Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32516 del 12/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32516
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21939-2018 proposto da:
OPENIM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57 presso lo
studio dell’avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE, DARIO ROMAGNOLI,
GIUSEPPE PIZZONIA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 148/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata l’11/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato:
che il contribuente impugnava un avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio contestava alla società ricorrente l’omesso versamento dell’imposta di registro dovuta ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22;
che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo che il finanziamento contestato veniva concesso mediante l’uso della corrispondenza commerciale, che fa venir meno l’obbligo di sottoporre l’atto a registrazione in termine fisso;
che la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che, il citato art. 22 assoggetta a registrazione gli atti sulla base solo della loro enunciazione e nel caso di specie, nel verbale di assemblea è stato enunciato un finanziamento avvenuto tra la società contribuente e la società GFM s.p.a.: si tratta di un atto avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, finalizzato a determinare una modificazione della sfera patrimoniale dei soggetti che vi partecipano ed è suscettibile di valutazione economica;
che la società contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il suo accoglimento mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 6 e 22, nonchè del citato D.P.R. n. 131, art. 9, allegata Tariffa parte I, e art. 1, allegata Tariffa parte II, e artt. 2325 e 2331 c.c., laddove la CTR ha ritenuto che un atto di finanziamento formato tramite corrispondenza, operato in un verbale di assemblea, integri i presupposti dell’enunciazione e quindi consenta di liquidare legittimamente l’imposta di registro sull’atto di finanziamento;
considerato che, secondo questa Corte, in tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, comma 1, stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate; ne consegue che va assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci, già inserito tra le poste passive del bilancio, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, e ciò a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento medesimo (Cass. 30 giugno 2010, n. 15585; analogamente Cass. 30 ottobre 2015, n. 22243);
considerato che la CTR si è attenuta a tale principio laddove ha ritenuto che dovesse essere assoggettato all’imposta di registro un finanziamento sulla base della sua sola enunciazione nel verbale di assemblea, atto che, sebbene nella specie non portato alla registrazione, è tuttavia soggetto a registrazione (Cass. 24 luglio 2013, n. 17957);
ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.500, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019