine.

5. – Il ricorso è complessivamente inammissibile.

5.1.- Infatti, da un lato, il ricorrente si duole di decisioni prese non dal giudice di appello ma dal Tribunale (motivi primo e terzo); dall’altro (quarto motivo), chiede la valutazione, direttamente in Cassazione (ove non è possibile, perchè attiene a valutazioni di fatti), del principio di non refoulement; ancora (secondo mezzo), si travisa e non si censura la ratio decidendi contenuta nel provvedimento impugnato (ossia il difetto di specificità dei motivi di appello, ai sensi degli artt. 704-quater e 342 c.p.c.); infine (terzo motivo), si afferma un omesso esame di un motivo di appello, senza averlo riportato e specificamente indicato, con modalità autosufficienti.

6.- Alla inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, ma solo l’accertamento del raddoppio del contributo unificato, da porre a suo carico.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 16 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA