Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32515 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. I, 14/12/2018, (ud. 23/02/2018, dep. 14/12/2018), n.32515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro M. – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del titolare

dell’Area territoriale Lombardia Sud ed Emilia Romagna, sig.

B.E., rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Carlo Eruzzi, con

domicilio eletto in Roma, Via Nazionale n. 204, presso lo studio

dell’Avv. Luca Zitiello;

– ricorrente –

contro

M.I.G.;

– intimato –

e sul ricorso proposto da:

M.I.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Arturo

Antonucci e dall’Avv. Roberto Vassalle, con domicilio eletto presso

lo studio del primo in Roma, Corso Trieste n. 87;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 73/12

depositata il 23 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2018

dal Consigliere Dott. Carlo De Chiara;

udito per la ricorrente l’Avv. Ludovica D’OSRTUNI, per delega;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avv. Arturo

ANTONUCCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso principale e l’assorbimento o, in subordine, il rigetto

del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il sig. M.I.G. convenne davanti al Tribunale di Mantova la Banca Agricola Mantovana s.p.a., chiedendo accertarsi il saldo effettivo del suo conto corrente, considerata la nullità di clausole illegittime relative al calcolo degli interessi, e dichiararsi la nullità degli acquisti di titoli da lui effettuati tramite la banca (titoli dati contestualmente in pegno alla banca stessa e poi da questa venduti per sanare l’apparente scoperto del conto), con le conseguenti restituzioni e risarcimento del danno.

Il Tribunale accolse la domanda rettificando il saldo del conto corrente da un passivo di Euro 151.909,76 a un attivo di Euro 73.447,65 e dichiarando la nullità degli acquisti di titoli, con conseguente diritto dell’attore alla restituzione di Euro 119.017,68, pari alla differenza tra le somme impiegate nell’acquisto dei titoli stessi e le somme (complessivamente Euro 44.313,51) incassate per cedole e dividendi.

La Corte d’appello di Brescia, adita con gravame principale della banca e incidentale del cliente, ha respinto quest’ultimo ed ha accolto parzialmente il primo. Più precisamente, ha accolto la richiesta di rettifica di un errore commesso dal Tribunale nel computo delle reciproche restituzioni tra le parti in conseguenza della dichiarata nullità degli investimenti finanziari ed ha, pertanto, addebitato al sig. M.I. anche le somme incassate con la vendita forzosa dei titoli, condannandolo pertanto a restituire alla banca la somma di Euro 15.383,94, oltre interessi, pari alla differenza tra la somma ricavata dal realizzo dei titoli, più quella corrispondente alle cedole e dividendi riscossi, e l’esborso a suo tempo effettuato dall’investitore per l’acquisto dei medesimi titoli, espressamente confermando nel resto la sentenza di primo grado.

La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., subentrata alla Banca Agricola Mantovana s.p.a. a seguito di incorporazione già nel corso del giudizio di appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

Il sig. M.I. ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale con un solo motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I tre motivi del ricorso principale, con i quali si denuncia rispettivamente vizio di motivazione, ultrapetizione, e omissione di pronuncia, tendono tutti alla declaratoria che la banca ricorrente è debitrice nei confronti del controricorrente, operate le debite compensazioni tra le reciproche partite di dare e avere, della somma di Euro 58.063,71, avendo essa diritto di ripetere, in ragione della dichiarata nullità degli investimenti finanziari del sig. M.I., il netto ricavo della vendita forzosa dei titoli e i frutti (cedole e dividendi) prodotti dagli stessi.

1.1. I motivi sono inammissibili perchè la sentenza impugnata non dispone nulla di diverso, e dunque difetta l’interesse a ricorrere.

Nell’accogliere parzialmente il gravame principale, infatti, la sentenza dispone, appunto, l’accredito alla banca – in sede di reciproche restituzioni conseguenti alla nullità degli investimenti – delle somme ricavate dalla vendita forzosa dei titoli (complessivamente Euro 134.401,61) e delle cedole e dividendi incassati dall’investitore (complessivamente Euro 44.313,51), accertando conseguentemente un saldo di tali reciproche restituzioni (all’investitore spettando il rimborso della sola somma investita) favorevole alla banca per Euro 15.383.94. Tenuto conto che la Corte d’appello ha espressamente fatto salvo quanto disposto, per il resto dalla sentenza di primo grado, e che quest’ultima aveva accertato il saldo del conto corrente in Euro 73.447,65 a favore del correntista, dalla compensazione di tali partite di segno opposto che è un effetto legale dell’accertamento e liquidazione delle partite stesse, onde non abbisogna di espresso provvedimento del giudice – deriva appunto un saldo favorevole al sig. M.I. di Euro (73.447,65 – 15.383,94 =) 58.063,71, ossia la stessa somma indicata dalla ricorrente.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia l’ultrapetizione consistente nell’avere la Corte d’appello preso in considerazione la domanda della banca di rimborso delle somme realizzate con la liquidazione dei titoli, quale conseguenza della nullità del loro acquisto: domanda formulata soltanto in grado di appello, ma non in primo grado, avendo la banca in quella sede limitato le proprie pretese restitutorie, conseguenti alla eventuale nullità degli acquisti predetti, al solo ammontare delle cedole e dividendi incassati dal cliente.

2.1. Il motivo è infondato. Si legge infatti a pag. 26 della comparsa di costituzione della banca nel giudizio di primo grado: “… Ne consegue che, in ipotesi di declaratoria di nullità dei contratti di acquisto degli strumenti finanziari di cui è giudizio (il cui netto ricavo è stato utilizzato dalla banca per ripianare il saldo debitore figurante sul conto corrente n. (OMISSIS)), si renderà necessario procedere alla compensazione delle somme dovute dalla banca a titolo di indebito con quelle dovute dal M.I. a titolo di saldo debitore del conto corrente n. (OMISSIS), nonchè con le somme dal medesimo percepite a titolo di dividendi e cedole maturati sugli strumenti finanziari e delle quali la banca convenuta ne domanda la restituzione”. La menzione dell’accredito in favore del correntista del netto ricavo della vendita dei titoli a ripianamento del saldo debitore del conto corrente, rende trasparente la richiesta della banca di considerare, in sede di compensazione, il saldo debitore del conto depurandolo dall’accredito al correntista del netto ricavo della liquidazione dei titoli.

3. In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale va respinto.

Le spese processuali possono essere compensate in considerazione della reciproca soccombenza delle parti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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