Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32517 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. I, 14/12/2018, (ud. 23/02/2018, dep. 14/12/2018), n.32517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.R., e RI.RO., rappresentati e difesi dall’Avv.

Cesare Cardoni e dall’Avv. Giuseppe Eugenio Lozupone, con domicilio

eletto presso lo studio del primo in Roma, Via dei Gracchi n. 209;

– ricorrenti –

contro

BANCA DI ANCONA CREDITO COOPERATIVO S.C.A.R.L.

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 406/12

depositata il 19 giugno 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2018

dal Consigliere Dott. Carlo De Chiara;

udito l’Avv. Luca PAOLETTI, con delega, per i ricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del

primo, secondo e terzo motivo del ricorso e l’inammissibilità del

quarto, quinto e sesto o, in subordine, l’accoglimento del quinto e

del sesto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ancona, su domanda dei sig.ri R., Re. e Ri.Ro. nei confronti della Banca di Ancona Credito Cooperativo s.c.a.r.l., dichiarata la nullità dell’acquisto, da parte degli attori con l’intermediazione della convenuta, di bond della (OMISSIS) in data 16 agosto 2001 e la risoluzione dell’acquisto di analoghi titoli in data 9 dicembre 1996, condannò la banca a rimborsare agli attori la somma di Euro 68.754,00, oltre interessi, dedotta la remunerazione per interessi già versati fino al default dell’emittente.

La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado su gravame della banca, ha esclusa la nullità e la risoluzione degli acquisti, la sussistenza di un conflitto di interessi da parte della banca intermediaria, nonchè il dovere di questa – che aveva un incarico di mera negoziazione con deposito e custodia dei titoli – di informare gli investitori del cattivo andamento dei titoli acquistati nel 1996 e, ritenuta la sola sussistenza di responsabilità della banca per violazione dei doveri di informazione su di essa incombenti quanto all’acquisto del 2001, ha condannato la medesima al pagamento della minor somma di Euro 17.099,84 (pari all’investimento effettuato in quella data), detratto quanto eventualmente riscosso dagli investitori a titolo di cedole.

I sig.ri R. hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi, cui non ha resistito la banca intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la statuizione secondo cui il valore delle cedole riscosse dagli investitori andava detratto dall’importo complessivo del risarcimento del danno derivante dall’acquisto dei titoli del 2001, assunta – secondo i ricorrenti – in violazione dell’art. 2033 c.c., a mente del quale il solvens in buona fede ha diritto ai frutti e agli interessi dalla data del pagamento, se l’accipiens è in mala fede.

1.1. Il motivo è infondato, non trovando applicazione l’art. 2033 c.c. in quanto la Corte d’appello non ha riconosciuto ai ricorrenti la ripetizione dell’indebito conseguente a nullità o annullamento o risoluzione contrattuale, bensì un risarcimento del danno da inadempimento.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 3, lett. a)-d) Reg. Consob n. 8850 del 1994 e della L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 6 si censura la statuizione secondo cui, con riferimento agli acquisti di titoli del 1996, la banca intermediaria non era tenuta ad informare gli investitori del cattivo andamento dei medesimi in epoca successiva all’acquisto, sussistendo tale obbligo soltanto nell’ipotesi di risparmio gestito, come previsto dall’art. 28, comma 4 Reg. Consob 11522/1998, e non anche nell’ipotesi – ricorrente nella specie – di mero rapporto di negoziazione di strumenti finanziari.

2.1. Il motivo è infondato, avendo questa Corte già avuto occasione di chiarire che va escluso che l’intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all’aggravamento del rischio dell’investimento già effettuato (Cass. 16318/2017, 4602/2017). E’ pur vero che essa ha anche affermato che gli obblighi di diligenza e trasparenza, gravanti sull’intermediario D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 21 e art. 28, comma 2 Reg. Consob n. 11522 del 1998, riguardano anche il servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione accessorio ad un contratto di negoziazione dei medesimi strumenti finanziari, sicchè, una volta avvenuta la negoziazione, persiste in capo all’intermediario l’obbligo di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che questi siano sempre adeguatamente informati”; tuttavia ha in proposito precisato che l’oggetto di tali informazioni non concerne genericamente l’andamento dei titoli, come specificamente stabilito dal menzionato art. 28 per i derivati e i warrant per il diverso rapporto di gestione titoli, ma dipende unicamente da specifiche circostanze quali, ad esempio, la conoscenza da parte della banca di notizie particolari e non riservate, o l’esito di analisi economiche, condotte dalla stessa banca, che l’obbligo di correttezza suggerisca di divulgare tra i clienti (Cass. 21890/2015): circostanze invece non dedotte dai ricorrenti.

3. Con il terzo motivo, denunciando omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e violazione di norme di diritto, si ripropone la tesi del conflitto di interessi della banca intermediaria nella vendita dei titoli del 1996, sostenendo che una normativa sul divieto di operazioni in conflitto di interessi da parte dell’intermediario esisteva già prima dell’entrata in vigore del Reg. Consob n. 11522 del 1998 ed era applicabile alla vendita in questione.

3.1. Il motivo è inammissibile perchè la Corte d’appello ha escluso in fatto l’esistenza di un conflitto di interessi, con statuizione non sottoposta a censura dai ricorrenti.

4. Con il quarto motivo, denunciando “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’omesso esame della violazione da parte della Banca di Ancona dell’art. 3 Reg. Consob 8850/94 e della L. n. 1 del 1991, art. 6”, si lamenta che la Corte d’appello non abbia “esaminato minimamente la violazione degli obblighi informativi specifici consumata dall’intermediario qualificato al momento della vendita dei titoli dell’anno 1996”.

4.1. Il motivo è inammissibile perchè la Corte d’appello ha statuito al riguardo – senza censura da parte dei ricorrenti – che gli appellanti non avevano “svolto specifiche doglianze circa la violazione di specifici obblighi di informazione, essendo del resto l’ordine avvenuto in un periodo in cui non era prevedibile il default”.

5. Inammissibili sono, infine, anche il quinto e il sesto motivo, con i quali si lamenta l’omesso esame, rispettivamente, della “specifica eccezione di inadeguatezza per dimensioni” e della “specifica eccezione di inadeguatezza per oggetto e tipologia” della vendita di titoli argentini ai ricorrenti. L’inammissibilità deriva dalla assoluta genericità delle censure, non essendo precisato nè in quale atto sarebbero state sollevate dette eccezioni, delle quali non v’è traccia nella sentenza impugnata, nè lo specifico contenuto delle stesse.

6. In conclusione il ricorso va rigettato.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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