Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3251 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. II, 10/02/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 10/02/2011), n.3251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9716-2009 proposto da:

A.G. (OMISSIS), B.G.

(OMISSIS), A.M. (OMISSIS), A.

V. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

DELLA LIBERTA” 20, presso lo studio dell’avvocato MANFREDONIA

PIERLUIGI, rappresentati e difesi dall’avvocato ORLANDO VINCENZO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI SAN BASILIO 72, presso lo studio dell’avv. ANTONIO

LOMBARDO (STUDIO SIMMONS & SIMMONS), che lo rappresenta e

difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 995/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

16.5.08, depositata il 21/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO

LECCISI.

Fatto

PREMESSO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“2. – Il sig. T.G. agì nei confronti del sig. A. G. e della sig.ra V.V., che gli avevano promesso in vendita un appezzamento di terreno adibito a cava, chiedendo la risoluzione della promessa di vendita per inadempimento dei convenuti e la conseguente condanna dei medesimi al pagamento di somme per titoli vari. La notifica della citazione ebbe esito positivo nei confronti del solo A.G. e non anche della V., essendo questa deceduta in precedenza.

Nel corso del giudizio di primo grado decedette anche A. G., e il T., autorizzato dal giudice, chiamò in giudizio gli eredi di lui, ossia la figlia sig.ra A.V. M. e la moglie sig.ra B.G.. Queste ultime si costituirono, dopo un iniziale periodo di contumacia, resistendo alla domanda e proponendo domanda riconvenzionale per il rilascio del terreno e il pagamento dei frutti.

Il Tribunale di Trapani accolse le domande del T. e la riconvenzionale di rilascio del terreno.

Sugli appelli principale dei sigg. A. e B. e incidentale del T., la Corte di Palermo, dopo la dichiarazione di interruzione del processo a causa del decesso di A.V. e la rissunzione nei confronti degli eredi di lei, sigg. M., V. e A.G., ha riformato la sentenza di primo grado sul solo punto della rivalutazione monetaria delle somme oggetto di condanna in favore del T..

I sigg. A. e B. hanno quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi.

L’intimato sig. T. ha resistito con controricorso.

2. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità assoluta dell’atto di citazione in primo grado, in quanto rivolto nei confronti della già defunta sig.ra V.V., litisconsorte necessaria, e la conseguente inesistenza della sentenza.

3. – Con il secondo motivo si reitera l’eccezione di prescrizione del diritto alla risoluzione del contratto sul rilievo che l’atto di citazione, essendo nullo, non aveva effetto interruttivo.

4. – I due motivi, connessi, sono infondati.

La citazione in primo grado non era affatto nulla, essendo stata – com’è pacifico – ritualmente notificata a A.G., che era anche – come viene chiarito nella sentenza di appello e non è contestato – l’unico erede di sua madre V.V.; sicchè la inesistenza giuridica della notifica della citazione iniziale nei confronti di quest’ultima non produsse alcuna conseguenza sulla integrità del contraddittorio, sin dall’inizio instauratosi nei confronti dell’ormai unico titolare della situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio. Dalla validità della citazione deriva, inoltre, l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione”.

Diritto

CONSIDERATO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;

che il solo avvocato di parte controricorrente ha presentato memoria;

che la relazione è condivisa dal Collegio;

che, pertanto, il ricorso va respinto;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dei ricorrenti in base al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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