Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3252 del 07/02/2017
Cassazione civile, sez. II, 07/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.07/02/2017), n. 3252
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
F.A., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale
in calce al ricorso, dall’Avv. Donato Cocco, con domicilio eletto
nello studio dell’Avv. Luisa Baglio in Roma, via Delle Milizie, n.
108;
– ricorrente –
contro
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI
(OMISSIS) – COMMISSIONE MEDICA, in persona del presidente pro
tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a
margine del controricorso, dagli Avv. Enrico Pennasilico e Sergio
Smedile, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma,
via G. Ferrari, n. 12;
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
e contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;
– intimato –
avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie n. 31 del 6 novembre 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20 gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto
cassarsi l’impugnata decisione in quanto resa da Commissione
illegittimamente composta, con assorbimento delle questioni involte
dai motivi di ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, all’esito di un procedimento disciplinare, la Commissione medica dell’Ordine di (OMISSIS) irrogava al Dott. F.A. la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo professionale;
che la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata in data 6 novembre 2013, ha respinto il ricorso del Dott. F.;
che per la cassazione della decisione della Commissione centrale il F. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;
che l’Ordine provinciale dei medici chirurghi di (OMISSIS) ha resistito con controricorso;
che gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
che il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo cassarsi l’impugnata decisione in quanto resa da Commissione illegittimamente composta, con assorbimento delle questioni involte dai motivi di ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che va accolta la richiesta del pubblico ministero;
che, infatti, con sentenza n. 215 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, comma 1 e comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;
che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la decisione della Commissione centrale, qui impugnata, risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale;
che l’assenza di indipendenza e imparzialità, anche se riferibile solo ad alcuni dei componenti della Commissione, si trasferisce in termini osmotici dai partecipi all’organo, non potendosi consentire che lo stesso eserciti la funzione giurisdizionale attraverso dinamiche radicalmente viziate dalla interlocuzione, nel percorso che porta alla decisione, di soggetti privi delle citate caratteristiche;
che tanto è in grado di determinare la nullità della decisione assunta dalla Commissione, rilevabile anche d’ufficio;
che, pertanto, pronunciando sul ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata alla Commissione centrale, diversamente composta;
che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, essendo il suo esito dipeso da una declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione.
PQM
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in diversa composizione; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017