Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3251 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3251 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 4957-2013 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, so ggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di bene ficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 12/02/2014

- ricorrenti contro
MEOLI LORENZO;
– intimato avverso la sentenza n. 113/2012 del TRIBUNALE di BENEVENTO

– Sezione Distaccata di GUARDIA SANFRAMONDI del 4.7.2012,
depositata il 05/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

LI
Ric. 2013 n. 04957 sez. M3 – ud. 16-01-2014
-2-

R.g.n. 4957-13 (ud. 16.1.2014)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi, con
sentenza n. 113 del 5 luglio 2012, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello
proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Guardia
Sanframondi n. 1039 del 2011, che aveva accolto la domanda di Lorenzo Meoli, intesa ad
ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il
pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte

dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui
l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il
servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <>.
Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è
concluso che deve <> e che <>.
Al riguardo, in base ai principi di diritto richiamati, si osserva che l’infondatezza
della domanda dell’utente emerge anche per il profilo subordinato, inerente il preteso
inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la delibera non ha
integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non può
essere insorto.
§4. In forza dell’applicazione dei ricordati principi di diritto, l’appello dell’ENEL è,
dunque, accolto e, in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace, la
domanda dell’utente è rigettata.

6
Est. Cons. R ffaele Frasca

R.g.n. 4957-13 (ud. 16.1.2014)

§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la
questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in
modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Pronunciando sul merito,
accoglie l’appello dell’Enel contro la sentenza del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi
e rigetta la domanda di Lorenzo Meoli. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna
Lorenzo Meoli alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
in euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il 16 gennaio

Depositata in Cancelleria

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