Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3253 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3253 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 4964-2013 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di bene ficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 12/02/2014

- ricorrenti Contro
CIAMPONE CLAUDIO;
– intimato avverso la sentenza n. 112/2012 del TRIBUNALE di BENEVENTO

– Sezione Distaccata di GUARDIA SANFRAMONDI del 4.7.2012,
depositata il 05/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

L__
Ric. 2013 n. 04964 sez. M3 – ud. 16-01-2014
-2-

R.g.n. 4964-13 (ud. 16.1.2014)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi, con
sentenza n. 112 del 5 luglio 2012, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello
proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia
Sanframondi n. 1040 del 2011, che aveva accolto la domanda di Claudio Ciampone, intesa
ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali

per il pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da
parte dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui
l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il
servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di «offrire al
cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta>>. L’Enel, d’altro canto,
non aveva informato l’attore della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così
violando gli oneri di informazione su di essa incombenti.
§2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della
presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto
efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il
contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c.
§3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di
procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di
quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi
all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).
Al ricorso, che propone un unico motivo, la parte intimata non ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Il Collegio, preliminarmente ritiene opportuno dare atto che legittimamente
l’odierna udienza si è svolta senza la partecipazione del Pubblico Ministero.
Invero, essendo stato fissata la trattazione in tale udienza con decreto emesso dopo il
22 agosto 2013, ai sensi dell’art. 75, secondo comma, del d.l. n. 69 del 2013, convertito,
con modificazioni, nella 1. n. 98 del 2013, risulta applicabile al presente giudizio di
legittimità sia la norma dell’art. 70, secondo comma, c.p.c., come sostituita dal primo
comma dello stesso art. 75 ed il cui testo ora dice che il pubblico ministero «deve
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Est. Cos. Raffaele Frasca

R.g.n. 4964-13 (ud. 16.1.2014)

intervenire nelle cause davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge», sia
la norma del primo comma dell’art. 75, lettera b), del r.d. n. 12 del 1941, siccome sostituito
dall’art. 81 del detto di., secondo il quale il Pubblico Ministero presso la Corte Suprema di
cassazione <>.
La ricorrente, a sostegno del motivo, deduce che in tal modo il Tribunale non
avrebbe considerato la sospensione dei termini per il periodo feriale, la cui operatività
avrebbe comportato che il termine di cui al primo comma dell’art. 327 veniva a scadere il
21 dicembre 2011, in dipendenza della somma rispetto al semestre scadente il 5 novembre
2011, dei quarantasei giorni di sospensione.
§2. Il motivo è fondato,
Poiché non è dubbio che la controversia era ed è soggetta al regime della sospensione
dei termini ex art. 1 della 1. n. 742 del 1969, non rientrando in alcuna delle eccezioni di cui
all’art. 3 della stessa legge, il termine c.d. lungo di sei mesi decorso dal 5 maggio 2011
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Est. Cons. RaWaelé Frasca

R.g.n. 4964-13 (ud. 16.1.2014)

venne interrotto nel periodo dal 10 agosto al 15 settembre 2011 ed essendo tale periodo di
quarantasei giorni, la sua scadenza, la quale, calcolata ai sensi del secondo comma dell’art.
155 c.p.c., cioè secondo il calendario comune, si sarebbe verificata il 5 novembre 2011,
risultava prorogata, come sostenuto dalla ricorrente, sino al 21 dicembre 2011.
Ne segue che l’appello, in quanto notificato il 19 dicembre, risultava tempestivo ed
avrebbe dovuto esaminarsi.
§2.1. Ne discende che la sentenza dev’essere cassata.

§3. Il Collegio ritiene a questo punto che non sia necessario un rinvio, in quanto,
senza che occorrano accertamenti di fatto, emerge che l’appello dell’Enele avrebbe dovuto
accogliersi e la sentenza del primo giudice avrebbe dovuto essere riformata con rigetto
della domanda dell’utente, onde la causa può essere decisa nel merito.
Ciò, in dipendenza di una quaestio iuris decisiva, che è quella della mancanza di
idoneità della deliberazione dell’A.E.E.G. ad integrare il contratto di utenza, il che
comporta l’infondatezza della domanda dell’utente sotto tutti gli aspetti con cui era stata
proposta.
Tanto si giustifica al lume del precedente di cui alla decisione di questa Corte resa (a
seguito dell’udienza dell’8 giugno 2011) con la sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso
dell’Enel propositivo, avverso sentenza che aveva rigettato nel merito l’appello contro una
sentenza di giudice di pace che aveva accolto una domanda dell’utente simile a quella
oggetto della presente controversi, di motivi che prospettavano la stessa questione sollevata
con l’appello dichiarato inammissibile dalla sentenza qui impugnata in una controversia di
identico tenore, nonché di numerosissime decisioni rese a seguito della stessa udienza
dell’8 giugno 2001 su ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che avevano
rigettato domande come quella proposta dall’intimato.
Nella suddetta decisione (come nelle altre), alle cui ampie motivazioni il Collegio
rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di diritto: <>.
Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è
concluso che deve <> e che «Nella
logica del sistema di cui alla 1. n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del
contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente
espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto
autoritativamente dovuto>>.
Al riguardo, in base ai principi di diritto richiamati, si osserva che l’infondatezza
della domanda dell’utente emerge anche per il profilo subordinato, inerente il preteso
inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la delibera non ha
integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non può
essere insorto.
§4. In forza dell’applicazione dei ricordati principi di diritto, l’appello dell’ENEL è,
dunque, accolto e, in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace, la
domanda dell’utente è rigettata.

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Est. Cons. laffae1e Frasca

R.g.n. 4964-13 (ud. 16.1.2014)

§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la
questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in
modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Pronunciando sul merito,
accoglie l’appello dell’Enel contro la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi
e rigetta la domanda di Claudio Ciampone. Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna Claudio Ciampone alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per
legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il 16 gennaio
2014,

P. Q. M.

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