Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32533 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 12/12/2019), n.32533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13050-2018 proposto da:

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MONICA MENNELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello proposto da V.P. avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto legittimo l’accertamento per la ripresa a tassazione di iva e IRPEF relativa all’anno 2007. Il giudice di appello, per quel che qui ancora rileva, osservò che rispetto alla ripresa fiscale ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, non erano state offerte indicazioni specifiche in ordine alla dimostrazione che i versamenti e prelevamenti considerati fossero già stati computati nella determinazione del reddito dichiarato o fossero irrilevanti ai fini della tassazione. La CTR, inoltre condannava il contribuente al pagamento del doppio del contributo unificato in relazione alla soccombenza in fase di gravame.

II V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso tale pronunzia.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo si deduce l’erroneità della decisione impugnata e la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, nella parte in cui la parte soccombente privata è stata condannata al pagamento del doppio del contributo unificato.

La censura è fondata, avendo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 18/2018, affermato che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si applica unicamente ai giudizi civili nella parte in cui commina la sanzione del raddoppio del contributo, facendo espresso rinvio al comma 1-bis, per la commisurazione dell’importo da versare che, a sua volta, rimanda al precedente comma 1, concernente il contributo unificato dovuto limitatamente al processo civile.

La CTR, occupandosi della definizione di un giudizio tributario in fase di appello, non avrebbe dunque potuto disporre la condanna al pagamento del raddoppio del contributo.

Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. La CTR avrebbe tralasciato di considerare il materiale probatorio già offerto alla Guardia di finanza in sede di verifica per giustificare le movimentazioni bancarie poste dall’ufficio a base della ripresa, al cui interno era stato specificamente indicato il riferimento a precise fatture con indicazione del relativo destinatario.

Il secondo motivo è fondato. Ed invero, la CTR non si è pienamente uniformata alla giurisprudenza di questa Corte, ove si è di recente affermato che in tema di accertamenti bancari, poichè il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione – cfr. Cass. n. 10480/2018 -. Tale principio si coniuga con l’ulteriore affermazione secondo la quale in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative – cfr. Cass. n. 11102/2017 -.

La CTR, invero, non ha valutato gli elementi di prova offerti dal contribuente non uniformandosi ai principi sopra esposti, limitandosi ad un esame sommario e generico che non può dirsi conforme ai principi appena ricordati.

Il terzo motivo, non prospettando l’omessa valutazione di un fatto specifico, è inammissibile.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara il terzo inammissibile. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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