Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32523 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12332-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2871/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una decisione della CTP di Ravenna, che aveva accolto il ricorso della contribuente Z.M. avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA ed IRAP 2006.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39; del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto il maggior reddito della contribuente per il 2006 era stato ritenuto dall’ufficio sulla base di risultanze aventi carattere grave, preciso e concordante, acquisite dalla gdf nello svolgimento di attività di pg, nonchè sulla base dell’elemento indiziario, costituito dalla dichiarazione resa da E.C., socia della s.n.c. “ARCOBALENO” ed affittuaria dell’azienda della contribuente, circa l’avvenuto esborso in nero di canoni d’affitto;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione art. 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per non avere la sentenza impugnata riconosciuto al pvc redatto dalla gdf il 28 febbraio 2007 l’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico, di cui all’art. 2700 c.c.; invero quando la gdf aveva puramente riprodotto, come nel caso in esame, una dichiarazione da essa legittimamente raccolta, la stessa non poteva essere contestata se non mediante querela di falso; e la contribuente non aveva mai prodotto prove contrarie utili a smentire quanto sostenuto dalla sig.ra E. nel suo esposto, limitandosi a generiche contrarie affermazioni;

che l’intimata non si è costituita;

che l’Agenzia delle entrate, con istanza del 19 agosto 2019, ha chiesto dichiararsi estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, avendo la contribuente presentato istanza di definizione della lite, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018 ed avendo la stessa pagato tutte le somme previste dalla citata normativa; che va pertanto dichiarato estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi della normativa sopra citata, con compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, con compensazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA