Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32512 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 14/12/2018), n.32512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18405-2016 proposto da:

CASEIFICIO LANZA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TRASTEVERE 244,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FASSARI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUIGI GIACOBBE;

– ricorrente –

Contro

PROVINCIA di AVELLINO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLIA 86, presso lo

studio dell’avvocato GIANLUIGI CASSANDRA, rappresentata e difesa

dagli avvocati GENNARO GALIETTA, OSCAR MERCOLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

OLIVIERI.

IL COLLEGIO.

Fatto

Premesso

In totale riforma della decisione di prime cure, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza 15.1.2016 n. 117, decidendo sulla domanda di risarcimento dei “danni materiali” subiti dal veicolo di proprietà di Caseificio Lanza s.r.l., fuoriuscito di strada a causa di una macchia d’olio presente sulla carreggiata: a) dichiarava inammissibile per “novità” ex art. 345 c.p.c.la produzione – in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello della società – della sentenza del Giudice di Pace di Castel Baronia n. 79/2009, passata in giudicato, che in relazione al medesimo sinistro aveva accertato la responsabilità della Provincia di Avellino – ai sensi dell’art. 2051 c.c. – condannandola al risarcimento dei “danni alla persona” subiti dal conducente del veicolo; b) rigettava la domanda proposta da Caseificio Lanza s.r.l. nei confronti della Provincia di Avellino, ritenendo che dalla verifica istruttoria era emersa quale causa assorbente ed esclusiva dell’evento dannoso il fatto del terzo, in quanto, da un lato, non era stata dimostrata la esistenza di olio sulla strada, essendo stato invece reso viscido il fondo dalla pioggia caduta in precedenza; dall’altro il sinistro si era verificato per la perdita del controllo del veicolo mentre impegnava un tratto curvilineo, circostanza che, unitamente alle condizioni del fondo stradale bagnato ed alla presenza di un segnale di limitazione di velocità a 40 Km/h, induceva a presumere che la velocità del mezzo fosse inadeguata alla situazione dei luoghi e quindi che i danni materiali fossero da imputare alla condotta imprudente dell’autista:

– Caseificio Lanza s.r.l. ha impugnato la sentenza di appello deducendo due motivi;

– Ha resistito la Provincia di Avellino con controricorso.

La causa è stata ritenuta definibile mediante procedimento in camera di consiglio, in adunanza non partecipata, ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5) e art. 380 bis c.p.c., essendo formulata proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

OSSERVA

Manifestamente infondati, in quanto del tutto generici e privi di alcun riferimento al contenuto dei motivi di ricorso, sono i rilievi di inammissibilità del ricorso formulati dalla controricorrente, con mera riproduzione di massime giurisprudenziali, in relazione peraltro anche a norme processuali abrogate (art. 366 bis c.p.c.)

Con il primo motivo la società impugna la sentenza di appello deducendo la violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene la ricorrente che la allegazione del giudicato esterno e la produzione in giudizio della relativa sentenza passata in giudicato non incontra limiti o preclusioni, essendo tenuto il Giudice a rilevare anche d’ufficio il giudicato interno od esterno. Consegue che il documento allegato alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello avrebbe dovuto, comunque, essere ammesso ad esame dalla Corte d’appello, anche perchè già prodotto nel corso del giudizio di primo grado, come da verbale di udienza del 15.10.2009, ed essendo stata inoltre espressamente menzionata la sentenza del Giudice di Pace anche dal Tribunale nella decisione di prime cure.

Occorre premettere che l’intera esposizione delle ragioni in diritto a sostegno della censura in esame è incentrata sulla efficacia preclusiva esterna del giudicato ex art. 2909 c.c., venendo quindi la ricorrente ad invocare il vincolo che la sentenza del Giudice di Pace, pronunciata “inter alios”, verrebbe a spiegare “di riflesso” sul distinto giudizio tra la società proprietaria del veicolo e la Provincia, precludendo un diverso accertamento in fatto della responsabilità della Provincia nella causazione del danno.

Il Giudice di appello ha affidato la statuizione che ha negato accesso all’esame del giudicato esterno a distinte ragioni di diritto fondate sulla applicazione delle preclusioni delle fasi processuali, sul divieto di produzione di nuovi documenti in grado di appello, sulla mancanza dei requisiti del giudicato formale, con motivazione che in parte deve essere emendata da errori di diritto.

Tanto premesso, questa Corte ha più volte affermato che l’esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12159 del 06/06/2011).

Si tratta, infatti, di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipa, quindi, della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.

Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006). Tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, appaiono ostativi alla applicazione, alla cd. “eccezione di giudicato”, delle preclusioni previste per le fasi processuali (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 27906 del 21/12/2011, in motivazione, secondo cui ” il giudicato, così come il jus superveniens, deve essere applicato con riferimento al momento della pronuncia e la relativa deduzione è ammissibile e rilevante in sede di merito anche se svolta dopo la precisazione delle conclusioni”, in tal caso “il giudice di merito deve rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentire il contraddittorio sull’eccezione di giudicato, ma anche al fine di consentire alla parte interessata di produrre la sentenza munita dell’attestazione di irrevocabilità”).

In tale compito questa Corte non incontra limiti ed ha accesso diretto agli atti in quanto “posto che il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito” (cfr. Corte cass. SU 28.11.2007 n. 24664che ha risolto il contrasto di giurisprudenza formatosi tra le pronunce di legittimità rispettivamente adesive a Corte cass. SU n. 277/1999 – secondo cui la interpretazione del giudicato è “quaestio facti” riservata al giudice di merito -, ed a Corte cass. SU n. 226/2001 e n. 13916/2006, secondo cui il giudicato è costituivo della “regula iuris” ed in quanto elemento normativo della fattispecie il suo contento precettivo deve essere accertato alla stregua dei criteri di interpretazione delle norme giuridiche. Conf. Corte cass. 1 sez. 5.10.2009 n. 21200, id. sez. lav. 30.4.2010 n. 10537; id. 1 sez. 23.12.2010 n. 26041).

In ordine alla introduzione, nel successivo giudizio, del giudicato esterno formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace, erra quindi la Corte territoriale quando ipotizza una estensione del divieto di produzione di “nuovi” documenti ex art. 345 c.p.c. anche al deposito della sentenza passata in giudicato esterno od interno, non venendo peraltro neppure in rilevo, nella fattispecie, il tema del giudicato riflesso, ravvisabile soltanto nel caso in cui sussista un nesso di pregiudizialità- dipendenza tra i rapporti dedotti nei diversi giudizi: ” E’, infatti, soltanto il collegamento di pregiudizialità – dipendenza in senso giuridico che legittima l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio; ma detta categoria giuridica è riscontrabile, per opinione unanime anche della dottrina, solo allorchè un rapporto giuridico (pregiudiziale o condizionante) rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico (condizionato, dipendente), sicchè ogni qual volta non possa riscontrarsi una tale coincidenza (sia pure parziale), ma emergano solo nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perchè si determini detta efficacia riflessa.” (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 6523 del 12/03/2008, in motivazione).

La decisione impugnata va censurata anche sotto il riguardo della errata applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo -applicabile ratione temporis – così come interpretato da questa Corte, che pone il divieto di produzione di “nuovi documenti” in grado di appello “salvo che il collegio non li ritenga indispensabili”. La questione della indispensabilità della nuova prova viene in rilievo nel caso in cui il giudicato esterno “inter alios” (qualora inidoneo ad esplicare finanche una efficacia “riflessa” sulla diversa controversia) venga invocato, non per la sua efficacia preclusiva quale regola del giudizio, ma ai soli fini del rilievo probatorio che l’accertamento in esso contenuto – valutato liberamente dal Giudice alla stregua di tutti gli altri elementi istruttori acquisiti al processo – potrebbe assumere nel successivo giudizio introdotto dal terzo o svolto contro il terzo rimasto estraneo al primo giudizio (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 19492 del 21/09/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 4241 del 20/02/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 22954 del 10/11/2015. Tale assunto è espresso nella massima per cui “la sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa”). In ogni caso anche a

voler estendere la medesima disciplina normativa processuale anche alla produzione del giudicato “inter partes” in funzione di regola del giudizio, facendone valere la efficacia preclusiva, non vi è dubbio che il “giudicato esterno inter partes” depositato per la prima volte in grado di appello, verrebbe a ricadere tra le “nuove” prove la cui indispensabilità non potrebbe peraltro essere disattesa dal Giudice del gravame ove non intenda incorrere nella violazione del principio del “ne bis in idem”. Nè in contrario potrebbe affermarsi che, essendosi formato il giudicato esterno durante il primo grado di giudizio, quando ancora non erano maturate le preclusioni della fase istruttoria, la omessa produzione del documento -in quel grado di giudizio- a cura della parte interessata, ne preclude la ammissibilità “per indispensabilità” nel successivo grado di appello in quanto non rivestirebbe il carattere della “novità”. La ammissibilità della prova “nuova” ove ritenuta “indispensabile”, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ha per oggetto, infatti, quella prova di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, ossia -pur potendo- non l’abbia dedotta o prodotta in quel grado di giudizio (cfr. Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017), e sempre che il primo Giudice non abbia, invece, espressamente dichiarato inammissibile o irrilevante il mezzo di prova, rigettando -anche implicitamente- le richieste istruttorie formulate dalla parte.

Gli errori di diritto indicati non incidono, tuttavia, sulla dirimente “ratio decidendi” secondo cui il documento prodotto era inidoneo a dimostrare l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace. Affinchè il giudicato esterno, per quanto rilevabile d’ufficio, possa far stato nel processo, in accoglimento della relativa eccezione, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza posta a fondamento dell’eccezione medesima, completa della motivazione -non potendone risultare la portata dal solo dispositivo- e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 8478 del 02/04/2008; id. Sez. L, Sentenza n. 27881 del 24/11/2008; id. Sez. L -, Ordinanza n. 28515 del 29/11/2017), salva la sola ipotesi in cui il giudicato consegua ad una sentenza della Corte di cassazione: in tal caso, infatti, la cognizione di quest’ultima può avvenire pure mediante quell’attività di istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in funzione dell’adempimento del dovere istituzionale derivante dall’esercizio della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 26482 del 17/12/2007; id. Sez. 5, Sentenza n. 30780 del 30/12/2011; id. Sez. L, Sentenza n. 24740 del 04/12/2015; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 18634 del 27/07/2017).

Nella specie l’evidenziato errore di diritto della Corte d’appello non determina per ciò stesso l’accoglimento del motivo di ricorso, atteso che la Corte di merito ha indicato anche una distinta “ratio decidendi” a sostegno della non esaminabilità del giudicato esterno “inter alios”, avendo rilevato che la sentenza del Giudice di Pace, prodotta in grado di appello, non recava l’attestazione di passaggio in giudicato, ed in relazione a tale accertamento la società ricorrente non ha svolto alcuna deduzione con il motivo di ricorso, non essendo stata depositata la sentenza corredata della detta attestazione neppure in allegato al ricorso per cassazione, e non figurando neanche in elenco tra i documenti ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Il primo motivo è dunque inammissibile.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di “violazione o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per erronea valutazione delle prove testimoniali”.

Indipendente dallo stravagante sincretismo operato nella rubrica tra il vizio di legittimità previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e quello previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dall’esame della esposizione del motivo emerge, da un lato, che la sentenza di appello viene censurata per non avere fatto applicazione della responsabilità oggettiva imputabile alla Provincia quale custode della strada ex art. 2051 c.c.; dall’altro che con la censura viene a richiedersi sostanzialmente una diversa valutazione delle risultanze delle prove orali assunte nel giudizio di merito.

Quanto alla prima censura la stessa è infondata.

I precedenti citati dalla ricorrente si limitano a ribadire che l’onere della prova liberatoria grava sul custode della “res” (Corte cass. 2562/2012): al riguardo si osserva che la Corte d’appello ha ritenuto raggiunta tale prova alla stregua dell’accertamento in fatto – che non può essere oggetto di revisione nel merito – della dinamica del sinistro, avendo rilevato, da un lato, come difettasse la prova della esistenza del pericolo inevitabile e non visibile (la macchia di olio sulla strada), e dall’altro avendo accertato che la condotta di guida dell’autista del mezzo non poteva ritenersi conforme al limite di velocità prescritto nel tratto stradale e comunque alle circostanze di tempo e di luogo (tratto curvilineo bagnato dalla pioggia).

Ne segue che la decisione del Giudice di seconde cure va esente da censura in quanto conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Corte cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018).

Quanto alla seconda censura (errore di fatto) la critica diretta alla sentenza impugnata esula dai limiti in cui è sindacabile il vizio di legittimità per omesso esame di un fatto storico decisivo.

La nuova formulazione del testo normativo, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012: cit. D.L. n. 83 del 2012, art. 54 comma 3), ha, infatti, limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado, per vizio di motivazione, alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, escludendo il sindacato sulla inadeguatezza del percorso logico posto a fondamento della decisione e condotto alla stregua di elementi extratestuali, limitandolo alla verifica del requisito essenziale di validità ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), inteso come “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, secondo la interpretazione fornita da questa Corte: l’ambito in cui opera il vizio motivazionale deve individuarsi, pertanto, esclusivamente nella omessa rilevazione e considerazione da parte del Giudice di merito di un “fatto storico”, principale o secondario, ritualmente verificato in giudizio e di carattere “decisivo” in quanto idoneo ad immutare l’esito della decisione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016). Nella specie difetta del tutto la individuazione del fatto asseritamente omesso dalla Corte d’appello, essendo richiesta la mera rivisitazione della valutazione di merito di elementi probatori tutti già esaminati dal Giudice di appello.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese di lite liquidate in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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