Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3251 del 07/02/2017

Cassazione civile, sez. II, 07/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2743/2014 proposto da:

R.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

PAISIELLO 55, presso lo studio dell’avvocato FRANCO GAETANO SCOCA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO NICOLA

CAMPANILE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI S.P.A. (incorporante di MILANO ASSICURAZIONI SPA),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso

lo studio dell’avvocato ZOSIMA VECCHIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANNA MARIA BUZZONI ZOCCOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2978/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi l’Avvocato Scoca e l’Avvocato Bartolucci Proietti per delega

dell’Avvocato Buzzoni Zoccola;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Milano Assicurazioni S.p.A. conferì in data 5 agosto 1998 a R.G. l’incarico di agente assicurativo per la gestione dell’agenzia di (OMISSIS). Tale gestione cessò il 15 gennaio 2001 e il R. continuò a svolgere fino al 31 marzo 2002 presso la stessa agenzia l’attività di delegato assicurativo. Quindi l’ex agente promosse con citazione del 20 novembre 2003 un primo giudizio per sentir affermare la responsabilità precontrattuale, extracontrattuale e contrattuale della Milano Assicurazioni S.p.A., avendo quest’ultima omesso di riferire al R. circa la pessima reputazione del precedente assegnatario della stessa agenzia di (OMISSIS), il quale era stato arrestato per il reato di usura ed aveva perciò provocato una forte perdita di clientela, nonchè per aver la stessa preponente rappresentato al nuovo agente in termini non veritieri il valore del portafoglio di quella agenzia. Tale primo giudizio venne definito con accordo transattivo del 24 maggio 2004, che comportava l’obbligo della Milano Assicurazioni di corrispondere a R.G. “a saldo stralcio e completa tacitazione la somma netta omnicomprensiva di Euro 230.000,00”, nonchè l’annullamento delle “4 rate residue della rivalsa pattuita a suo tempo per il trasferimento del portafoglio dall’agenzia di (OMISSIS) all’agenzia di (OMISSIS) dell’Italia Assicurazioni (OMISSIS)”. Con successiva citazione del 24 luglio 2006 R.G. conveniva nuovamente la Milano Assicurazioni S.p.A., sia per ottenere l’accertamento della responsabilità inerente al precedente rapporto relativo all’agenzia di (OMISSIS), sia domandando il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento della Milano Assicurazioni rispetto agli obblighi derivanti dalla transazione del 24 maggio 2004. Il R. evidenziava come, con scrittura privata integrativa di tale transazione, le parti avevano previsto un piano triennale di incentivi per l’agenzia di (OMISSIS), dove l’attore aveva operato in forza di incarico iniziato il 16 gennaio 2001, sennonchè la mandante era poi receduta immotivatamente il 27 gennaio 2006 da tale secondo rapporto di agenzia ex art. 12, comma 2, punto 2, dell’Accordo Nazionale Agenti (A.N.A.). L’attore domandava pertanto la risoluzione per inadempimento sia della transazione che dell’atto integrativo del 24 maggio 2004, con condanna della Milano Assicurazioni al pagamento delle relative spettanze patrimoniali. Il Tribunale di Milano, con sentenza dell’11 maggio 2010, rigettava la domanda di R.G., negando che potessero essere riesaminate le vicende relative all’agenzia di (OMISSIS), in quanto oggetto di transazione novativa a definizione del primo contenzioso intrapreso nel 2003. Proposto appello da R.G., lo stesso veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 2978/2013 del 12 marzo 2013. La Corte d’Appello di Milano confermava, anche alla stregua della definizione data dalle parti, la natura novativa della transazione del 24 maggio 2004, con conseguente esclusione della sua risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.. Quanto al terzo motivo di gravame, che deduceva l’inadempimento della Milano Assicurazioni altresì rispetto al piano triennale di incentivi stabiliti in favore del R. come agente di (OMISSIS), la Corte d’Appello affermava che tale pretesa, afferente il complessivo accordo, era stata svolta solo con l’atto d’appello, ed era quindi inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.. Peraltro, la Corte d’Appello escludeva che risultasse dimostrato un inadempimento di Milano Assicurazioni, non emergendo dalla transazione del 24 maggio 2004 alcun collegamento con il piano incentivi riguardante l’agenzia di (OMISSIS), sicchè si trattava di “accordi del tutto distinti ed autonomi”. La sentenza impugnata aggiungeva che tali incentivi per l’Agenzia di (OMISSIS) erano stati puntualmente riconosciuti dalla Milano Assicurazioni per la durata del relativo rapporto, e che non c’era prova, nè deduzione istruttoria, di un inadempimento al riguardo. Parimenti inammissibile veniva ritenuta dai giudici del gravame la domanda di risarcimento dei danni correlati al recesso esercitato in assenza di giusta causa, indipendentemente dalla questione dell’applicabilità dell’art. 12, comma 2, A.N.A. 2003, in quanto domanda formulata per la prima volta dall’attore soltanto in comparsa conclusionale. Aggiungeva la Corte di Milano che il recesso ad nutum operato dalla preponente non costituisse comunque inadempimento contrattuale, mancando prova documentale ex art. 1742 c.c., comma 2, della previsione di una durata minima dell’incarico inerente l’Agenzia di (OMISSIS). A proposito del quinto e del sesto motivo di impugnazione, la Corte d’Appello ribadiva che non risultava provata la mancata erogazione degli incentivi triennali previsti dal “piano commerciale” per l’Agenzia di (OMISSIS) (contributo per il pagamento del canone di locazione, contributo per gli oneri di organizzazione dell’agenzia, contributo per l’inserimento di subagenti, partecipazione alle incentivazioni aziendali); ed aggiungeva altresì che l’esercizio del diritto di recesso (fatti salvi gli obblighi indennitari) appariva del tutto legittimo, mancando prova scritta di una durata minima garantita del rapporto di agenzia. Circa poi il decimo motivo di appello, la Corte di Milano si uniformava al giudizio di inammissibilità o irrilevanza dei sessantanove capitoli di prova testimoniale, sia perchè (da n. 1 a n. 54) relativi al rapporto dell’agenzia di (OMISSIS), definito transattivamente, sia perchè (da n. 55 a n. 59) inerenti a quanto già documentato nella transazione del 24 maggio 2004, sia perchè (da n. 61 a n. 66) irrilevanti, sia, infine, perchè (n. 60 e da n. 67 a n. 69) concernenti non la narrazione di fatti ma l’espressione di giudizi. Si aggiungeva dai giudici d’appello la superfluità dell’espletamento delle CTU contabile e medico legale, non occorrendo ausilio tecnico per integrare le risultanze probatorie.

R.G. ha proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi, cui resiste con controricorso la UNIPOLSAI S.p.A., incorporante della Milano Assicurazioni S.p.A. per atto di fusione del 31 dicembre 2013. Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In premessa, R.G. chiarisce che non intende contestare l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Milano nella parte riguardante il rapporto relativo all’agenzia di (OMISSIS).

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., relativamente all’inammissibilità della pretesa domanda nuova avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all’esercizio del recesso senza giusta causa ad opera della Milano Assicurazioni S.p.A.. Il ricorrente evidenzia come tale domanda fosse già contenuta nelle pagine 34 e 35 della citazione introduttiva di primo grado, nonchè implicita nelle conclusioni ivi precisate alle pagine 76, 77 e 78, ove si chiedeva il risarcimento dei danni “in relazione alla gestione dell’agenzia di (OMISSIS)”.

Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativamente all’inammissibilità della pretesa domanda nuova avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all’esercizio del recesso senza giusta causa ad opera della Milano Assicurazioni S.p.A.. Tale motivo, nella sua parte espositiva, replica, sub specie di vizio di motivazione, quanto già allegato nel primo motivo prospettando una violazione di legge.

Il terzo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativamente alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’esercizio del recesso da parte della Milano Assicurazioni S.p.A. in riferimento all’agenzia di (OMISSIS). Ci si duole che la Corte d’Appello non abbia considerato che l’agente ha comunque diritto al risarcimento dei danni a prescindere dal recesso ad nutum operato dalla preponente ed indipendentemente dalla concessione dell’indennità, ai sensi dell’art. 1751 c.c., comma 4.

Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 1751 c.c., comma 4, relativamente alla domanda di risarcimento dei danni. Qui si ribadisce quanto espresso nel terzo motivo: la Corte d’Appello ha violato le norme indicate perchè non ha considerato l’inadempimento della Milano Assicurazioni, dovendo il risarcimento in favore del R. derivare da un recesso posto in essere illecitamente, e denotando la preponente un evidente intento persecutorio nei confronti del suo ex agente.

Il quinto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del fatto relativo all’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 12, comma 2, dell’Accordo Nazionale Agenti, con riguardo al rapporto concernente l’Agenzia di (OMISSIS), non essendo il ricorrente iscritto ad alcuna associazione di categoria che aveva sottoscritto tale accordo. Questo comportava l’inoperatività della facoltà di recesso senza motivi stabilita dall’A.N.A..

Il sesto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del fatto relativo alla violazione da parte della Milano Assicurazioni degli obblighi di lealtà, correttezza, buona fede, nonchè all’abuso del diritto, posti a base del sesto motivo di appello, dovendosi valutare il recesso della preponente alla stregua degli indicati criteri comportamentali.

Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1749, 1175 e 1375 c.c., relativamente agli obblighi di lealtà, correttezza, buona fede. Qui si replica sotto l’aspetto delle violazioni di legge quanto esposto nel sesto motivo ai fini del vizio di motivazione.

L’ottavo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del fatto relativo alla responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale della Milano Assicurazioni, indipendentemente dalla risoluzione o meno della transazione. Si assume che il piano triennale di incentivi avesse natura integrativa della scrittura transattiva del 24 maggio 2004 e fosse autonoma fonte di obbligazione per la preponente, essendosi così la stessa vincolata implicitamente a tener fermo il rapporto inerente all’agenzia di (OMISSIS) a ristoro dei danni subiti dal R.. La Corte d’Appello avrebbe perciò trascurato di considerare le contestazioni dell’inadempimento della Milano Assicurazioni al piano incentivi mosse dal ricorrente già prima della revoca del mandato, come anche di valutare che gli stessi incentivi erano poi venuti meno al momento del recesso, e quindi comunque prima dell’esaurimento dell’impegno triennale.

1.1. I primi otto motivi di ricorso risultano intimamente connessi tra loro, anche per la ripetitività degli assunti dei rispettivi contenuti, e vanno perciò esaminati in maniera congiunta.

Va premesso che le prime otto censure presentano diffusi profili di inammissibilità, atteso che, essendo impugnata una sentenza pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b), del suddetto D.L.. Il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è esplicitamente invocato dal ricorrente nei motivi secondo, terzo, quinto, sesto ed ottavo di ricorso, ma in tali termini sono da riqualificare anche i restanti motivi, lì dove essi fanno riferimento a vizi di violazione di legge rappresentati non come erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle invocate disposizioni normative, quanto come erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, questione, invero, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente, piuttosto, alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Ciò premesso, il vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ammette, quale vizio specifico denunciabile per cassazione, l’omesso esame di un “fatto storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Alla stregua dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve, quindi, indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

A dispetto di quanto assumono le censure svolte dal R., non integra allora, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo l’omesso esame di argomentazioni difensive, o di elementi istruttori, non essendo comunque necessario che il giudice del merito dia conto minuzioso in motivazione di ogni osservazione e di ogni allegazione delle parti, ovvero di ogni risultanza probatoria, ed essendo, piuttosto, sufficiente che esponga le ragioni che lo hanno condotto alla soluzione adottata, mostrando di avere valutato ogni elemento rilevante per la soluzione stessa. L’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 -, riduce, quindi, l’area del sindacato di legittimità intorno ai soli “fatti”, e cioè ai dati materiali, agli episodi fenomenici rilevanti, ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l’esito del giudizio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5133 del 05/03/2014).

La sentenza della Corte d’Appello di Milano, pertanto, ha evidentemente preso in considerazione il “fatto” dell’esercizio del recesso senza giusta causa ad opera della Milano Assicurazioni S.p.A..

Anche avendo premesso che la domanda di risarcimento dei danni correlati all’esercizio del recesso risultasse inammissibilmente formulata soltanto in comparsa conclusionale, la Corte d’Appello “ad ogni buon conto” ha esaminato nel merito tale domanda, pervenendo ad un esplicito rigetto della stessa (come dimostrano i motivi da tre a otto), sicchè rimane superflua la denuncia dell’error in procedendo attinente alla violazione dell’art. 345 c.p.c., contenuta nel primo e nel secondo motivo di ricorso, e del tutto inutile apparirebbe il ritorno della causa in fase di merito per ottenere una nuova pronuncia su di essa.

La Corte di Milano, con riguardo proprio alla domanda di risarcimento dei danni correlati al recesso esercitato in assenza di giusta causa, a prescindere dell’applicabilità dell’art. 12, comma 2, A.N.A. 2003, osservava che il recesso ad nutum operato dalla preponente non costituisse comunque inadempimento contrattuale, mancando prova documentale ex art. 1742 c.c., comma 2, della previsione di una durata minima dell’incarico inerente l’Agenzia di (OMISSIS). La Corte aggiungeva che non risultava dimostrata la mancata erogazione degli incentivi triennali previsti dal “piano commerciale” per l’Agenzia di (OMISSIS) (contributo per il pagamento del canone di locazione, contributo per gli oneri di organizzazione dell’agenzia, contributo per l’inserimento di subagenti, partecipazione alle incentivazioni aziendali).

Dovendo giudicare delle ipotetiche conseguenze risarcitorie del recesso del preponente, la Corte d’Appello ha dunque convincentemente ritenuto irrilevante la disciplina posta dall’art. 12 dell’Accordo Nazionale Agenti.

I giudici dell’appello hanno così mostrato di aderire al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, poichè l’esercizio, da parte del preponente, della facoltà di recedere “ad nutum” dal rapporto di agenzia, salvo il dovere del preavviso, non costituisce inadempimento contrattuale, nè integra ex se gli estremi del comportamento in violazione degli obblighi di correttezza, non è mai risarcibile il danno derivante all’agente dal recesso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9317 del 26/06/2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3925 del 19/03/2001).

Gli artt. 1750 e 1751 c.c., attribuiscono espressamente a ciascuna delle parti del contratto di agenzia il potere di libero recesso dal contratto a tempo indeterminato, con il solo obbligo del preavviso, disciplinando le rispettive obbligazioni conseguenti alla cessazione del rapporto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12629 del 28/08/2003; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10179 del 26/05/2004). Come per gli altri rapporti di lavoro privi della stabilità reale od obbligatoria, deve perciò escludersi, in linea generale, la configurabilità di danni risarcibili, poichè la risoluzione del rapporto costituisce esplicazione di un diritto potestativo delle parti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21279 del 15/10/2010).

Nell’ambito dell’accertamento di fatto della volontà pattizia dei contraenti, spettante ai giudici del merito, la Corte d’Appello ha altresì escluso che l’incarico di agenzia per la sede di (OMISSIS) fosse stato connotato da una determinata stabilità, mancando l’indicazione per iscritto di un termine di durata ex art. 1742 c.c., comma 2, quale espressione del libero esercizio dell’autonomia negoziale.

L’ottavo motivo di ricorso, in particolare, insiste per la natura integrativa del piano triennale di incentivi rispetto alla scrittura transattiva del 24 maggio 2004 e afferma che tramite tale piano la preponente Milano Assicurazioni si fosse obbligata implicitamente a tener fermo il rapporto inerente all’agenzia di (OMISSIS) per l’indicato periodo. Tuttavia, il ricorrente innanzitutto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non trascrive in ricorso le clausole di tale Piano Commerciale triennale del 24 maggio 2004, individuative dell’effettiva volontà delle parti, in maniera al fine di consentire a questa Corte di verificare la decisività delle formulate censure. Per di più, il collegamento tra il piano triennale di incentivi e la transazione del 24 maggio 2004, ovvero l’unitarietà del risultato economico perseguito dalle parti mediante i due accordi, discende da accertamenti sulla natura, sull’entità, sulle modalità e sulle conseguenze dei due contratti compiuti dalla Corte di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se non per omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ed al riguardo, la Corte d’Appello ha negato che risultasse dimostrato un inadempimento di Milano Assicurazioni, non emergendo, per essa, dalla transazione del 24 maggio 2004 alcun collegamento con il piano incentivi riguardante l’agenzia di (OMISSIS), sicchè si trattava di “accordi del tutto distinti ed autonomi”.

D’altro canto, è vero che l’art. 1751 c.c., comma 4, stabilisce che la concessione all’agente dell’indennità di cessazione del rapporto non lo priva comunque del “diritto all’eventuale risarcimento dei danni”, ma tale disposizione si riferisce a danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale (come, ad esempio, l’illecito connesso alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell’agente ad oneri e spese di esecuzione del contratto prima della sua inopinata risoluzione, ecc.), configurando un’ipotesi di risarcimento distinto rispetto a quello da fatto lecito per cessazione del rapporto contemplato dello stesso art. 1751 c.c., comma 1, con il quale può, pertanto, cumularsi, sempre che nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito, il che è stato motivatamente escluso dalla Corte d’Appello di Milano (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9426 del 10/04/2008).

Le sollecitazioni che il ricorrente rivolge a questa Corte a valutare la condotta della Milano Assicurazioni sotto il profilo della lealtà, della buona fede, dell’abuso del diritto e dell’affidamento dell’agente suppongono accertamenti di fatto che in parte risultano nuovi, giacchè non svolti nella sentenza impugnata nè prospettati (per quanto specificamente indicato in ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) nei pregressi gradi di giudizio, e che comunque depongono per una ricostruzione delle vicende storiche diversa da quella accolta dalla Corte del merito, sulla base del convincimento soggettivo del ricorrente, il quale propone, in sostanza, un migliore e più appagante coordinamento, a suo dire, dei dati acquisiti. Si tratta, all’evidenza, di aspetti della causa interni all’ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi di prova e nell’apprezzamento dei fatti, e che quindi attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento, sicchè i motivi da tre ad otto di ricorso si sostanziano in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.

2. Il nono motivo di ricorso denuncia l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, del fatto relativo alle prove orali dedotte dal ricorrente.

Il decimo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, del fatto relativo alle CTU contabili e medico legali richieste dal ricorrente.

2.1. Il nono ed il decimo motivo di ricorso sono inammissibili.

La censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, non può sostanziarsi nella denuncia dell’omesso esame di deduzioni istruttorie, dovendosi piuttosto prospettare che la mancata ammissione delle prove richieste abbia impedito al giudice di prendere in considerazione un fatto stoico decisivo, rilevante in causa.

La Corte d’appello di Milano ha indicato le ragioni per cui è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità o di irrilevanza dei sessantanove capitoli di prova testimoniale, evidenziando come quelli contrassegnati dal n. 1 al n. 54 fossero relativi al rapporto dell’agenzia di (OMISSIS), definito transattivamente; quelli contrassegnati dal n. 55 al n. 59 fossero inerenti a quanto già documentato nella transazione del 24 maggio 2004; quelli dal n. 61 al n. 66 fossero irrilevanti; e quelli n. 60 e da n. 67 a n. 69 concernessero non la narrazione di fatti ma l’espressione di giudizi.

La Corte d’Appello spiegava poi che non vi fosse ragione di espletare le CTU contabile e medico legale, non occorrendo alcun ausilio tecnico per integrare le risultanze probatorie.

Poichè, in ogni caso, le istanze di prova per testi e di CTU che il ricorrente reitera nei motivi 9 e 10 riguardano l’individuazione e la quantificazione dei danni contabili ed alla persona lamentati dall’attore, nonchè il relativo nesso causale tra tali danni e le vicende negoziali di causa, visto il rigetto dei motivi da uno a otto di ricorso, è evidente che difetta anche la decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse la cui mancata ammissione si critica.

3. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del .U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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