Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3253 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3253 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

sul ricorso 17789/2013 proposto da:
Caccamo Roberto, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Crescenzio n.76, presso lo studio dell’avvocato De Vincenti Angelo,
rappresentato e difeso dall’avvocato Poidomani Salvatore, giusta
procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Adamo S.r.l.;
– intimata –

Data pubblicazione: 09/02/2018

avverso la sentenza n. 450/2013 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 26/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

1. Il signor Roberto Caccamo, commerciante di prodotti alimentari,
proponeva opposizione avverso il DI rilasciato in favore della società
Adamo Giorgio dei Fratelli Adamo & C. snc, ora Adamo srl (e in
prosieguo, solo Adamo) per la somma di C 42.164,59, quale
corrispettivo dell’acquisto di merci (nel periodo dal 31 luglio al 31
dicembre 2002), come emergente dalle fatture prodotte in causa,
allegando di aver corrisposto il dovuto con assegni e vaglia cambiari
«andati tutti a buon fine», salvo un assegno protesto ma
successivamente onorato. Di contro, l’Adamo replicava che, a fronte
di acquisti per una maggior somma rispetto a quella oggetto di
monitorio, vi erano stati pagamenti eseguiti dal debitore con titoli che
erano stati poi ritirati o richiamati o protestati.
1.1. Il Tribunale di Modica accoglieva parzialmente l’opposizione e,
revocato il decreto opposto, condannava il Caccamo al pagamento di
una somma inferiore a quella oggetto del D.I. (pari ad C 24.953,08).
2. Avverso tale pronuncia, proponevano gravame entrambe le parti.
3. La Corte territoriale accoglieva integralmente il ricorso incidentale
di Adamo e respingeva il principale del Caccamo.
3.1. Secondo la Corte, i titoli di credito opposti in pagamento dal
Caccamo avevano date anteriori rispetto a quelle delle fatture poste a
sostegno del DI; gli altri titoli, pure prodotti nel corso del giudizio di
primo grado (perché sarebbero stati pagati per cassa), secondo la
testimonianza della teste Amore (dal Tribunale considerata attendibile
anche perché chiamata a deporre da tutte e due le parti in causa),
erano stati rinnovati dal debitore, a seguito del loro mancato
pagamento.
3.2. Inoltre, la riferibilità dei titoli di credito alle forniture precedenti a
quelle per cui era causa, trovava anche un riscontro nel volume assai
ampio delle stesse; né potevano rivestire valore probatorio i
documenti unilaterali del debitore (le cd. cedole), mancanti della
firma della creditrice, o un quaderno di informale contabilità
presentato dal debitore, non conforme, tuttavia, agli artt. 2219 e
2710 del codice civile.
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FATTI DI CAUSA

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione degli
artt. 1237 e 2697 cod. civ. e 369, co. 5, cod. proc. civ.) il ricorrente
censura la decisione resa dalla Corte territoriale, nella parte in cui
avrebbe confermato la tesi della creditrice circa la riferibilità del
pagamento: a) in contanti (di C 16.700), a una debitoria pregressa;
b) quello eseguito per mezzo di titoli, non completato, per il
menzionato rinnovo di una parte di essi.
1.1.Secondo il ricorrente, invece, la produzione in giudizio dei titoli in
originale, da parte del debitore, onerebbe il creditore della
indicazione, titolo per titolo, della concreta e specifica circostanza
dell’avvenuto rinnovo, con prova rigorosa.
2. Con il secondo motivo (insufficienza e contraddittorietà della
motivazione, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e
violazione dell’art. 2697 cod. civ.) il ricorrente censura l’errata
valutazione delle prove in riferimento alle risultanze della contabilità
di Adamo (dalla quale risulterebbe il saldo indicato dalla Corte) e
rispetto alle quali la società avrebbe affermato (senza provarlo)
l’avvenuto rilascio di titoli non onorati e rinnovati. Infatti, non si
capirebbe perché i titoli rilasciati nei mesi successivi avrebbero
dovuto riguardare forniture risalenti, avvenute nei mesi precedenti, e
non già quelle effettuate contestualmente alla data dei titoli.
3. Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2697
cod. civ.) si censura la violazione della stessa disposizione (2697)
sotto altro profilo: l’aver affermato l’esistenza del credito, per la
corrispondenza tra le prestazioni e i pagamenti (eseguiti o rinnovati)
in rapporto a quei documenti a formazione unilaterale che sono le
fatture.
4. Con il quarto motivo (violazione o falsa applicazione dell’art. 112
cod. proc. civ., in relazione alla richiesta di una CTU contabile) il
ricorrente lamenta la mancata risposta alla sua richiesta di CTU in
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3.3. Di contro, vi sarebbe stata la prova dell’ammontare del credito
della società venditrice, non inciso da un pagamento di 16.700 C, in
quanto questo era stato effettuato in relazione ai crediti pregressi
(come dichiarato dal debitore in sede di interrogatorio formale).
3.4. In sostanza, sarebbe emersa la prova che i crediti anteriori
dell’Adamo erano plurimi ed ulteriori rispetto ai pagamenti provati
(per forniture eseguite nei mesi di gennaio e febbraio 2003) sicché
rimaneva smentito l’assunto del Caccamo circa l’adempimento, da
parte sua, di ogni debitoria, come emergeva da una ricognizione
completa dei suoi debiti.
4. Avverso tale decisione, il Caccamo ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a quattro motivi di censura.
5. La società intimata non ha svolto difese.

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materia contabile, che avrebbe permesso di riscontrare la coincidenza
tra i documenti delle parti e pervenire ad una chiarificazione dei
rapporti di dare ed avere.
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6. Il primo motivo di ricorso – con il quale si chiede di riformare la
decisione nella parte in cui ha affermato l’esistenza di un patto di
rinnovazione stabilendo, di contro, che ha la produzione in giudizio
dei titoli in originale, da parte del debitore, invertirebbe l’onere della
prova e onerebbe il creditore della indicazione, titolo per titolo, della
concreta e specifica circostanza dell’avvenuto rinnovo, con prova
rigorosa – non è ammissibile, poiché non centra la ratio decidendi
contenuta nella sentenza impugnata.
6.1. E’ infatti vera la premessa in diritto da cui parte il ricorrente,
ovverosia che la prova del patto di rinnovazione income su colui che
l’afferma (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 329 del 1995), ma nel caso in
esame il richiamo a tali principi appare improprio in quanto la Corte
territoriale ha ritenuto che tale patto era stato provato anche sulla
base della deposizione della teste Amore, chiamata dalle due parti e
considerata come pienamente attendibile, con giudizio insindacabile
(ai sensi dell’art. 360 n. 5 nuovo testo) in questa sede.
7. Il secondo ed il terzo sono inammissibili, perché – al di là delle
formulazioni recate dal ricorso in ordine ai vizi ipotizzati – essi si
infrangono sull’ interpretazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.
proc. civ., come modificato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla sentenza in
questa sede impugnata, così come data dalle SU civili nella Sentenza
n. 8053 del 2014 [secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ., deve essere interpretata, alla luce dei
canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione
al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla
motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé,
purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a
prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia
si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.].
8. Il quarto motivo è infondato, non essendo suscettibile di sindacato
la mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, secondo
quanto questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 2007) ha
già affermato e cioè in base al principio di diritto che considera «la

consulenza tecnica d’ufficio (un) mezzo istruttorio (e non una prova
vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al
prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo
potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario
giudiziario» sicché «la motivazione dell’eventuale diniego può anche
essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle
argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio
unitariamente considerato».
9. In conclusione, il ricorso, va respinto senza che sia necessario
provvedere sulle spese di lite, non avendo la società intimata svolto
attività difensiva e dovendosi solo affermare la sussistenza d
presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
Respinge il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. I, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la sezione civile, il
27 settembre 2017.
Il
te
cf1irelli
Fra

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