Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32522 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. I, 14/12/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 14/12/2018), n.32522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4069/2014 proposto da:

CONSORZIO CROCILLO, in persona del legale rappres. p.t., elett.te

domic. presso l’avv. D. Rescigno, rappresento e difeso dagli avv.ti

Lorenzo Lentini e Feliciana Ferrentino, con procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.d.M.C., + ALTRI OMESSI; elettivamente

domiciliati in Roma, Via del Gesù n. 62, presso lo studio

dell’avvocato Visone Lodovico, rappresentati e difesi dagli avvocati

Pagano Alessandro, Tozzi Luca, Tozzi Silvano, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

Comune di Quarto, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

e sul secondo ricorso n. 4193/2014 proposto da:

Comune di Quarto, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via dell’Imbrecciato n. 95, presso lo studio

dell’avvocato La Via Alessandra, rappresentato e difeso

dall’avvocato Scala Angelo, giusta procura in calce alla copia

autentica della sentenza della Corte d’Appello di Napoli;

– ricorrente incidentale –

contro

C.d.M.C., + ALTRI OMESSI, elettivamente

domiciliati in Roma, Via del Gesù n.62, presso lo studio

dell’avvocato Visone Lodovico, rappresentati e difesi dagli avvocati

Pagano Alessandro, Tozzi Luca e Tozzi Silvano, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

CONSORZIO CROCILLO, in persona del legale rappres. p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2601/2013 emessa dalla Corte d’appello di

Brescia, depositata il 21/6/2013;

udita la relazione del cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO alla camera di

consiglio del 19 settembre 2018.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con citazione notificata l’8.7.2010 i controricorrenti convennero innanzi alla Corte d’appello di Napoli il comune di Quarto e il Consorzio Crocillo, chiedendo di dichiarare illegittima la determinazione delle indennità d’espropriazione e di occupazione legittima, condannando il Comune al pagamento delle giuste indennità d’espropriazione e occupazione, oltre interessi, nonchè di quanto dovuto per l’acquisizione del suolo residuo ovvero, in mancanza, al pagamento dell’indennità per la diminuzione di valore e dei maggiori danni ex art. 1224 c.c., comma 2.

Il Comune eccepì la carenza di legittimazione; il consorzio eccepì l’infondatezza della domanda.

Con successiva citazione, i medesimi attori citarono i suddetti convenuti innanzi alla stessa Corte formulando identica domanda riguardo a distinti immobili.

Disposta la riunione dei giudizi, previa c.t.u., la Corte d’appello ha determinato le indennità d’espropriazione e di occupazione, condannando il comune al relativo deposito e ponendo le spese di lite a carico di entrambi i convenuti.

Il Consorzio Crocillo ha proposto ricorso per cassazione nei confronti degli attori originari e del comune di Quarto; resiste la controparte con controricorso; le parti hanno presentato memoria.

Il comune di Quarto ha presentato, a sua volta, ricorso incidentale per cassazione affidato a due motivi, nei confronti degli attori originari e del Consorzio Crocillo.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo, il Consorzio Crocillo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39 – come recepito dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 – nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, pur dando atto della correttezza del metodo estimativo delle indennità adottato dal c.t.u., dopo aver rettificato le superfici esterne, ha ricalcolato la differenza tra il valore dell’edificabile ed il costo di trasformazione in ragione della somma di Euro 6.181.658, e sulla base di tale importo ha poi determinato il valore unitario delle aree senza però tener conto del saggio di capitalizzazione e del tempo medio per l’alienazione delle unità immobiliari (non attualizzando dunque il valore di mercato dei terreni alla data dell’esproprio), così pervenendo a determinare un valore superiore a quello di mercato.

Con il secondo motivo il Consorzio denunzia la violazione e falsa applicazione delle stesse norme di cui al primo motivo, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, duolendosi che la Corte d’appello, pur avendo adottato il metodo analitico – ricostruttivo, ha determinato il valore dell’edificabile attraverso i dati delle locazioni reperiti da agenzie immobiliari, utilizzando però documenti inadeguati e privi di data certa.

Con il terzo motivo si denunzia violazione di legge e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39 e della L. n. 865 del 1971, art. 16 in ordine alla determinazione dell’indennità d’occupazione.

Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 2 avendo il giudice d’appello escluso la riduzione del 25% argomentando che l’apprezzamento sulla natura d’intervento di riforma economico-sociale sarebbe riservato al legislatore, non ritenendo invece che gli interventi di edilizia residenziale pubblica rientrino in quelli di riforma economico-sociale.

Con il primo motivo del ricorso incidentale il Comune di Quarto denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, lamentando che la Corte d’appello non aveva applicato la riduzione del 25%.

Con il secondo motivo il Comune denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, artt. 19,35 e 60avendo la Corte territoriale erroneamente escluso la legittimazione passiva del Consorzio Crocillo sulla base del contenuto della convenzione stipulata, legittimazione peraltro ammessa dallo stesso Consorzio.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso presentato dal Consorzio Crocillo in quanto il termine applicabile per la presentazione del ricorso per cassazione era di dodici mesi e non di sei, essendo applicabile la previgente versione dell’art. 327 c.p.c., comma 1, tenuto conto della data di inizio del giudizio di primo grado (8.7.2010).

Il primo e terzo motivo del ricorso del Consorzio – da esaminare congiuntamente poichè tra loro connessi – sono inammissibili perchè tendenti al riesame del merito della causa e dei criteri di estimo adottati dal c.t.u. e recepiti dal giudice d’appello; inoltre, non è stata indicata la fase processuale in cui tale difesa è stata sviluppata.

Il secondo motivo è infondato in quanto la Corte d’appello ha correttamente applicato il metodo analitico-comparativo con adeguata motivazione, pronunciandosi espressamente sulla questione; peraltro, la censura è anche alquanto generica.

Il quarto motivo è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di espropriazione per pubblica utilità, ove il procedimento sia adottato per realizzare un piano di zona per l’edilizia economica e popolare, non sussiste il presupposto dell’intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell’indennità, dovendo esso riguardare l’intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca (Cass., n. 1621/16).

Il primo motivo del ricorso incidentale del Comune è infondato per le stesse ragioni di cui al quarto del ricorso principale.

Il secondo motivo è infondato poichè la Corte d’appello ha ben argomentato in ordine all’interpretazione della convenzione ritenendo la titolarità dell’obbligo di indennizzo a carico del Comune e non del Consorzio, in conformità del consolidato orientamento di questa Corte a tenore del quale, in tema di espropriazione di suoli per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, beneficiario dell’espropriazione è il Comune, in favore del quale l’espropriazione è pronunciata, anche quando, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 60venga delegato altro soggetto per l’acquisizione delle aree (Cass., n. 10680/2000; 13456/11).

Ora, nella fattispecie, non è dubbio che venga in rilievo la legittimazione passiva del comune, proprio alla luce del contenuto della convenzione del 2007 secondo cui l’ente “cede ora per quanto ne avrà acquistato la proprietà, e con effetto dalla data del suo trasferimento in capo allo stesso la proprietà dei beni”, con delega al Consorzio delle espropriazioni da eseguirsi “per conto e in nome del comune a cui vanno quindi intestati i decreti di esproprio”.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 5200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’udienza, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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