Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32530 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26213-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

AS VOLLEY GAETA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RATTAZZI 2-C, presso lo

studio dell’avvocato DORODEA CIANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 604/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Latina, di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente “A.S. VOLLEY GAETA” avverso un avviso di accertamento IRES ed altro anno 2008.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione art. 155 c.p.c., comma 5, così come modificato dalla L. n. 263 del 2005, e art. 327 c.p.c., unitamente al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 49, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello da essa proposto siccome tardivo, atteso che anche nel processo tributario, oltre al c.d. termine breve per proporre ricorso in appello, esisteva altresì il c.d. termine lungo di mesi 6, decorrente dal momento della pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., applicabile al processo tributario del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 49; nella specie la sentenza di primo grado era stata depositata il 3 febbraio 2016, si che il termine per impugnare andava a scadere il 3 settembre 2016; tuttavia il 3 settembre 2016 cadeva di sabato, si che, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 5, il termine era prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo e cioè a lunedì 5 settembre 2016; e non era contestato in atti che l’appello era stato spedito per la notificazione appunto il 5 settembre 2016;

che l’intimata si è costituita con controricorso ed ha altresì presentato memoria;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, infatti, non è contestato che la sentenza della CTP di Latina è stata depositata il 3 febbraio 2016, si che il termine d’impugnazione c.d. “lungo” di mesi 6, di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile al processo tributario in forza dell’esplicito rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, comma 1, andava a scadere il 3 settembre 2016; ma il 3 settembre cadeva di sabato, con conseguente applicabilità alla specie della norma di cui all’art. 155 c.p.c., comma 5, alla stregua del quale anche in caso di termini scadenti il giorno di sabato andava applicata la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo, e cioè, nel caso in esame, al 5 settembre 2016; e, nella specie, non è contestato che l’Agenzia delle entrate ha inviato l’appello appunto il 5 settembre 2016 e cioè nell’ultimo giorno utile (cfr., in termini, Cass. n. 23375 del 2016); che, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, non è ravvisabile nella specie un errore revocatorio, avendo correttamente parte ricorrente censurato la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo ravvisato una falsa applicazione di una norma di diritto e precisamente della norma di cui all’art. 155 c.p.c., comma 5;

che il ricorso va pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA