Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32529 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19601-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.p. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIACRESCENZIO N.

Euro 2, presso lo studio dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUSSO PASQUALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7804/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, con la quale era stato dichiarato inammissibile per tardività l’appello da essa proposto avverso una decisione della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente M.P. avverso un avviso di accertamento di revisione del classamento di un’unità immobiliare di proprietà della contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale viene dedotta nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3 e dell’art. 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto non era contestato che la sentenza della CTP di Roma, impugnata innanzi alla CTR del Lazio, era stata depositata il 2 dicembre 2015, si che il termine lungo dell’impugnazione spirava sei mesi dopo la data di pubblicazione della sentenza di primo grado; e poichè era altresì non contestato che l’appello era stato proposto dall’Agenzia delle entrate il 1 giugno 2016, l’appello era da ritenere tempestivo, in quanto il termine ultimo per l’impugnazione sarebbe in astratto scaduto il 3 giugno 2016; che l’intimata si è costituita con controricorso, con il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso dell’ufficio, siccome finalizzato a censurare un errore revocatorio; che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11491 del 2012), il computo dei termini in sede civile a mesi od ad anni va effettuato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, osservando il calendario comune e, pertanto, prescindendo dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese od anno, si che il termine lungo d’impugnazione di mesi 6, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, che rimanda all’art. 327 c.p.c., comma 1, il cui computo nella specie è iniziato il 2 dicembre 2015, data di pubblicazione della sentenza di primo grado, va a scadere il 2 giugno 2016, da prorogare al 3 giugno 2016, essendo il 2 giugno un giorno festivo;

che pertanto l’appello dell’Agenzia delle entrate, pacificamente notificato il 1 giugno 2016, è da ritenere tempestivo;

che non trattasi nella specie di errore revocatorio, avendo la CTR erroneamente applicato una norma di legge e precisamente l’art. 155 c.p.c., comma 2, sul sistema di calcolo dei termini a mesi od ad anni;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va quindi accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio degli atti alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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