Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32511 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 14/12/2018), n.32511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10012-2018 proposto da:

GRUPPO B IMMOBILIARE SRL, in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato EUFRASIA CANNOLICCHIO;

– ricorrente –

contro

CREDEM LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRA INNARO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 7297/17 del

TRIBUNALE di NAPOLI, del 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dr. MARIO FRESA che visto l’art. 380

ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, rigetti l’istanza di regolamento di competenza, con le

conseguenze di legge.

IL COLLEGIO.

Fatto

Premesso

– che il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, con ordinanza riservata depositata in data 12.3.2018, ha accolto la eccezione di incompetenza territoriale proposta con la comparsa di risposta, ritualmente depositata nel termine ex art. 166 c.p.c., da CREDEM Leasing s.p.a., convenuta in giudizio da Gruppo B Immobiliare s.r.l., con domanda di risarcimento danni, e rilevata la validità della clausola di competenza territoriale esclusiva pattuita dalle parti contraenti nell’art. 25 della Condizioni generali di contratto, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio indicando competente il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia;

– la ordinanza è stata tempestivamente impugnata da Gruppo B Immobiliare s.r.l. con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., ritualmente notificato alla controparte, che ha dedotto la nullità della clausola derogativa della competenza con indicazione di foro esclusivo, per violazione dell’art. 1341 c.c., comma 2;

– CREDEM Leasing s.p.a. ha contestato il ricorso depositando memoria ex art. 47 c.p.c..

– Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte ex art. 380 ter c.p.c. instando per il rigetto del ricorso.

– La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

OSSERVA

La eccezione di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, sollevata da CREDEM Leasing s.p.a., per difetto del requisito di specificità prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, -norma applicabile anche al mezzo di impugnazione in questione, in quanto il contenuto del ricorso ex art. 42 c.p.c. non risulta diversamente disciplinato dall’art. 47 c.p.c.- è infondata.

La censura rivolta alla ordinanza dichiarativa di incompetenza risulta infatti compendiata in modo sufficientemente descrittivo dell’errore imputato al Giudice di merito, laddove la parte ricorrente denuncia la nullità della clausola vessatoria ex artt. 28 e 29 c.p.c. apposta nelle Condizioni generali riportate nel contratto di leasing finanziario e ritrascritte in foglio separato, “parte integrante del contratto”, evidenziando che la sottoscrizione era stata apposta in calce all’elenco numerato di tutte le clausole contrattuali in blocco, mancando -pertanto- il requisito di validità richiesto dall’art. 1341 c.c., comma 2, della separata sottoscrizione delle sole clausole vessatorie (cfr. ricorso pag. 8-9).

Il ricorso è invece gravemente lacunoso quanto al requisito di localizzazione ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dei documenti richiamati necessari a sostenere il mezzo di impugnazione. La società ricorrente, infatti, per ottemperare al requisito di ammissibilità del ricorso avrebbe dovuto:

a) trascrivere la clausola come riportata nelle CGC e come riportata nell’elenco numerato in calce al foglio separato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, a pena di inammissibilità;

b) allegare al ricorso il documento (CGC e foglio separato), ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a pena di improcedibilità.

Indipendentemente dal pregiudiziale rilievo di inammissibilità, in ogni caso, il regolamento necessario di competenza si palesa comunque infondato.

Privo di pregio deve ritenersi, infatti, l’assunto della ricorrente secondo cui il Giudice di merito non avrebbe rilevato la inefficacia della eccezione di incompetenza formulata nella comparsa di risposta, in quanto priva di uno specifico richiamo “agli articoli del codice di procedura civile per cui è sorta la incompetenza territoriale”. Indipendentemente dalla oggettiva difficoltà di individuazione del vizio eccepito, osserva il Collegio che, se la ricorrente intendeva affermare che la eccezione pregiudiziale era da ritenere incompleta, in quanto non estesa anche agli criteri generali e speciali di radicamento della competenza territoriale ex artt. 19 e 20 c.p.c., la tesi difensiva si palesa del tutto infondata, alla stregua del principio per cui la parte che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un “foro esclusivo” ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (cfr. Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24869 del 09/12/2010; id. Sez. 6-1, Ordinanza n. 8548 del 31/03/2017; id. Sez. 6-1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018).

Anche la censura di violazione dell’art. 1341 c.c., comma 2, è manifestamente infondata.

Premesso che non assolve al requisito della “specifica approvazione per iscritto” -richiesto per la validità della clausola vessatoria dall’art. 1341 c.c., comma 2, – la sottoscrizione in calce con un’unica firma di “tutte” le clausole contrattuali in blocco, pur se identificate numericamente, laddove in tale elenco siano incluse -indifferentemente- sia le clausole vessatorie che le clausole non vessatorie, atteso il consolidato principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui l’esigenza di specificità e separatezza imposta dall’art. 1341 c.c., non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate (Corte cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 9492 del 11/06/2012; id. Sez. 6-2, Ordinanza n. 20606 del 12/10/2016), osserva il Collegio che, nel caso di specie, il Giudice di merito non ha affermato -in contrasto con i principi di diritto enunciati da questa Corte- che la sottoscrizione di tutte le clausole contrattuali (sia vessatorie che non) richiamate con elenco numerato in calce al contratto od alle CGC, assolve al requisito di validità previsto dalla norma del codice civile, ma ha, invece, compiuto una completa disamina dell’atto negoziale, pervenendo in modo logico e coerente alla conclusione che la sottoscrizione apposta alla clausola n. 25 della CGC doveva ritenersi idonea a portare in rilievo alla attenzione del contraente sottoscrittore il contenuto della stessa ed il suo carattere vessatorio, essendo specificato, accanto al riferimento numerico, anche l’oggetto, riportato con la indicazione “Foro competente: competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia”, in conformità al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui, nel caso di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c., della clausola vessatoria è rispettato, se nel caso di sottoscrizione di elenco numerico di tutte le clausole, quelle aventi contenuto vessatorio rechino un’indicazione, benchè sommaria, del loro contenuto (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 11/11/2015; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17939 del 09/07/2018).

La parte ricorrente non ha addotto argomenti idonei ad inficiare il suddetto accertamento in fatto, atteso che la non perspicua affermazione secondo cui, nella specie, sarebbe mancata la “doppia sottoscrizione” (che sembrerebbe ipotizzare un’unica sottoscrizione del solo documento contrattuale), risulta smentita dalla stessa ricorrente laddove ha chiarito di aver sottoscritto il contratto di locazione finanziaria n. (OMISSIS), e di aver sottoscritto anche “un foglio a parte, ossia “le Condizioni generali che formano parte integrante del contratto di locazione finanziaria (leasing) di veicoli”…”, non avendo alcun pregio il rilievo formulato dalla ricorrente secondo cui non potrebbe ritenersi valida “una mera seconda sottoscrizione dell’intero contratto” -in tal senso considerato il “foglio separato” riproducente le Condizioni generali di contratto e l’elenco numerato della clausole-, atteso che, come accertato dal Tribunale, la sottoscrizione si riferiva anche alla clausola vessatoria (OMISSIS) corredata della indicazione sintetica del suo contenuto (deroga convenzionale della competenza per territorio in favore del foro esclusivo di Reggio Emilia).

In conclusione il ricorso per regolamento necessario di competenza deve essere rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso per regolamento necessario di competenza.

Dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di Reggio Emilia avanti il quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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