Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3252 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3252 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 25236/2015 proposto da:
Unicredit Credit Management Bank s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazza B. Cairoli n.6,

presso lo studio dell’avvocato

Alpa Piero

Guido, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
-ricorrente contro
Fallimento Ingefin s.r.I.;
– intimato nonché contro

».)

Data pubblicazione: 09/02/2018

Fallimento Ingefin s.r.I., in persona del Curatore dott. Giuseppe
Carlo Sanna, elettivamente domiciliato in Roma, via Anicia n. 6,
presso lo studio dell’avvocato Bastoni Simona, rappresentato e
difeso dall’avvocato Bassu Giuseppe, giusta procura a margine del

-controricorrente e ricorrente incidentale contro
Unicredit Credit Management Bank s.p.a.;
– intimata avverso la sentenza n. 1597/2013 del TRIBUNALE di SASSARI,
depositata il 04/11/2013 e l’ordinanza della CORTE D’APPELLO DI
CAGLIARI – SEZIONE DI SASSARI, depositata il 29/5/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/09/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).

FATTO E DIRITTO

1.- Unicredit Credit Management Bank ricorre per cassazione nei
confronti del Fallimento Ingefin s.r.I., articolando due motivi avverso
la sentenza del Tribunale di Sassari 4 novembre 2013, n. 1597, come
resa impugnabile ex art. 348 ter, comma 3, cod. proc. civ. in ragione
della pronuncia di inammissibilità dell’appello emessa dalla Corte di
Appello di Cagliari – Sezione di Sassari, con ordinanza del 29 maggio
2015.
Con detta sentenza il Tribunale ha rigettato l’opposizione
all’esclusione dallo stato passivo del fallimento Ingefin proposta da
Unicredit, rilevando come la documentazione prodotta – in relazione a
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controricorso;

certi rapporti di mutuo ipotecario – non fosse «idonea a comprovare
tanto la sussistenza di tutti i titoli indicati, quanto l’entità dei singoli
crediti». A sua volta, la Corte di Appello ha riscontrato che la
«documentazione prodotta dall’appellante, comunque inammissibile a
norma dell’art. 345 cod. proc. civ., … non è idonea a dimostrare

Nei confronti del ricorso resiste il Fallimento Ingefin, che ha
depositato controricorso con aggiunto ricorso incidentale.
Unicredit ha anche depositato apposita memoria ex art. 380 bis cod.
proc. civ.
2.-

I motivi di ricorso evocano i vizi che qui di seguito vengono

richiamati.
Il primo motivo assume «violazione e falsa applicazione degli artt.
115, comma 1, cod. proc. civ., 98, comma 2, 99 r.d. 16 marzo 1942,
n. 267 (legge fall.) e 2697, comma 1, cod. civ. in relazione all’art.
360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.».
Il secondo motivo adduce, in via ulteriore, «nullità del procedimento e
della sentenza (in dipendenza della violazione dell’art. 345, comma 3,
cod. proc. civ.) in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.
civ.».
3.- Il Collegio rileva l’inammissibilità, per tardività, del ricorso che è
stato proposto da Unicredit.
In effetti, pur se susseguente a un’ordinanza ex art. 348 ter cod.
proc. civ., il ricorso che è stato presentato, concerne comunque
un’opposizione al passivo regolata dalla disciplina dell’art. 99 legge
fall. come vigente all’epoca. Il termine per il ricorso era, dunque, di
trenta giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento relativo.
Ora, l’ordinanza della Corte risulta notificata con data recezione 15
settembre 2015, mentre per il ricorso consta notificazione al
successivo 27 ottobre.
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l’effettiva erogazione del credito».

4.- Il ricorso incidentale presentato dal Fallimento nei confronti
dell’ordinanza della Corte di Appello riguarda le spese del relativo
grado, dalla stessa liquidategli a favore per la somma di C 800,00.
Secondo il Fallimento si è trattato, in sostanza, di un mero errore
materiale.

Lo stesso Fallimento riferisce, infatti, di avere presentato istanza di
correzione avanti alla stessa Corte di Appello.
5. In conclusione, vanno dichiarati inammissibili tanto il ricorso
principale, quanto quello incidentale.
Le spese seguono la regola della soccombenza principale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso
incidentale. Condanna al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità il ricorrente principale, che definisce nella misura di C
5.500,00 (di cui C 200,00 per esborsi).
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
principale e altresì, come pure distintamente da parte del ricorrente
incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione

Il motivo è inammissibile.

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