Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3251 del 12/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 12/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3251
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.N., elettivamente domiciliato in Roma, via Fratelli
Ruspoli n. 2, presso l’avv. Albanese Mario, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avv. Ciro Gagliardi giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio Napoli (OMISSIS), in
persona del
Direttore pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 135/48/05, depositata il 3 novembre 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, il quale ha concluso
per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che P.N. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, e’ stata dichiarata la legittimita’ dell’avviso di accertamento di maggior reddito di partecipazione emesso nei confronti del contribuente per l’anno 1991;
che gli intimati Ministero dell’economia e delle finanze ed Agenzia delle entrate, Ufficio di Napoli (OMISSIS), non si sono costituiti;
che il ricorso e’ inammissibile per tardivita’, essendo stato proposto ben oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., senza che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, sia nella specie invocabile il secondo comma della norma citata, poiche’, dall’esame diretto degli atti di causa, risulta che il ricorso in appello dell’Agenzia delle entrate venne regolarmente notificato, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 presso il difensore domiciliatario del contribuente avv. Ciro Gagliardi, con la conseguenza che il termine suddetto e’ iniziato a decorrere dal deposito della sentenza, essendo nota all’appellato la proposizione dell’impugnazione (ex plurimis, Cass. nn. 6375 del 2006, 1565 del 2007, 16004 del 2009);
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010