Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32521 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. I, 14/12/2018, (ud. 14/09/2018, dep. 14/12/2018), n.32521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8835/2014 proposto da:

MOCCIA IRME s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio

Visentini-Marchetti, rappres. e difesa dagli avv.ti Daniele e

Vittorio Carsana, con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ICLA – Costruzioni Generali- s.p.a., in persona del legale rappres.

p.t., elett.te domic. in Roma presso l’avv. Paolo Di Martino che la

rappres. e difende, con procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

NONCHE’ da:

ICLA – Costruzioni Generali – s.p.a., in persona del legale rappres.

p.t., elett.te domic. in Roma presso l’avv. Paolo Di Martino che la

rappres. e difende, con procura speciale a margine del

controricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

MOCCIA IRME s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio

Visentini-Marchetti, rappres. e difesa dagli avv.ti Daniele e

Vittorio Carsana, con procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 701/2014 emessa dalla Corte d’appello di

Napoli, depositata il 17/2/2014;

udita la relazione del cons. CAIAZZO ROSARIO alla camera di consiglio

del 14 settembre 2018.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Metropolitana di Napoli s.p.a. affidò, con contratto del 1985, alla Fondedile s.p.a., riunita in associazione temporanea con altre due imprese, l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del secondo lotto della linea della metropolitana di Napoli; durante l’esecuzione del contratto subentrò la società consortile Metrosud al cui capitale partecipava la stessa Fondedile che, a sua volta, con contratto del 12.11.87, associò a sè nell’affare la Moccia Irme s.p.a. nella misura del 42,741% della sua quota. La Fondedile s.p.a. fu poi incorporata con atto del 1991 dalla Icla Costruzioni Generali s.p.a. che invitò la Moccia a produrre le fideiussioni di sua competenza e a pagare il saldo negativo dell’affare.

La Icla s.p.a. ricorse all’arbitrato, previsto dall’art. 8 del contratto, con atto notificato l’11.2.97, chiedendo di accertare l’obbligo della Moccia Irme s.p.a. di pagare le somme ad essa spettanti, le spese di gestione e di prestare la fideiussione; con memoria del 30.6.97, la Icla s.p.a. mutò poi la domanda di adempimento in quella di risoluzione.

Con lodo parziale del 22.1.98 il collegio arbitrale: respinse la domanda di risoluzione del contratto di associazione in partecipazione; accertò l’obbligo della Moccia Irme s.p.a. di apportare la quota delle anticipazioni sui costi consortili e delle differenze negative tra incassi conseguiti e costi sopportati per l’affare dell’associante nonchè di prestare le garanzie fideiussorie in solido con l’associante e le altre imprese riunite; condannò la Moccia Irme s.p.a. al pagamento in favore dell’associante della somma di Euro 210.597.147 oltre interessi e rivalutazione al 29.5.96 al saldo; rigettò l’istanza di condanna della stessa società al risarcimento dei danni da ritardo nell’adempimento del contratto.

La Icla s.p.a. impugnò il lodo parziale; la Moccia Irme s.p.a. propose impugnazione incidentale; il lodo definitivo fu depositato il 28.7.98 ed impugnato dalla Moccia Irme s.p.a.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 7.7.99, dichiarò la nullità del lodo parziale per omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto, respinse la domanda dell’Icla di risoluzione per grave inadempimento nonchè quella di restituzione di quanto percepito dalla Moccia Irme, con condanna di quest’ultima a prestare le fideiussioni e dichiarò inammissibile la domanda di condanna di quest’ultima società per il risarcimento dei danni da ritardato adempimento dell’obbligazione di prestare la fideiussione.

Avverso tale sentenza la Icla s.p.a. propose ricorso per cassazione; la Corte Suprema, con sentenza del 5.9.03, accolse due motivi del ricorso e cassò la sentenza impugnata con rinvio per il riesame dei motivi d’impugnazione concernenti l’interpretazione del contratto nella parte relativa all’identificazione degli obblighi della Moccia.

L’Icla riassunse il giudizio innanzi alla Corte d’appello di Napoli che, con sentenza del 29.12.05: accolse la domanda della stessa società, dichiarando risolto il contratto dal 30.6.97 per grave inadempimento dell’associata, ritenendo che la Moccia Irme fosse tenuta a prestare le garanzie richieste dall’associante; rigettò le domande restitutorie e risarcitorie, dichiarando il diritto dell’Icla di essere rimborsata dalla Moccia Irme di quanto pagato a titolo di compenso agli arbitri.

Avverso tale sentenza, l’Icla ha proposto altro ricorso per cassazione; la Corte di Cassazione accolse sia il ricorso principale che l’incidentale della Moccia Irme, cassando la sentenza impugnata con rinvio perchè trovasse applicazione l’art. 1458 c.c. in ordine agli effetti restitutorio e liberatorio della risoluzione contrattuale.

L’Icla riassunse il giudizio con atto del 2012; si costituì la Moccia Irme spiegando domanda riconvenzionale nella misura di Euro 223.499,73 tenendo conto degli interessi dalla data della domanda al saldo e per il rimborso delle somme pagate agli arbitri per il compenso.

Con sentenza del 17.2.14, la Corte d’appello di Napoli accolse la domanda restitutoria dell’Icla, condannando la Moccia Irme al pagamento della somma di Euro 4.740.715,55 oltre interessi legali dal 30.6.97 al saldo, dichiarando inammissibili la domanda risarcitoria dell’Icla e la domanda restitutoria della Moccia Irme.

Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Si è costituita l’Icla con controricorso e proponendo ricorso incidentale affidato a tre motivi cui resiste la Moccia Irme con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo del ricorso principale è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 1458 c.c. e art. 384 c.p.c., comma 2, in quanto la Corte d’appello, nel giudizio di rinvio, non si era attenuta al principio sancito dalla Corte di Cassazione – con la sentenza del 2011 – rigettando la propria domanda di restituzione di varie somme versate per i costi di sottoscrizione dell’atto associativo, per lo svolgimento di attività funzionali all’esecuzione dell’affare e per quelli “non monetari” (prestazione di garanzie e fideiussioni richieste dalla committente).

Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 389 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile la suddetta domanda restitutoria perchè mai proposta, nè in sede arbitrale, nè in sede d’impugnazione dei lodi, ma formulata tardivamente solo nel giudizio di rinvio, poichè l’obbligo restitutorio era diretta conseguenza della sentenza di annullamento della precedente sentenza d’appello.

Con il primo motivo del ricorso incidentale l’Icla denunzia la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 329 c.p.c. per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto inammissibile la domanda definita come restitutoria, ma afferente, per come descritta, anche al risarcimento del maggior danno per deprezzamento della somma versata per effetto del giudicato sul punto, questione sulla quale era stata omessa la pronuncia.

Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia ed illegittima qualificazione della domanda in violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4), non avendo il giudice d’appello esaminato correttamente il contenuto della domanda restitutoria.

Con il terzo motivo è stata denunziata la violazione degli art. 1224,1453 e 1458 c.c., non avendo la Corte d’appello, nel dichiarare inammissibile la suddetta domanda restitutoria, distinto la domanda risarcitoria da quella di pagamento dei maggiori oneri finanziari (rivalutazione, etc.).

Preliminarmente, va esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale sollevata dall’Icla, esponendo che l’accoglimento della propria domanda restitutoria, proposta in esecuzione della seconda sentenza della Corte di Cassazione, non oggetto d’impugnazione, aveva determinato un giudicato che avrebbe precluso la domanda della Moccia Irme a titolo di restituzione di costi e oneri, poichè fondata sui medesimi fatti oggetto della sentenza impugnata.

L’eccezione è infondata in quanto l’accoglimento della domanda restitutoria dell’Icla s.p.a. non ha determinato un giudicato preclusivo della domanda restitutoria della Moccia Irme s.p.a. di cui al primo motivo del ricorso; al riguardo, la società controricorrente adduce che tale domanda sarebbe logicamente incompatibile con l’accoglimento della propria domanda restitutoria, ma ciò non emerge con chiarezza dalla sentenza della Corte d’appello che, nel condannare la Moccia Irme s.p.a. alla restituzione della somma di Euro 4.740.715,55, a titoli di utili percepiti, non ha fatto riferimento al rigetto di eccezioni di compensazione per somme versate per costi e spese varie connesse con i lavori dell’associazione in partecipazione.

Premesso ciò, il primo motivo del ricorso principale è infondato, avendo la Corte d’appello correttamente dichiarato inammissibile la domanda di restituzione, richiamando un consolidato orientamento di questa Corte a tenore del quale la risoluzione del contratto pur comportando, per l’effetto retroattivo sancito dall’art. 1458 c.c., l’obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell’altro contraente, atteso che rientra nell’autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass., n. 2075/13; n. 2439/06).

Nel caso concreto, dagli atti emerge – ed è incontestato – che tale domanda di restituzione della Moccia Irme s.p.a. fu proposta solo nel giudizio di rinvio innanzi al giudice d’appello, dopo la sentenza d’annullamento della Corte di Cassazione.

Il secondo motivo è parimenti infondato in quanto non risulta applicabile l’art. 389 c.p.c. (come peraltro si mostra di fatto consapevole anche la parte ricorrente che richiama l’interpretazione consolidata della norma) poichè nella fattispecie non viene in rilievo la restituzione di somme incassate dalla controparte per effetto della sentenza cassata, ma di somme che la Moccia Irme s.p.a. aveva versato a terzi e di cui, nel giudizio in questione, invoca il rimborso dalla società controricorrente.

I tre motivi del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente poichè connessi, sono infondati. La Icla s.p.a. si duole dell’inammissibilità pronunciata dalla Corte d’appello in ordine al riconoscimento del maggior danno, quale parte accessoria della propria domanda restitutoria, per l’intervenuto giudicato sul relativo capo della prima sentenza emessa dalla stessa Corte nel 2005, per asserita mancanza di pronuncia.

Al riguardo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un’obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all’art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente” (Cass., n. 14289/18; n. 5639/14).

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha ritenuto correttamente di pronunciare la condanna della controparte alla restituzione del capitale, oltre gli interessi legali dal giorno del mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione, escludendo il richiesto maggior danno sulla somma da restituire in quanto la stessa Corte, nella precedente sentenza emessa nel 2005, aveva rigettato tale domanda risarcitoria “per mancanza di elementi di giudizio” e tale capo della sentenza non era stato impugnato, come si evince anche dal motivo di ricorso per cassazione formulato dalla stessa Icla e trascritto nella sentenza impugnata.

Pertanto, non merita accoglimento la doglianza della Icla s.p.a. a tenore della quale l’obbligazione per il maggior danno dovuto alla rivalutazione monetaria era stata erroneamente sussunta nell’ambito risarcitorio essendo, piuttosto, assimilabile ad accessori della sorta capitale e, dunque, oggetto dell’obbligazione restitutoria.

La critica non merita accoglimento poichè fondata su argomentazione difforme dal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il creditore di un’obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass., n. 16565/18; SU, n. 5743/15). Nella fattispecie non è contestato che la Icla s.p.a non chiese il risarcimento del maggior danno ma la sola restituzione delle somme dovute quale conseguenza della risoluzione contrattuale.

Data la reciproca soccombenza, le spese del giudizio sono da compensare.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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