Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32527 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. I, 14/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 14/12/2018), n.32527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13042/2014 proposto da:

C.R.S. Centro di Riabilitazione Sanitaria S.p.a., già C.R.S. Centro

di Riabilitazione Sollo S.p.a., titolare dell’omonima struttura

sanitaria accreditata con il S.S.N., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Barnaba Oriani n. 113, presso lo studio dell’avvocato De Lorenzo

Ferruccio, rappresentato e difeso dagli avvocati De Lorenzo Renato,

Kivel Mazuy Patrizia, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ASL Napoli (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3943/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/11/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3943/2013, pronunciata in un giudizio promosso dalla ASL Napoli (OMISSIS), in opposizione ai decreto ingiuntivo ottenuto dalla C.R.S. Centro di Riabilitazione Sollo spa (cui subentrava la C.R.S. Centro Riabilitazione Sanitaria S.p.A.), società provvisoriamente accreditata con la ASL Napoli (OMISSIS) per prestazioni riabilitative in favore di soggetti disabili, nei confronti della ASL, per il pagamento del corrispettivo dovuto per prestazioni specialistiche erogate in regime di provvisorio accreditamento, nel mese di aprile 2007, L. n. 833 del 1978, ex art. 26, in forza di contratto stipulato, per l’anno 2007, D.Lgs. n. 502 del 1992, ex art. 8 quinquies, è stata riformata la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’ASL (e quindi l’opposizione da questa proposta, con revoca dell’ingiunzione opposta), hanno sostenuto che la C.R.S., a ciò onerata, non aveva dato prova del mancato superamento dei limiti determinati dalla c.o.m. (capacità operativa massima della struttura) e dal tetto di spesa, elemento costitutivo del diritto convenzionale di pagamento dei corrispettivo delle prestazioni eseguite, ed, anzi, era emersa prova contraria, offerta dalla ASL, del superamento di tale limite, atteso che la ASL, con una delibera del 2009 (la n. 842), aveva convenuto, terminati i lavori del c.d. tavolo tecnico, di applicare una regressione tariffaria; nè era possibile liquidare la prestazione mensile richiesta, riducendola della percentuale di regressione tariffaria deliberata (pari al 9,89%), in quanto solo con il consuntivo annuale viene determinato il saldo dovuto, previa detrazione degli acconti mensili, e, nella specie, risultava che il credito dell’ASL per regressione tariffaria era superiore al saldo richiesto per il mese di aprile.

Avverso la suddetta pronuncia, la C.R.S. Centro di Riabilitazione Sanitaria spa propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della ASL Napoli (OMISSIS) (che non svolge attività difensiva). La ricorrente ha tardivamente depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione ed errata applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies e degli artt. 1362,1363,1366,1370 e 1371 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente considerato un tetto di spesa per l’assistenza riabilitativa determinato con una delibera della ASL del 2009 e relativa nota aziendale, impugnata dinanzi al giudice amministrativo, anzichè quello diverso previsto dal contratto sottoscritto dalle parti, assegnato dalla Regione Campania alla ASL Napoli (OMISSIS) in Euro 50.035.000, tetto di spesa questo mai superato; 2) con il secondo motivo, si lamenta poi l’omessa, insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia rappresentato appunto dalla previsione delle predette clausole contrattuali ed, infine, con il terzo motivo, si denuncia la violazione ed errata applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 548 del 1995, art. 2, comma 8, L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 32, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2, comma 2, L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 8, L.R. Campania n. 28 del 2003, art. 7, per non avere la Corte d’appello disapplicato, rilevatane l’illegittimità, come dichiarato dal TAR Campania con sentenza n. 1145/2012,intervenuta nelle more del giudizio di appello (sentenza impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, con procedimento tuttora pendente), la Delib. n. 842 del 2009, art. 7, della ASL, con la quale quest’ ultima, pur non avendone la competenza, aveva modificato il tetto di spesa assegnato dalla Regione alla “Macroarea di Riabilitazione + FKT”, riducendola.

2. Preliminarmente, il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata prova del perfezionamento della notificazione e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Invero, il ricorso risulta notificato alla ASL Napoli (OMISSIS) (che non si è costituita) a mezzo del servizio postale, con spedizione dell’atto avvenuta il 13/5/2014 (ed il termine per impugnare, trattandosi di giudizio instaurato anteriormente al luglio 2009 e di sentenza impugnata, non notificata, pubblicata il 13/11/2013, scadeva nel dicembre 2014), al domiciliatario in appello della parte intimata, e non risulta prodotto in atti l’avviso di ricevimento, nè risulta che vi sia stata tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso, stante il mancato perfezionarsi della notifica. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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