Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3253 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. Carmelo Comegna, con domicilio

eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, via Carlo Alberto, n.

18;

– ricorrente –

contro

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI

(OMISSIS), in persona del presidente pro tempore; MINISTERO DELLA

SALUTE, in persona del Ministro pro tempore; PROCURATORE DELLA

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA;

– intimati –

avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le

professioni sanitarie n. 23 del 6 novembre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto

cassarsi l’impugnata decisione in quanto resa da Commissione

illegittimamente composta, con assorbimento delle questioni involte

dal motivo di ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, all’esito di un procedimento disciplinare, il Consiglio dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di (OMISSIS) irrogava al Dott. P.A. la sanzione dell’avvertimento;

che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata in data 6 novembre 2013, ha respinto il ricorso del Dott. P.;

che per la cassazione della decisione della Commissione centrale il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 ed il 21 gennaio 2014, sulla base di un motivo;

che nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo cassarsi l’impugnata decisione in quanto resa da Commissione illegittimamente composta, con assorbimento delle questioni involte dal motivo di ricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che va accolta la richiesta del pubblico ministero, cui ha aderito la difesa del ricorrente;

che, infatti, con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale – accogliendo la questione sollevata da questa Corte di cassazione con ordinanza 15 gennaio 2015, n. 597 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;

che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale;

che l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;

che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione, rilevabile anche d’ufficio;

che, pertanto, pronunciando sul ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;

che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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