Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32531 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. I, 14/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 14/12/2018), n.32531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5962/2018 proposto da:

O.K., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Masuelli Nicoletta, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, del 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2018 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Torino del 10 gennaio 2018, reiettivo del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Si difende con controricorso il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, si pone la “richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) e art. 21, comma 1, così come convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione dello stesso decreto legge, per quanto concerne il differimento dell’efficacia temporale e, quindi, dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale”.

Il secondo motivo, del pari, contiene la “richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5; art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro così come integrato dall’art. 46, par. 3 della Direttiva numero 32/2013 e dagli artt. 6 e 13 della Cedu, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e segg. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale”.

Con il terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la necessità della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), art. 3 e art. 14, lett. c), oltre al vizio di motivazione, per non avere il provvedimento impugnato riconosciuto la protezione sussidiaria.

Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, oltre al vizio di motivazione, per non avere il provvedimento impugnato riconosciuto la protezione umanitaria.

2. – Tutte le questioni di costituzionalità sollevate sono già state ritenute in situazione analoga irrilevanti e comunque manifestamente infondate (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717), con argomenti ai quali è qui sufficiente rinviare.

3. – Il terzo motivo va accolto, posto che, con riguardo alla questione della fissazione dell’udienza, questa Corte ha già affermato che: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

4. – Le altre doglianze restano assorbite.

5. – La causa va, pertanto, rinviata al Tribunale di Torino, in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione dell’udienza, liquidando altresì le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, disattesi il primo ed il secondo, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità al Tribunale di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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