Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32519 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. I, 14/12/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 14/12/2018), n.32519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.R.A., rappresentato e difeso in proprio e, giusta

procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Mariarosa Platania e

Gigliola Mazza Ricci, presso il cui studio in Roma, via di

Pietralata 320, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

nei confronti di:

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia s.p.a., rappresentata e

difesa dal prof. avv. Fabio Padovini (p.e.c.

fabio.padovini-pectriesteavvocati.it; fax 040/363920) e dall’avv.

Benedetto Gargani (fax n. 06.42006977; p.e.c.

benedettogargani-pec.studiolegalegargani.it) con domicilio eletto,

come da delega in calce al controricorso, presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, viale di villa Grazioli 15;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 282/2015 della Corte di appello di Trieste

emessa in data 10 dicembre 2014 e depositata in data 4 maggio 2015,

n. R.G. 574/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’avv. B.R.A. ha agito in giudizio nei confronti della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia s.p.a. per sentir dichiarare la nullità di contratti quadro di intermediazione mobiliare stipulati nel ‘95 e ‘96 con Ca.Ri.FVG per mancanza di forma scritta (difetto di sottoscrizione della banca) e per mancato loro adeguamento entro il 30.6.98 alle prescrizioni del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 e Reg. Consob 1522/98; per sentir comunque dichiarare la nullità di due ordini di negoziazione su derivati per Euro 90.540,00 con condanna della convenuta al risarcimento del danno conseguente.

2. Il Tribunale di Gorizia ha respinto la prima domanda di nullità ma ha accolto la seconda nonchè la domanda risarcitoria per 50.248,84 Euro pari alla perdita conseguente alle due operazioni sui derivati.

3. Ha proposto appello il sig. B., insistendo per la declaratoria di nullità dell’intero contratto e la riforma della statuizione sulle spese.

4. La Corte di appello di Trieste ha accolto l’impugnazione solo su quest’ultimo punto.

5. Ricorre per cassazione B.R.A. con cinque motivi: a) violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, art. 30 Reg. CONSOB n. 11522/98, artt. 1325,1326,1350 e 1418 c.c. il quanto il contratto quadro, privo della sottoscrizione della banca, era nullo; b) omesso esame di fatto decisivo e cioè la mancata produzione in giudizio del contratto in originale da cui poteva evincersi la mancata sottoscrizione della banca; c) violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, art. 30 Reg. CONSOB n. 11522/98, artt. 1325,1326,1350 e 1418 c.c. in quanto i contratti, non adeguati alle prescrizioni del D.Lgs. n. 58 del 1998, erano affetti da nullità sopravvenuta ai sensi dell’art. 23, comma 1 D.Lgs. citato in combinato disposto con l’art. 30 del regolamento Consob n. 11522/98; d) omesso esame fatto decisivo consistente nel mancato adeguamento del contratto-quadro alla normativa citata nel precedente motivo; e) errata compensazione delle spese dell’appello: inammissibile, perchè investe una sola delle due ragioni di compensazione (mancato deposito nota spese primo grado) ma non quella, fondamentale, costituita dalla reciproca soccombenza.

6. Si difende con controricorso la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia s.p.a.

Diritto

RITENUTO

che:

1. il primo motivo di ricorso è infondato. in tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità, azionabile dal solo cliente, dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicchè tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass. civ. Sezioni Unite n. 898 del 16 gennaio 2018 e n. 1653 del 23 gennaio 2018). Resta pertanto assorbito il secondo motivo che censura l’omesso esame della mancata produzione dell’originale del contratto quadro da cui si sarebbe dovuta dedurre la inesistenza/nullità/invalidità di tale contratto per mancanza della sottoscrizione della banca intermediaria.

8. Il terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente per la stretta interrelazione che li lega, sono anche essi infondati. Come ha correttamente chiarito a sentenza della Corte di appello di Trieste i il contratto di negoziazione è un contratto di durata destinato a produrre i suoi effetti nel tempo sicchè la sopravvenienza della nuova normativa non incide sull’atto ma sulla sua esecuzione. Inoltre la circostanza per cui il contratto non abbia recepito integralmente le prescrizioni di cui all’art. 30 regolamento CONSOB n. 11522 del 1998 non determina la nullità del contratto, dovendosi considerare le eventuali clausole contrattuali incompatibili con il nuovo testo normativo inoperanti e automaticamente sostituite dalle nuove norme di legge. Il ricorrente assume che nella specie non potrebbe operare il meccanismo integrativo previsto dall’art. 1339 c.c. in quanto l’adeguamento alla nuova normativa emanata dalla CONSOB richiederebbe una riscrittura del contratto-quadro in modo da modularlo sulle nuove ipotesi operative in astratto realizzabili. Tale deduzione che attiene alla valutazione di merito compiuta dalla Corte di appello, appare in ogni caso del tutto generica e non riferibile a una concreta impossibilità operativa del contratto esistente che ne determinerebbe la nullità. Il raffronto del testo contrattuale con le previsioni dell’art. 30 del regolamento CONSOB n. 11522/1998 (specificamente ner ciò che concerne i servizi forniti, la documentazione da trasmettere, le modalità di ricostituzione della provvista) non consente di concretizzare il contenuto delle contestazioni del ricorrente circa l’inoperatività del meccanismo integrativo verificato come attuabile dalla Corte di appello di Trieste. Anche per ciò che concerne la possibilità di inserimento automatico della clausola standard, che consente alla banca di collocare titoli secondo il modello operazionale definito a contropartita diretta il ricorrente non fornisce spiegazioni idonee a smentire l’operatività della norma integratrice.

9. Il quinto motivo di ricorso è infondato perchè la compensazione delle spese è da considerarsi pienamente legittima. L’odierno ricorrente si è visto respingere entrambe le domande di nullità del contratto di investimento, quella originaria relativa alla mancata sottoscrizione e quella derivata relativa alla sopravvenuta nuova disciplina regolamentare della CONSOB. Ha invece visto accogliere l’appello limitatamente alla richiesta di riliquidazione delle spese che il giudice di primo grado aveva effettuato in suo favore applicando uno scaglione inferiore rispetto a quello corrispondente al valore della controversia. Ciò ha comportato l’elevazione della liquidazione delle spese processuali da 5.0 3,93 a 9.536,95 Euro. La Corte di appello ha anche rilevato che l’odierno ricorrente non aveva prodotto in primo grado la nota spese e ha ritenuto tale circostanza giustificativa, insieme all’esito complessivo del giudizio, della integrale compensazione del giudizio di appello. E’ pertanto priva di fondamento la dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e/o 92 c.p.c.essendo fondata la decisione della Corte di appello sulla reciproca soccombenza.

10. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 7.200 Euro di cui 200 Euro per spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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