Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32522 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10364-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A., I.O., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE DELLA GRANDE MURAGLIA 289 B/3, presso lo studio

dell’avvocato LUCA LO BOSCO, rappresentati e difesi dall’avvocato

BERNARDINO IZZI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 595/182017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR del Molise, di rigetto del suo appello avverso la decisione della CTP di Isernia, di accoglimento dell’impugnazione dei contribuenti P.A.M. e I.O. avverso due avvisi di accertamento IRPEF 2007, con i quali era stata loro contestata l’omessa dichiarazione della plusvalenza conseguita in dipendenza della cessione di un’unità immobiliare sita in Comune di (OMISSIS).

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente prospetta violazione art. 67 T.U.I.R. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’immobile venduto dai contribuenti era ad essi pervenuto nel 2005 al prezzo dichiarato di Euro 56.000,00, per cui la successiva cessione del medesimo nel 2007 al prezzo di Euro 70.000,00 aveva generato una plusvalenza di Euro 14.000,00, non dichiarata dai contribuenti; il prezzo di cessione era stato poi rettificato dall’ufficio in Euro 127.500,00, sulla base di un esposto fatto dall’acquirente alla gdf di Giulianova, la quale aveva accertato che i contribuenti avevano ricevuto ed incassato assegni per ulteriore importo di Euro 57.500,00; e la CTR aveva annullato l’avviso di accertamento impugnato facendo esclusivo riferimento alla risoluzione del contratto di compravendita, ad altri titoli non incassati ed all’atto di precetto per il recupero della quota non versata dall’acquirente, che si era accollato il mutuo, senza tener conto che nella sfera economica del contribuenti era pervenuta l’anzidetta somma di Euro 57.500,00, da essi non riversata all’acquirente;

che gli intimati si sono costituiti con controricorso;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, la CTR, nel confermare la sentenza di primo grado, di accoglimento del ricorso proposto dai contribuenti, pur avendo accertato in punto di fatto l’inadempimento degli acquirenti e la conseguente intervenuta risoluzione del contratto di compravendita, in relazione al quale era stata contestata la plusvalenza, che aveva dato luogo a maggior IRPEF 2007, non si è in alcun modo pronunciata su quanto eccepito dall’ufficio in sede di appello, e cioè che i contribuenti avevano pur sempre ricevuto dagli acquirenti, a titolo di acconto sul prezzo pattuito, tre assegni bancari per Euro 27.500,00 ed un assegno circolare d’importo di Euro 30.000,00, e quindi titoli per importo complessivo di Euro 57.500,00, costituenti per loro natura redditi diversi tassabili ai sensi dell’art. 67 T.U.I.R.;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora il giudice tributario ritenga invalido un avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria, verificando in concreto quanto parte venditrice (nella specie gli odierni contribuenti) abbia eventualmente incassato per effetto della compravendita, risoltasi per inadempimento di parte acquirente, mediante una motivata valutazione sostitutiva, nella specie non rinvenuta (cfr. Cass. n. 13294 del 2016);

che il ricorso in esame va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio degli atti alla CTR del Molise in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Molise in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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