Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3252 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia

n. 71, presso l’avv. Aceto Antonio, rappresentato e difeso dall’avv.

Miracolo Giovanni giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 333/07/07, depositata il 20 novembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. S.F. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 333/07/07, depositata il 20 novembre 2007, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, e’ stata affermata la legittimita’ degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente a titolo di reddito di partecipazione, per gli anni 2001 e 2002, nel Centro Sportivo Sportman Club: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto, sulla base delle dichiarazioni rese dai soci, che nell’attivita’ dell’Ente andava ravvisato un intento di tipo commerciale con versamenti di corrispettivi da parte dei soci per usufruire dei servizi e delle attrezzature.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. I primi tre motivi di ricorso, con i quali si denuncia, rispettivamente, la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 4 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111 e degli art. 143 e 148 del TUIR attualmente vigente, appaiono inammissibili, poiche’ propongono censure (con i relativi quesiti) che si rivelano non conferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha applicato principi giuridici diversi da quelli invocati dal ricorrente, ma si fonda su un accertamento di fatto (natura commerciale dell’attivita’ svolta dall’ente di cui il ricorrente e’ socio) che esclude l’applicabilita’ in concreto di tali principi.

Anche, infine, il quarto motivo, con il quale si denuncia insufficiente ed omessa motivazione su fatto decisivo, appare inammissibile, sia perche’ e’ privo del necessario momento di sintesi che la costante giurisprudenza di questa Corte richiede, per la formulazione di tale tipo di censure, in applicazione dell’art. 366 bis c.p.c., sia per mancanza di autosufficienza, lamentandosi la mancata considerazione da parte del giudice a quo di una serie di deduzioni senza, tuttavia, riportare il contenuto degli atti e documenti sui quali le stesse erano basate.

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per inammissibilita’.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che il ricorrente va conseguentemente condannato alle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1200,00, di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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