Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32516 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. I, 14/12/2018, (ud. 23/02/2018, dep. 14/12/2018), n.32516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

R.A., M.G., R.S.A., con

domicilio eletto in Roma, Via Donatello n. 75, presso lo studio

dell’Avv. Prof. Andrea Barenghi che li rappresenta e difende

unitamente all’avv. MARINA FRANCA CASTELLI;

– ricorrente –

contro

BANCA CARIGE S.P.A.

– intimata –

e sul ricorso proposto da:

BANCA CARIGE S.P.A., in persona del Condirettore Generale rag.

O.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Rinaldini e

dall’Avv. Antonio Pacifico, con domicilio eletto presso lo studio

del secondo in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 11;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.A., M.G., R.S.A., come

sopra rappresentati, difesi e domiciliati;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 315/13

depositata il 23 gennaio 2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2018

dal Consigliere Dott. Carlo De Chiara;

udito l’Avv. Andrea BARENGHI per i ricorrenti;

udito l’Avv. Antonio PACIFICO per la controricorrente e ricorrente

incidentale;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso principale e l’inammissibilità o in

subordine il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano ha respinto sia l’appello principale (salvo che per il motivo relativo alle spese del giudizio di primo grado) dei sig.ri R.A., M.G. e R.S.A. che l’appello incidentale della Banca Carige s.p.a. (incorporante della Banca Cesare Ponti s.p.a., convenuta in primo grado) avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda, proposta dai primi nei confronti della Banca Cesare Ponti e del suo dipendente sig. P.F., di risarcimento dei danni subiti per effetto della gestione infedele di notevoli somme affidate a quest’ultimo, condannando i convenuti al pagamento di Euro 97.795,36 oltre interessi.

Gli appellanti principali avevano sollevato “dubbi sui conteggi effettuati in relazione alla parziale acquisizione della documentazione offerta da Banca Cesare Ponti”, atteso che, a fronte degli Euro 416.727,68 dati in gestione, il Tribunale aveva riconosciuto agli appellanti, a titolo di disponibilità finali e danni liquidati, la somma complessiva di Euro 328.327,99, sicchè residuava una “differenza non accertata” di Euro 88.399,69.

La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile tale censura, sia perchè espressa in forma dubitativa, sia, soprattutto, perchè non si dava carico della ratio della decisione impugnata, secondo la quale gli attori avevano proposto una domanda risarcitoria correlata all’assenza di ordini scritti provenienti dagli investitori e alla omissione di attività informativa sugli investimenti effettuati, in violazione dell’art. 21 t.u.f. e del reg. Consob n. 11522 del 1998, e i danni risarcibili andavano individuati nelle minusvalenze determinate dalle operazioni non autorizzate e non supportate da adeguate informazioni. Gli appellanti, invece, ragionavano come se avessero proposto un’azione di rendiconto in relazione a un patrimonio affidato all’attività gestoria di un terzo, senza considerare la diversa qualificazione data all’azione stessa dal Tribunale.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha statuito che:

– la tesi della banca, secondo cui tra il P. e i R. era intercorso un rapporto qualificabile come “autonoma gestione” di rapporti professionali, era del tutto sfornita di prova, nè era conferente al riguardo la prova testimoniale dedotta dalla medesima banca; e comunque quest’ultima non aveva in alcun modo contestato il fondamento della sua responsabilità, correttamente ravvisato dal Tribunale nel disposto dell’art. 1228 c.c., del quale aveva individuato i presupposti nel fatto che l’attività dannosa del P. era stata possibile grazie alla sua posizione di dipendente della banca e nell’assenza di forme di controllo interno tali da evitare il verificarsi di episodi come quelli denunciati;

– infondata era anche la doglianza di indebita estensione del risarcimento anche al danno relativo all’acquisto di 1000 azioni Ericsson, operata dal Tribunale in contraddizione con quanto ritenuto nella sua precedente ordinanza ammissiva della consulenza tecnica di ufficio, poichè, ai sensi dell’art. 177 c.p.c., comma 1, le ordinanze non possono pregiudicare la decisione finale del merito; sicchè l’appellante incidentale avrebbe dovuto, semmai, contestare – ma non lo aveva fatto – la statuizione del Tribunale secondo cui la banca stessa aveva accettato il contraddittorio sull’estensione del thema decidendum anche al predetto danno, ragion per cui non aveva rilievo neppure la produzione documentale n. 4, allegata alla comparsa di costituzione in appello, peraltro in ogni caso inammissibile a causa del divieto di nuove prove sancito dall’art. 345 c.p.c., comma 3.

I Sig.ri A. e R.S.A. e M.G. hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito la Banca Carige con controricorso contenente anche ricorso incidentale per quattro motivi. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale, sollevata nel controricorso deducendo la genericità della procura ad litem, è infondata, trattandosi di procura stesa in cale al ricorso stesso (cfr., tra le molte, Cass. 15538/2015, 18468/2014, 26504/2009).

2. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell’art. 210 c.p.c. e omessa e insufficiente motivazione, “anche in relazione all’art. 28 Regolamento Consob n. 11522, comma 1, lett. “A””, si lamenta la mancata acquisizione di documenti richiesta dagli appellanti principali.

2.1. Il motivo è inammissibile per genericità, non essendo neppure indicati i documenti di cui era stata chiesta l’acquisizione.

3. Il secondo motivo del ricorso principale è rubricato “Mancata conformità (per carenza di prove) all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, con riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite Civili 8-22 maggio 2012, n. 8077”. Non è chiara la censura rivolta alla sentenza impugnata; sembra tuttavia che si invochi il riesame del merito da parte di questa Corte, rinnovando la doglianza di mancata acquisizione documentale. Si tratta dunque di motivo inammissibile come il primo.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia “omessa e/o insufficiente motivazione circa i fatti controversi e decisivi, ai fini della declaratoria di responsabilità della Banca ai sensi dell’art. 1228 c.c., delle mansioni espletate dal sig. P., del collegamento tra le stesse e l’illecito e il fatto dannoso”.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Premesso che trova qui applicazione, ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che consente la censura degli accertamenti in fatto del giudice di merito esclusivamente per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, si rileva che nello svolgimento del motivo di ricorso non viene specificato alcun fatto, o comunque nessun fatto del quale si indichino tali caratteristiche, del quale la Corte d’appello abbia omesso l’esame. Il motivo è in realtà articolato quale denuncia di insufficiente motivazione, non più consentita a seguito della richiamata novella processuale.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, si censura il diniego di ammissione della prova testimoniale dedotta dall’appellante incidentale, motivato dalla Corte d’appello con l’inconferenza della stessa. A detta della ricorrente la prova testimoniale in questione era intesa a dimostrare “che la Banca si è limitata, quando le è stato richiesto, ad eseguire le operazioni di investimento che lo stesso R. ordinava spesso telefonicamente; che il R. riceveva gli estratti di conto corrente recanti l’acquisto dei titoli, con addebito del conto corrente n. (OMISSIS) intestato allo stesso”.

5.1. Il motivo è inammissibile perchè non viene criticata la ratio della decisione impugnata, secondo cui, come si è riferito sopra in narrativa, la tesi della banca era che tra il P. e i R. era intercorso un rapporto di “autonoma gestione”, che però era sprovvisto di prova. L’inconferenza della prova testimoniale era stata valutata dalla Corte d’appello in riferimento appunto alla dimostrazione di tale rapporto.

6. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge, si censura il rigetto del motivo di appello relativo alla “indebita estensione del risarcimento relativo all’acquisto di 1000 azioni Ericsson”.

6.1. Il motivo è inammissibile perchè la ricorrente, pur ponendo varie questioni, non censura tuttavia la ratio della decisione impugnata, consistente, come riferito sopra in narrativa, nella mancata contestazione, con l’appello, della statuizione del Tribunale secondo cui la banca aveva accettato il contraddittorio su tale estensione del risarcimento.

7. Con il quarto motivo del ricorso incidentale si denuncia “omessa e insufficiente motivazione sul fatto decisivo della declaratoria del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dei sig.ri R.”.

Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni già indicate a proposito del primo, ossia per la non corrispondenza della critica svolta ai requisiti posti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 in particolare quanto alla indicazione di specifici fatti decisivi, oggetto di discussione, il cui esame sia stato omesso dalla Corte di merito.

8. In conclusione va dichiarata l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Le spese processuali possono essere compensate in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA