Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3253 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. II, 10/02/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 10/02/2011), n.3253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI STIGNANO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato

e difeso, in forza di Delib. G.C. 17 febbraio 2009, n. 10 e di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Carnuccio

Francesco, presso lo studio del quale in Roma, via Ottaviano n. 32,

è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

DITTA STRAZZULLO CALABRO s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro-tempore;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Locri – Sezione distaccata di

Siderno n. 480/08, depositata in data 2 ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

OSSERVA

Ritenuto che il Comune di Stignano impugna per cassazione la sentenza n. 480/08, depositata in data 2 ottobre 2008, con la quale il Tribunale di Locri – Sezione staccata di Siderno ha rigettato l’appello da esso Comune proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Stilo depositata il 23 ottobre 2006, che aveva accolto l’opposizione proposta, L. n. 689 del 1981, ex art. 22, da Strazzullo Calabro s.r.l. avverso il verbale di accertamento e contestazione di infrazione del Comando della Polizia municipale di Stignano in data 30 settembre 2005, avente ad oggetto l’accertata violazione dell’art. 142 C.d.S., commi 1 e 8;

che a fondamento della opposizione la Strazzullo Calabro s.r.l. aveva dedotto la violazione dell’art. 200 C.d.S. per mancata contestazione immediata dell’infrazione; l’inidoneità tecnica, per mancata taratura, della strumentazione di accertamento; la carenza di potere degli agenti accertatori;

che il Tribunale, rilevato che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocità era stata accertata a mezzo velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l’appello del Comune rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un’arbitraria facoltà per l’amministrazione di precostituirsi un’ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, che costituisce ora la regola della contestazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall’utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità;

che, nella specie, la violazione era stata accertata in un tratto di strada non ricompresa dal Prefetto tra le strade extraurbane secondarie in cui è stata accertata l’esistenza di obiettive circostanze che legittimano l’impiego di apparecchiature a distanza;

che il Tribunale, pur dando atto che l’apparecchiatura utilizzata risultava dal verbale di accertamento omologata con decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 27 novembre 1989, ha rilevato altresì che il Comune, nei due gradi di giudizio, non aveva prodotto il certificato di omologazione del velomatic in concreto utilizzato, sicchè questo non poteva ritenersi una valida fonte di prova della violazione dell’art. 142;

che il Tribunale ha quindi rigettato il motivo di opposizione concernente la regolarità formale del verbale; ha affermato invece l’incompetenza della Polizia municipale in quanto enti proprietari della strada sulla quale era avvenuto l’accertamento erano la Provincia di Reggio Calabria e l’ANAS;

che il Comune di Stignano propone cinque motivi di ricorso;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva;

che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata il 2 agosto 2010, ha formulato una proposta di accoglimento del ricorso;

che il Collegio ritiene necessario approfondire la questione della competenza della Polizia Municipale in ordine alla elevazione del verbale di contestazione su strada statale, oggetto di specifica censura con il quinto motivo di ricorso;

che a tal fine si rende necessario il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza (struttura).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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