Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32518 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. I, 14/12/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 14/12/2018), n.32518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l., elettivamente domiciliata in

Roma, presso l’avv. Davide Contini, dal quale è rappresentata e

difesa, unitamente all’avv. Francesco Simone Crimaldi, giusta

procura in calce al ricorso. Ai fini delle comunicazioni i nominati

difensori indicano il telefax n. 06/45206230, e gli indirizzi di

posta elettronica certificata

francescosimone.crimaldi-milano.pecavvocati.it e

davide.contini-milano.pecavvocati.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

società agricola B.L. ed E., rappresentata e difesa,

in via disgiuntiva, per procura speciale n. (OMISSIS) rep. del

notaio M.P. di (OMISSIS), dagli avv.ti Luciano Pontiroli

(p.e.c. luciano.pontiroli-milano.qecavvocati.it; fax n. 02.6575589)

e Domenico Guidi, elettivamente domiciliata in Roma, via Val Gardena

35 presso l’avv. Guidi (p.e.c. domenicoguidi-ordineavvocatiroma.orq,

fax 06.3314832);

– controricorrente –

e sul ricorso incidentale condizionato proposto da:

società agricola B.L. ed E.;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 549/2016 della Corte di appello di Milano,

emessa in data 10 febbraio 2016 e depositata in data 15 febbraio

2016, n. R.G. 3603/2014;

udita la requisitoria del PG, cons. Dott. Cardino Alberto, che ha

concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e il rigetto

del ricorso incidentale condizionato;

sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Dott. Giacinto

Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società agricola B.L. e E. ha chiesto al Tribunale di Milano dichiararsi la nullità per difetto di causa, l’annullamento per vizio della volontà ovvero la risoluzione del contratto di IRS (Interest Rate Swap) stipulato con la Banca Popolare di Milano (BPM) per coprire il rischio del rialzo del tasso d’interesse variabile pattuito sulle rate di rimborso del finanziamento agrario concesso formalmente alla società e in realtà ai due soci, coltivatori diretti, per l’ammontare di 7.200.000 Euro, deducendo l’inadempimento della banca agli obblighi informativi e di astensione gravanti ex lege su cui essa per la sua qualità di intermediaria finanziaria e per la duplice veste di mutuante e collocatrice di uno strumento finanziario particolarmente complesso e rischioso. In sostanza la società attrice ha affermato di essere stata costretta da B.P.M. alla stipulazione dell’I.R.S. e nel contempo, di essere stata indotta in errore sulla reale funzione del contratto, che era quella di coprire il rischio per la banca che sarebbe derivato (come in realtà accadde) dal ribasso dei tassi di interesse. Inoltre, al fine di escludere gli obblighi informativi a suo carico, B.P.M. aveva condizionato la stipula del mutuo e dell’I.R.S. a una dichiarazione autoreferenziale di operatore esperto nella negoziazione di strumenti finanziari da parte del sig. B.E., nella sua veste di socio amministratore della società. Dichiarazione che non corrispondeva alla realtà e che non poteva di certo produrre l’effetto, come preteso da B.P.M., di esonerarla dai suoi obblighi informativi e doveri di astensione.

2. Si è costituita B.P.M. che ha eccepito come l’intero rapporto era imputabile unitariamente ai due soci e alla società Agricola B.. Il contratto I.R.S. aveva inizialmente prodotto sgravi finanziari rispetto al mutuo cui era collegato con finalità di copertura del rischio ed era stato strutturato proprio in ouesta prospettiva come desumibile -, dal nozionale di riferimento concordato nella stessa entità del mutuo agrario, dalla coincidenza dei flussi con i ratei, dalla progressiva riduzione del nozionale in simmetria con la riduzione del capitale residuo da restituire. La società non aveva mai contestato la qualità di investitore qualificato in strumenti finanziari del sig. B.E. e non aveva accettato la proposta della banca di rimodulare il contratto a fronte della riduzione dei tassi di interesse presumibilmente perchè allettata dai primi flussi a lei favorevoli in presenza dell’andamento in rialzo dei tassi.

3. Il Tribunale ha accolto la domanda dichiarando risolto il contratto, per il grave inadempimento della banca ai suoi obblighi informativi, e condannando l’appellante a pagare alla società oltre 485.000 Euro a titolo risarcitorio. Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante la dichiarazione autoreferenziale, B.P.M. avrebbe dovuto comunque fornire tutte le informazioni riguardanti il contratto derivato, mettendo in evidenza il rischio derivante dalla sua sottoscrizione.

4. La Corte di appello di Milano ha rigettato il gravame di BPM contro la sentenza di primo grado. La Corte distrettuale milanese ha sostanzialmente confermato la motivazione del Tribunale affermando la irrilevanza della dichiarazione, da parte del legale rappresentante della s.a. B., sulla sua qualità di “operatore qualificato”, non essendovi prova della sua esperienza in materia finanziaria e dovendosi escludere che tale qualifica possa essere attribuita alla società, e ciò in considerazione di una serie di dati oggettivi/trattandosi di una società agricola semplice composta di due soli soci che presenta un fatturato operativo limitato, dipendente da una attività sociale svolta in via diretta dai soci e che non risulta aver mai stipulato contratti similari. Ha ritenuto inoltre la Corte di appello che l’obbligo di informazione posto a carico dell’intermediario dall’art. 21 T.U.F. si presentava, nel caso in esame, particolarmente stringente, data la natura del contratto, la cui complessità e tecnicità è stata confermata dal fatto che, per spiegarne il meccanismo di funzionamento, l’appellante ha dovuto depositare il parere di un esperto. Secondo la Corte territoriale la gravità dell’inadempimento è tale da giustificare la risoluzione del contratto, in quanto se la società B. fosse stata informata del suo effettivo funzionamento e della sua inidoneità a coprire il rischio asseritamente assicurato, non lo avrebbe sicuramente stipulato. Di conseguenza secondo i giudici dell’appello il danno, liquidato in misura corrispondente ai flussi di cassa negativi addebitati all’appellata, costituisce conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.

5. Ricorre per cassazione BPM con cinque motivi, illustrati con memoria difensiva.

6. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 regolamento CONSOB n. 11522/1998, anche in relazione all’art. 2697 c.c., e del D.M. 11 novembre 1998, n. 468, art. 1,comma 1.

7. Con il secondo motivo del ricorso si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 T.U.F.in relazione all’informativa sul contratto di interest rate swap stipulato fra la banca e la società.

8. Con il terzo motivo si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c.

9. Con il quarto motivo si deduce (ex art. 360 c.p.c., n 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453,1458 e 1223 c.c.e dell’art. 23T.U.F.

10. Con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia sull’eccezione della banca ex art. 1227 c.c. in relazione al concorso colposo della società agricola B.L. e E. anche in relazione alla interruzione del nesso di causalità.

11. Si difende con controricorso e deposita memoria difensiva la società agricola B. proponendo altresì ricorso incidentale condizionato diretto a ottenere, nel caso di accoglimento totale o parziale dei motivi del ricorso principale, la pronuncia della Corre di Cassazione sulle domande già proposte con appello incidentale condizionato alla Corte di appello e sulle quali quest’ultima ha ritenuto di non doversi pronunciare in seguito al rigetto dell’appello principale. Specificamente la controricorrente chiede la dichiarazione di nullità del contratto per difetto di causa e il suo annullamento per violazione dei doveri informativi e di astensione in situazione di conflitto di interessi.

Diritto

RITENUTO

che:

12. Con i primi quattro motivi di ricorso B.P.M. riproduce in gran parte le censure mosse con l’atto di appello alla decisione di primo grado, che è stata confermata dalla Corte di appello con una puntuale valutazione di merito sui due punti essenziali della controversia e cioè la irrilevanza della dichiarazione autoreferenziale al fine di escludere gli obblighi informativi gravanti ex lege sulla banca e l’alta rischiosità della sottoscrizione dell’I.R.S., come dimostrato dall’ingente ammontare dei flussi negativi venuti in poco tempo a gravare sulla società contraente, nonchè la inidoneità dell’IRS a coprire la stessa società contraente dai rischi connessi all’andamento in rialzo e in ribasso dei tassi di interesse. Si tratta di valutazioni di merito sulle quali non può esercitarsi il sindacato di legittimità.

13. La Corte di appello non si è pronunciata sull’eccezione sollevata da parte di B.P.M. ex art. 1227 c.c. come pure, dipendenza del rigetto dell’appello principale, non si è pronunciata sulle domande riproposte con l’appello incidentale e in questo con il ricorso incidentale condizionato. Va pertanto accolto il quinto motivo del ricorso principale restando allo stato assorbito; per il suo carattere condizionato, il ricorso incidentale della società agricola B..

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso principale, respinti gli altri motivi del ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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