Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32510 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 14/12/2018), n.32510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28108-2016 proposto da:

VOLTURNO MULTIUTILITY SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI FONTANA CANDIDA, 149,

presso lo studio dell’avvocato DI GIULIO MONICA, rappresentata e

difesa dall’avvocato TITOLO FIORELLA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 107, presso lo

studio dell’avvocato VERRECCHIA OSVALDO, rappresentato e difeso

dagli avvocati FULGERI MARIA GAETANA, URSILLO CATERINA MARIA

ROSARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1736/2016 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositata il 03/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO.

Il Collegio.

Fatto

PREMESSO

– Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza 3.5.2016 n. 1736, ha dichiarato inammissibile, per difetto del requisito di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., l’appello proposto da Volturno Multiutility s.p.a. – concessionaria del servizio di fornitura di acqua per conto del Comune di Castel Volturno – avverso la decisione del Giudice di Pace di Capua n. 1227/2011 che aveva condannato la società a rivalere il Condominio (OMISSIS), della somma di Euro 2.100,00 corrisposta per la esecuzione dei lavori di ripristino dei danni causati al fabbricato condominiale da infiltrazioni idriche dovute ad omessa manutenzione di una condotta di adduzione in gestione alla società.

– Il Giudice di appello ha inoltre statuito che il Giudice di Pace aveva “specificamente motivato in merito alle contestazioni formulate dall’appellante in ordine agli esiti peritali indicando analiticamente e specificamente le motivazioni che lo hanno indotto ad accordare preferenza agli accertamenti peritali”.

– La sentenza è stata ritualmente impugnata per cassazione dalla società che ha dedotto tre motivi.

– Ha resistito con controricorso il Condominio.

La causa è stata ritenuta definibile mediante procedimento in camera di consiglio, in adunanza non partecipata, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1 , nn. 1) e 5) e art. 380 bis c.p.c., essendo formulata proposta di accoglimento del ricorso La parte resistente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

OSSERVA

Il ricorso deve trovare accoglimento.

Il Tribunale dopo aver dato atto che la verifica di ammissibilità del gravame doveva essere compiuta alla stregua del testo dell’art. 342 c.p.c. – precedente alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. Oa) conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134, D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012 -, ha correttamente rilevato il perimetro tracciato dalla giurisprudenza di legittimità -anteriormente alla indicata modifica legislativa- nella individuazione dei requisiti minimi che i motivi di gravame debbono rivestire per superare il vaglio preliminare di ammissibilità e che possono essere compendiati nella pronuncia di questa Corte Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 che, nel fornire la interpretazione del nuovo testo dell’art. 342 c.p.c., ha evidenziato come il Legislatore abbia inteso formalizzare in norma quelli che erano già i consolidati approdi giurisprudenziali in tema di ammissibilità dell’atto di appello, ed ha enunciato il principio di diritto secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, principio quindi del tutto in linea con i canoni interpretativi dell’art. 342 c.p.c. ante riforma.

Corretta la premessa è, invece, errata la applicazione dei predetti criteri al caso concreto.

Il Giudice di appello ha, infatti, affermato che l’atto di impugnazione: 1-non conteneva la indicazioni della parti della sentenza oggetto di critica; 2- non prospettava le modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice; 3-non indicava le circostanza da cui derivava la violazione di legge. Secondo il Tribunale l’appellante si era limitato “a reiterare le contestazioni degli esiti peritali, formulando una generica censura alla decisione di primo grado..”.

Il ricorso per cassazione investe tale statuizione con il primo ed il secondo motivo, che superano il vaglio di ammissibilità ex art. 366 c.p.c. in quanto non si limitano alla mera indicazione della norma processuale violata, nè alla semplice allegazione dell’errore commesso dal Giudice di merito, ma supportano la censura con la compiuta descrizione del “fatto processuale” volta ad evidenziare in concreto l’errore ascritto al Giudice nella applicazione od interpretazione della norma di diritto, rendendo ostensibili gli elementi in base ai quali i motivi di gravame avrebbero dovuto essere ritenuti “specifici” e, dunque, idonei a contestare la ricostruzione del fatto ovvero la applicazione delle norme di diritto fatta dal Giudice di prime cure, ed indicano con sufficiente chiarezza la correlazione tra ciascun motivo di gravame e la parte argomentativa della sentenza di prime cure che viene criticata. L’assolvimento dei requisiti di ammissibilità ex art. 366 c.p.c., consente quindi a questa Corte di accedere direttamente all’esame degli atti del giudizio di merito (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012).

Orbene l’atto di appello dopo avere definito in premessa l’oggetto della controversia ed in particolare il punto decisivo della questione, concernente la individuazione del titolo proprietario e dell’affidamento in gestione della rete idrica nel tratto che dal serbatoio, collocato in area condominiale, si dirama fino ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, individua tanto le rilevazioni in fatto, quanto le argomentazioni della c.t.u., interamente trasfuse nella motivazione della sentenza del Giudice di Pace, procedendo ad affrontare partitamente “gli argomenti della CTU cui la sentenza ha aderito” (appello pag. 11), individuati ai punti 3 (regolamento Villaggio Coppola), 4 (convenzione società Coppola/Comune) e 5 (regolamento comunale; contratti di fornitura vigenti), rilevando per ciascuno di essi quelli che secondo l’appellante erano da ritenere gli aspetti critici inerenti la contraddittorietà delle conclusioni formulate nell’elaborato peritale rispetto ai fatti rilevati dall’ausiliare ed ai documenti esaminati (appello pag. 11-15).

Il contenuto della impugnazione risponde, pertanto, alla richiesta degli elementi indispensabili per consentire la individuazione del “quantum appellatum” devoluto al Giudice di secondo grado: ed infatti, se nel giudizio d’appello rimangono estranee al dibattito processuale le considerazioni critiche, mosse dalla parte al consulente tecnico d’ufficio sulla base delle osservazioni del proprio consulente, che non siano state trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall’art. 342 c.p.c., dovendosi le argomentazioni critiche dell’appellante contrapporre non alla relazione di perizia espletata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata la decisione impugnata (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3302 del 12/02/2013), è pur vero che, quando, come nel caso di specie, la sentenza di merito esaurisce la propria motivazione nelle conclusioni raggiunte nella relazione di indagine peritale, le critiche da rivolgere alla sentenza non possono che attingere gli stessi argomenti svolti dall’ausiliario: e nel caso di specie la sentenza in data 16.2.2011 n. 1227 del Giudice di Pace di Capua non espone argomenti giuridici autonomi od originali rispetto agli accertamenti del CTU (che sono, peraltro, irritualmente sconfinati anche nella interpretazione di atti giuridici e negoziali, avendo concluso l’ausiliario per definire l’ambito del diritto proprietario della rete idrica tra Condominio e società concessionaria), tali da integrare autonome “rationes decidendi” che avrebbero dovuto essere investite da una distinta e puntuale critica in fatto o diritto (la sentenza di primo grado si limita a riportare gli articoli della convenzione tra la società Coppola ed il Comune, del contratto di fornitura di acqua tra la società Coppola prima e la società concessionaria poi con l’utenza privata, nonchè del disciplinare accessivo alla concessione di pubblico servizio tra il Comune e Volturno Multiutiliy s.p.a., ed a concludere con il CTU la tubatura deteriorata era “fuori terra o a vista” e quindi di pertinenza della società concessionaria).

Il terzo motivo è inammissibile.

La censura è proposta avverso la statuizione del primo giudice secondo cui dalla indagine tecnica emergeva che l’origine del guasto alla condotta deriva da strutture gestite dalla società e non dagli impianti interni al fabbricato del Condominio.

Orbene la critica rivolta esula dallo schema del vizio di errore di fatto denunciato in quanto: a) non impugna alcuna statuizione della sentenza di appello; b) non individua un fatto storico decisivo che il Giudice di appello avrebbe omesso di considerare: ipotesi peraltro neppure astrattamente configurabile avendo il Tribunale pronunciato esclusivamente in rito; c) viene a risolversi in una mera integrazione delle ragioni poste a supporto dei motivi di ricorso primo e secondo con i quali si contesta la declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello per difetto di specificità, laddove viene riportato anche il motivo di gravame (atto appello, pag. 16) con il quale era stata impugnata la predetta statuizione del Giudice di Pace, in quanto -secondo l’appellante-fondata sulle errate conclusioni peritali in ordine alla riferibilità della gestione dell’impianto alla società concessionaria.

In conclusione accolti i primi due motivi di ricorso, inammissibile il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa avanti il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in altra composizione, per l’esame dei motivi di gravame dedotti con l’atto di appello proposto dalla società concessionaria.

P.Q.M.

accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Santa Maria Capuavetere in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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