Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3251 del 09/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 3251 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 6776/2014 proposto da:
Olivetti Rason Pier Ettore, elettivamente domiciliato in Roma, largo
Trionfale n. 7, presso lo studio dell’avvocato Abbate Ernesto,
rappresentato e difeso dall’avvocato Olivetti Rason Gian Paolo,
giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro

Fallimento Finmari s.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore dott.
Mancini Francesco, elettivamente domiciliato in Roma, via

fr
2×3

Data pubblicazione: 09/02/2018

Cassiodoro n. 1-A, presso lo studio dell’avvocato Scarselli Giuliano
(Studio Annecchino-Sciarretta-Parotta), che lo rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/09/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.);
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale LUIGI SALVATO che ha chiesto che la Corte rigetti il
ricorso.

FATTO E DIRITTO

1.- Pier Ettore Olivetti Rason ricorre per cassazione nei confronti del
Fallimento Finmari s.r.l. in liquidazione, svolgendo quattro motivi

avverso il decreto del Tribunale di Firenze, 6 febbraio 2014, n.
997/2014.
Con tale decreto, il Tribunale ha rigettato l’opposizione presentata
dall’avvocato Olivetti Rason per l’ammissione solo parziale di crediti
inerenti allo svolgimento di attività (giudiziale e stragiudiziale) di
professione legale nell’interesse della Società di poi fallita.
Nei confronti del ricorso resiste il Fallimento Finmari, che ha
depositato apposito controricorso. Lo stesso ha pure presentato
memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.
2.- I motivi di ricorso enunciano gli articolati vizi che qui di seguito
vengono richiamati.
Il primo motivo (p. 53 del ricorso) assume, in particolare, «nullità del
procedimento per violazione degli art. 115 e 116 cod. proc., ex art.
2

06/02/2014;

360 comma 1 n. 4; omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360
comma 1, n. 5; nullità del procedimento per violazione dell’art. 95
legge fall. ex art. 360 comma 1 n. 4 e 112 cod. proc. civ.; nullità del
procedimento per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. ex art. 360

Il secondo motivo (p. 59 del ricorso) rileva, altresì, «nullità del
procedimento per violazione degli art. 115 e 116 cod. proc., ex art.
360 comma 1 n. 4; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.m.
127/2004 ex art. 360 comma 1 n. 3; omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,
ex art. 360 comma 1, n. 5».
Il terzo motivo (p. 64 del ricorso) riscontra, inoltre, «violazione e
falsa applicazione dell’art. 2751 bis cod. proc. civ. ai sensi dell’art.
360 comma 1 n. 3».
Il quarto motivo (p. 66 del ricorso) censura, poi, «omessa
motivazione su un fatto decisivo per la controversia ex art. 360
comma 1 n. 5; violazione degli artt. 4 e 11 d.m. 140/2012 ex art.
360 comma 1 n. 3».
3.- In relazione al ricorso, così presentato, la requisitoria del
Procuratore Generale (10 luglio 2017) ha, tra l’altro, svolto le
osservazioni che seguono.
«… Nella decisione del primo motivo, sembra doveroso fare
applicazione del criterio della ragione più liquida, desumibile dagli
artt. 24 e 111 Cost. (S.U. n. 9936 del 2014; Cass. n. 23531 del
2016; n. 5264 del 2015; n. 12002 del 2014), il quale – in una
prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di
celerità del giudizio ed in armonia con la ratio del nuovo rito camerale

3

comma 1 n. 4».

- impone di privilegiare l’esame delle questioni che appaiono di più
agevole soluzione ed idonee a definire il giudizio».
«Rileva dunque che l’impugnato decreto esibisce una pluralità di

rationes sulla scorta delle quali ha rigettato l’eccezione oggetto del
mezzo. Tra queste rileva quella con cui il provvedimento ha ritenuto

la notazione della cessione del credito ad Unipol è specificazione della
questione già sollevata in sede di progetto di stato passivo, sulla non
utilità della attività svolta dal professionista verso la società sua
cliente, inutilità che esce rafforzata dalla intervenuta cessione del
credito da Fimnari (cliente del legale) a UGF intervenuta nel lontano
luglio 2008″. Il Tribunale, con detta

ratio, interpretando gli atti

processuali, ha ritenuto infatti che la questione era stata già sollevata
in sede di redazione del progetto di stato passivo e,
conseguentemente, è applicabile il pacifico principio, secondo cui in
tema d’interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il
significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica
violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362
cod. civ. e ss., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla
loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena
d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i
criteri ermeneutici e il testo dell’atto processuale oggetto di erronea
interpretazione. (Cass. n. 11343 del 2003, n. 6226 del 2014; n.
16057 del 2016). Inoltre, detto principio va ulteriormente apprezzato
alla luce di quello ulteriore, pacifico nella giurisprudenza di legittimità,
secondo cui il novellato testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (qui applicabile)
ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne
l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che

*

4

l’infondatezza dell’eccezione, affermando: “in ogni caso e soprattutto,

abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere
decisivo e, inoltre, l’interpretazione dell’atto non costituisce “fatto”
decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli
elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (Cass. n. 5795
del 2017)».

esame, in parte qua, non ha proposto una censura nell’osservanza di
detti principi, ma ha direttamente ed inammissibilmente criticato
l’apprezzamento di fatto del giudice del merito, proponendo una
lettura alternativa dell’esegesi offerta dal Tribunale, con conseguente
inammissibilità (e, comunque, infondatezza) della stessa, dal cui
rigetto consegue che non occorre occuparsi di quelle concernenti le
ulteriori e concorrenti rationes».
«Relativamente al secondo motivo, va premesso che l’art. 5, del d.m.
n. 127 del 2004 (cui occorre avere riguardo ratione temporis)
stabilisce al comma 1, che “nella liquidazione degli onorari a carico
del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore
della controversia, dell’importanza e del numero delle questioni
trattate, del grado dell’autorità adita, con speciale riguardo all’attività
svolta dall’avvocato davanti al giudice”>; al comma 3, che “nella
liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di
cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del
giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché
dell’urgenza richiesta per il compimento di singole attività e, nelle
cause di straordinaria importanza, la liquidazione può arrivare fino al
quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio
dell’Ordine”».
«La lettera dei due commi è chiara nell’evidenziare che il primo
concerne esclusivamente i criteri di liquidazione nel caso in cui debba
5

«La lettura del motivo rende palese che il ricorrente, con il motivo in

essere stabilita l’entità del compenso a carico del soccombente; il
comma 3 concerne esclusivamente il caso (qui sussistente) della
liquidazione a carico del cliente. La disciplina dei criteri di liquidazione
oggetto del comma 3, nonostante una formulazione non limpidissima,
è comunque agevolmente ricostruibile nel senso, reso chiaro

criteri generali previsti dal comma 1, i quali possono essere tuttavia
“corretti” in forza della previsione che, nel caso di liquidazione a
carico del cliente, permette di tenere conto “dei risultati del
giudizio”».
«Tale essendo l’interpretazione che va fornita delle norme in esame,
deve escludersi che le stesse siano state disattese dal Tribunale. Il
decreto ha, infatti, espressamente sottolineato: “ulteriormente deve
dirsi che l’attività ruota tutta intorno alle medesime non
particolarmente difficili questioni (poiché oggetto di innumerevoli
arresti giurisprudenziali e quindi argomenti noti e sceverati
ampiamente) relativi alla nullità del mutuo per applicazione di tassi
anatocistici, usurari etc. (questioni che in buona sostanza si
esauriscono in un esame demandato ad un tecnico come avvenuto
nel caso di specie), questioni tutte trattate in sede di esecuzione
quindi essendo assente anche la trattazione in sedi giudiziarie
diverse” (p. 5 del decreto)».
«La struttura della motivazione ed il contenuto delle argomentazioni
rendono chiaro che la liquidazione è stata effettuata dal Tribunale
anche ai sensi del comma 1 della norma dianzi richiamata, senza che
rilevi, in contrario, l’inversione nell’ordine dell’applicazione dei criteri
(realizzata esaminando prima i risultati del giudizio ed i vantaggi per
la parte, poi la difficoltà ed importanza delle questioni trattate).
L’accertamento della difficoltà delle questioni e del vantaggio
6

dall’avverbio “oltre” che la stessa deve essere effettuata in base ai

conseguito dalla parte rientra poi nell’apprezzamento di fatto del
giudice del merito la cui censurabilità sconta l’ulteriore limitazione
conseguente alla restrizione del sindacato di motivazione realizzata
con il novellato testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c.».
«In riferimento al terzo motivo, va osservato che, anche se con

provvedimento abbia inteso affermare che, nel caso di incarico che
non sia stato concluso alla data del fallimento, non è possibile
riconoscere il privilegio ed ha ritenuto che nella specie l’incarico fosse
unico e fosse “ancora in corso al momento della dichiarazione di
fallimento”».
«Pertanto, è chiaro che il provvedimento ha ritenuto che il termine
per il computo del biennio stabilito dall’art. 2751-bis n. 2 c.c.
corrisponde alla data di cessazione della prestazione e che il
riconoscimento del privilegio non dipende dalla prestazione dell’opera,
bensì dalla liquidità e/o esigibilità del credito, in virtù di un principio
peraltro enunciato da Cass. n. 1740 del 2014 che ha, infatti,
espressamente richiamato, escludendo il privilegio qualora l’attività
sia in corso alla data del fallimento».
«Il ricorrente non contesta tale premessa e, quindi, nonostante i
dubbi che pure emergono al riguardo, la stessa non può costituire
oggetto di riesame, dato che il ricorrente censura esclusivamente la
valutazione in termini di unitarietà dell’incarico ed assume che la
stessa si era “compiutamente conclusa” nel 2007, anno del suo inizio
(p. 66)».
«Pertanto, la precisa ed univoca delimitazione del contenuto della
censura rende chiaro che il ricorrente ha investito la Corte
esclusivamente della doglianza sul punto dell’accertamento dell’unità
o pluralità degli incarichi e dell’esaurimento dell’attività, i soli sui quali
7

t

qualche difficoltà, sembra possibile ritenere che la motivazione del

è possibile procedere al controllo richiesto dall’istante. Tuttavia, in
questa parte, è evidente che il ricorrente intende sostanzialmente
censurare l’interpretazione data giudice del merito al rapporto
contrattuale di cui si discute, configurante incarico unico o pluralità di
incarichi, ed alla data dell’esaurimento della stessa, ma ciò ha fatto

violati dal Tribunale e, sostanzialmente, limitandosi a criticare
l’apprezzamento di fatto del giudice del Tribunale in ordine ai due
punti dianzi indicati, con conseguente inammissibilità della censura
(v. anche, con riferimento a fattispecie per taluni profili omologa,
Cass. n. 20755 del 2015)».
«L’inammissibilità (comunque l’infondatezza) del quarto motivo
sembra, infine, chiara alla luce del principio, enunciato dalla
giurisprudenza di legittimità, secondo cui la liquidazione delle spese
processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito ed in
sede di legittimità possono essere denunciate solo violazioni del
criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe
professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci
contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza
necessità di ulteriori indagini (Cass. n. 4347 del 1999, n. 14542 del
2011). Nella specie, lo stesso ricorrente deduce che la liquidazione è
avvenuta nell’ambito della forbice stabilita in riferimento allo
scaglione applicabile (tenuto conto del valore della causa) ed indica
soltanto genericamente le voci senza fare specifico riferimento (e
riprodurre) la nota, con conseguente inaccoglibilità del mezzo».
4.-

Il Collegio condivide le osservazioni così svolte dalla Procura

Generale e le fa proprie.
5.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
8

pd

senza far valere la violazione degli specifici canoni ermeneutici in tesi

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di C 5.200,00

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione
civile, addì 14 settembre 2017.

idep

/Th
11 Funziemtri{G’udizi ario
Dott.ssa Fubrizit BAi?ONE

(di cui C 200,00 per esborsi).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA