Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32526 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15245-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1585/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Piemonte, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una decisione della CTP di Novara, che aveva accolto il ricorso del contribuente C.G.L., titolare di un’impresa edile, avverso un avviso di accertamento IRPEF, IRAP ed IVA 2008.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo, la ricorrente prospetta nullità della sentenza impugnata per inosservanza dei principi generali in materia di contenzioso tributario e, segnatamente, dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7,21 e art. 36, n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTP annullato l’intero avviso di accertamento, sebbene il contribuente lo avesse impugnato solo con riferimento ai ricavi (corrispettivi) evasi all’imposizione; e la CTR aveva respinto l’appello dell’ufficio, pur avendo essa ricorrente fatto presente il vizio di ultrapetizione, nel quale era incorso la CTP;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata per inosservanza D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la CTR aveva respinto il suo appello, concernente i maggiori ricavi evasi dal contribuente nel 2008 sulla base di affermazioni che richiedevano la conoscenza di dati extratestuali alla sentenza; invero la CTR aveva omesso di valutare alcuni elementi quali:

I)- l’erronea compensazione fatta dal contribuente fra i redditi del 2008 con una inesistente perdita di Euro 46.000,00, risalente al 2006;

II)- il non essere stato il contribuente nel 2008 congruo rispetto agli studi di settore; ed il riferimento fatto dalla sentenza impugnata alla crisi del settore edilizio era un’apodittica petizione di principio, anche perchè gli effetti della crisi si erano manifestati negli ultimi mesi del 2008, mentre il contribuente aveva venduto alcuni immobili entro l’agosto 2008;

III)- l’avere il contribuente dichiarato dal 2004 al 2008 redditi incredibilmente bassi; e l’antieconomicità del suo comportamento costituiva rilevante sintomo di evasione fiscale;

IV)- il non avere la CTR rilevato che il contribuente non aveva registrato due contratti preliminari, comportamento da valutare come sintomo di evasione fiscale;

V)- il non avere la CTR valutato la vendita da parte del contribuente di cinque appartamenti sostanzialmente analoghi e di due villette similari a prezzi nettamente diversi; il che costituiva ulteriore indice di evasione fiscale;

VI)- il non avere la CTR rilevato il significativo scostamento fra la percentuale di redditività generale del contribuente (18%) e la percentuale minima di redditività del settore, pari al 25%;

che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che la prova dell’evasione fiscale dovesse essere fornita solo con prove dirette, mentre invece la prova dell’evasione poteva anche essere presuntiva ed indiretta e cioè fornita tramite indizi gravi, precisi e concordanti;

che l’intimato non si è costituito;

che è fondato il primo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta il vizio di ultrapetizione, in cui è incorsa la sentenza di primo grado, per avere essa annullato in toto l’avviso di accertamento impugnato, senza tener conto che esso era riferito non solo sulla ripresa a tassazione di ricavi, sulla quale la CTP si era regolarmente pronunciata, ma anche su altri due rilievi e cioè:

– la ripresa a tassazione di parte delle perdite dichiarate nel 2006 e portate in compensazione del reddito 2008, sulla base di un accertamento con adesione operato dal contribuente;

– la rettifica delle rimanenze iniziali e finali del 2008, intervenuta sulla base di un accertamento con adesione operato dal contribuente;

che, con riferimento a tali due rilievi, il contribuente nulla aveva eccepito, si che con riguardo ad essi, l’accertamento impugnato era da ritenere definitivo;

che l’Agenzia delle entrate ha ritualmente e tempestivamente eccepito detto vizio di ultrapetizione fin dall’impugnazione innanzi alla CTR del Piemonte della sentenza della CTP di Novara (cfr. Cass. SS.UU. n. 15277de1 2001);

che, invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, è da ritenere violato ogni volta che il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo ad una parte un bene diverso da quello richiesto e non compreso neppure implicitamente o virtualmente nella domanda formulata (cfr. Cass. n. 29200 del 2018);

che pertanto erroneamente la CTP di Novara ha annullato in toto l’avviso di accertamento anzidetto, senza tener conto che sui

due rilievi sopra descritti il contribuente non aveva proposto alcuna doglianza;

che da quanto sopra consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

che sono da ritenere assorbiti i restanti due motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti due, e rinvia alla CTR del Piemonte in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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