Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3252 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. II, 10/02/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 10/02/2011), n.3252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.V., rappresentato e difeso, per procura speciale in

atti, dall’Avvocato Giaquinto Giovanni, presso lo studio del quale,

in Roma, viale G. Mazzini n. 88, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-

tempore;

– intimata –

avverso il provvedimento del Tribunale di Frosinone, depositato in

data 3 gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

novembre dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Basile Tommaso, che ha chiesto rimettersi il ricorso

alla pubblica udienza;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Giaquinto Giovanni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza in data 3 gennaio 2006, il Tribunale di Frosinone ha rigettato il ricorso L. n. 217 del 1990, ex art. 12 proposto dall’avvocato G.V. avverso il decreto del GUP del medesimo Tribunale che aveva rigettato la richiesta del medesimo volta ad ottenere la liquidazione delle prestazioni professionali svolte in favore di I.C., parte offesa ammessa al patrocinio a spese dello Stato e costituitasi parte civile.

Premesso che la prestazione professionale era stata svolta in un procedimento penale conclusosi con una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la quale erano state poste a carico dell’imputato le spese sostenute dalla costituita parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 oltre IVA e CPA; che l’opponente aveva dedotto che la procedura volta ad ottenere il pagamento delle spese dall’imputato non aveva avuto esito alcuno; che il G. aveva quindi chiesto al GUP di Frosinone la liquidazione delle somme spettantigli quale difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; che il GUP aveva rigettato l’istanza, in quanto la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. costituiva titolo esecutivo per il pagamento delle spese a carico dell’imputato, il Tribunale ha ritenuto che, nella specie, dovesse trovare applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, ‘art. 110, comma 3, a tenore del quale “con la sentenza di restituzione e di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l’imputato non ammesso al beneficio, al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato”.

Il G., pertanto, avrebbe dovuto impugnare la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., che tale disposizione aveva violato, giacchè solo questa strada avrebbe potuto garantirgli il raggiungimento del risultato di ottenere il pagamento a carico dello Stato.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso G. V. sulla base di un motivo;

l’intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110, comma 3 e art. 130 cod. proc. pen..

Ad avviso del ricorrente, il Giudice monocratico del Tribunale di Frosinone, una volta rilevato l’errore in cui era incorso il GUP, il quale aveva omesso di fare riferimento all’art. 110 c.p.p., comma 3, avrebbe dovuto rettificare la sentenza ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.. La mancata applicazione del citato art. 110, comma 3, invero, costituiva errore materiale che avrebbe dovuto essere corretto dal giudice dell’impugnazione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale di Frosinone ha infatti rigettato l’opposizione al diniego di liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali svolte dal ricorrente sul rilievo che esattamente il GUP aveva respinto l’istanza giacchè la statuizione contenuta nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, era una statuizione che avrebbe dovuto essere impugnata secondo le regole proprie di tale tipo di pronuncia. Il fatto che la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato non abbia sperimentato il rimedio previsto dall’ordinamento, comporta che la statuizione contenuta nella sentenza in tema di spese è divenuta irrevocabile.

Nè può ritenersi che il giudice adito per la liquidazione delle prestazioni svolte dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato potesse rilevare egli l’errore nel quale era incorso il giudice del procedimento penale e procedere alla correzione così come preteso dal ricorrente. Invero, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., del quale il ricorrente lamenta la violazione, “la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l’impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell’impugnazione”.

Risulta quindi evidente che il GUP, adito per la liquidazione delle spese in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non poteva rilevare l’errore di diritto in ipotesi intervenuto nel giudizio definito con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.; e ciò per l’evidente ragione che il GUP è stato adito con un ricorso di volontaria giurisdizione, sicchè la mera coincidenza dell’Ufficio con quello che aveva pronunciato la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non poteva in alcun modo consentire che nella procedura di volontaria giurisdizione si pervenisse alla correzione dell’errore materiale in ipotesi verificatosi nella sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen.. Correttamente, dunque, il GUP, prima, e il Tribunale poi, in sede di opposizione, con il provvedimento qui impugnato, si sono limitati a valutare l’ammissibilità o meno della domanda proposta, ritenendola non fondata, sul rilievo che avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. la parte avrebbe dovuto proporre impugnazione.

Nè può indurre a diverse conclusioni la pronuncia delle Sezioni Unite Penali di questa Corte, richiamata nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, secondo cui “In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di condannare l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l’esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse” (Cass., S.U., n. 7945 del 2008).

Invero, con la domanda di liquidazione proposta al GUP di Frosinone, secondo quanto si desume dal provvedimento impugnato e secondo quanto emerge dallo stesso ricorso, non era stata sollecitata l’applicazione del rimedio di cui all’art. 130 cod. proc. pen., e in ogni caso la statuizione sulle spese vi era stata, ancorchè erroneamente disposta a carico dell’imputato e in favore della parte civile, e non anche a favore dello Stato. Nel diverso procedimento volto alla liquidazione degli onorari a carico dello Stato, dunque, non poteva in alcun modo radicarsi la possibilità di procedere alla correzione dell’errore di diritto occorso nella sentenza ex art. 444 cod. proc. civ..

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato perchè manifestamente infondato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’Amministrazione intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA