Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32513 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18758-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GINO

FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTARDI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GIUSTIZIA SPA, in qualità del Responsabile pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 58 SC. A, presso

lo studio dell’avvocato CRISTIANA LUPI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7904/14/2017 della CONIMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente impugnava l’invito al pagamento di 37 Euro per omesso versamento del contributo unificato relativo ad un giudizio inizialmente incardinato presso il Giudice di pace di Roma, sezione distaccata di Ostia, per il quale suddetto contributo era stato già pagato, e poi successivamente riassunto presso il Giudice di pace di Roma, sede centrale, giudizio per il quale il contribuente riteneva di non dover pagare nuovamente tale contributo;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinnanzi la Commissione Tributaria Regionale la quale rigettava l’appello ritenendo che il contributo non debba essere pagato solo nell’ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso, interrotto o cancellato dal ruolo, ma anche in caso di riassunzione perchè, in base al principio della translatio iudicii, l’atto di riassunzione configura un nuovo ricorso da iscrivere a ruolo e come tale resta assoggettato al pagamento del contributo unificato;

il contribuente proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione affidato ad un unico motivo mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR si è pronunciata su una fattispecie relativa alla riassunzione del processo dal giudice di pace alla commissione tributaria in luogo di quella effettiva, relativa alla riassunzione da una sede distaccata alla centrale del medesimo giudice di pace, diversa quindi rispetto a quella della domanda oggetto del giudizio;

considerato che, affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. 4 luglio 2014, n. 15367; analogamente Cass. 6 giugno 2012, n. 9108): nella specie il ricorso non contiene una specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento dell’impugnazione nonchè l’indicazione della sede processuale in cui tali documenti risultano prodotti;

considerato peraltro che la sentenza della CTR è coerente e pertinente con la domanda proposta dal contribuente (diretta a non pagare il contributo unificato davanti al Giudice di pace di Roma, sede centrale, a seguito della dichiarazione di incompetenza del Giudice di pace di Roma, sezione distaccata di Ostia – davanti al quale aveva già pagato il contributo unificato – con susseguente riassunzione del processo davanti al suddetto Giudice di pace di Roma, sede centrale), ritenendo che il contributo unificato, in caso di riassunzione del processo, debba essere nuovamente pagato, oltretutto in conformità al principio di questa Corte secondo cui il contributo unificato è dovuto anche nell’ipotesi di riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, che postula, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, comma 1, l’iscrizione a ruolo del procedimento, poichè non rientra nelle fattispecie di esenzione contemplate dall’art. 10 medesimo decreto, ed in quanto il riferimento, da parte del predetto art. 9, comma 1, “a ciascun grado di giudizio”, ricomprende, in conformità alla “ratio” del tributo di coprire i costi del funzionamento di ogni fase processuale, l’iscrizione a ruolo della causa dinanzi ad un giudice diverso da quello inizialmente adito, assumendo peraltro rilevanza l’unicità del procedimento riassunto rispetto a quello originariamente incardinato ai soli fini della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, correlati alla proposizione della domanda giudiziale (Cass. 11 aprile 2018, n. 8912);

ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è inammissibile, il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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