Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32512 del 12/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 12/12/2019), n.32512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10840-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.D. LA SPEZIA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 496/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 05/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la C.A.D. La Spezia s.r.l., in liquidazione, impugnando la sentenza resa dalla CTR Liguria indicata in epigrafe che ha respinto l’appello dell’ufficio confermando l’annullamento degli avvisi di rettifica notificati alla contribuente – relativi agli anni 2003/2006 – con i quali sono state sottoposte a revisione alcune importazioni di merce effettuate dalla Packcenter srl. Secondo la CTR era mancato il contraddittorio endoprocedimentale previsto dalla L. n. 212 del 2000, artt. 12, comma 7, e del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, viepiù dovuto in relazione all’utilizzazione di una presunzione semplice a sostegno della ripresa a tassazione, costituita dall’accertamento di origine cinese di un’altra partita di merce dello stesso genere.

La parte intimata non si è costituita.

La ricorrente deduce, con l’unico motivo proposto, la violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, artt. 8, 9 e 11, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 12. Deduce in proposito che in materia doganale, ed in relazione al periodo di tempo durante il quale si collocano gli avvisi in rettifica per cui è processo, non poteva ritenersi sussistente un pieno diritto al contraddittorio, invece riconosciuto dalla legislazione successiva non applicabile alla fattispecie.

La censura è fondata nei limiti di seguito esposti.

Ed invero, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire, proprio con riguardo a contezioso doganale anteriore alle modifiche apportate al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, che in materia doganale, il rispetto del principio del contraddittorio nella fase amministrativa, pur non essendo esplicitamente previsto dal Reg. (CEE) n. 2913 del 1992 (codice doganale comunitario) – sostituito dal Reg. (UE) n. 952 del 2013 (codice doganale dell’Unione) – costituisce, in ogni caso, un principio generale del diritto UE, che trova applicazione tutte le volte che l’Amministrazione possa assumere nei confronti di un soggetto un atto lesivo; peraltro, la violazione del detto principio è suscettibile di determinare l’invalidità del provvedimento solo se il contribuente dimostri che il rispetto dello stesso avrebbe condotto ad un risultato diverso, quindi un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa (cd. prova di resistenza) – cfr. Cass. n. 12832/2018 -.

I principi anzidetti sono stati pienamente condivisi dalla sezione quinta di questa Corte – v. Cass. nn. 23669/2018, Cass. nn. 1115 e 1114/2019 -.

Orbane, ha errato la CTR nell’annullare gli avvisi di rettifica rilevando l’assenza di contraddittorio senza tuttavia verificare se il contribuente avesse dimostrato che il rispetto dello stesso avrebbe condotto ad un risultato diverso, quindi un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa.

Sulla base di tale principio, la sentenza impugnata, che ad esso non si è conformata, va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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