Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32509 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/12/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 14/12/2018), n.32509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11205-2017 proposto da:

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI –

V.E.R.I.T.A.S., SPA, in persona del Direttore Generale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso

lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PASQUALIN ANDREA;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso

lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CORNELIO ENRICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2953/2016 del TRIBUNALE di VENEZIA, emessa il

28/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2018 dal Consigliere Dott. SCRIMA ANTONIETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato in data 11 giugno 2012, M.M. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Venezia, la società Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.a. (in seguito indicata, per brevità, VERITAS) per chiederne la condanna alla restituzione dell’importo dell’IVA indebitamente applicata sulla Tariffa di igiene ambientale (TIA) nelle bollette di utenza domestica dell’attore, essendo questa qualificabile come un tributo e, come tale, non rivestendo la natura di un corrispettivo tra le prestazioni.

La società VERITAS si costituì in giudizio contestando quanto dedotto e chiesto dalla controparte e, in particolare, affermando la differenza di regime tra TIA1, avente natura di tributo, e TIA2, avente natura di corrispettivo, con la conseguenza che l’applicabilità dell’IVA alla TIA2 non poteva essere oggetto di discussione, ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, appartenendo la giurisdizione, quanto alle pretese relative alla TIA1, alla giurisdizione del giudice tributario.

Il Giudice di Pace, ritenendosi munito di giurisdizione, con sentenza n. 83/2013, definì il giudizio accogliendo le domande attoree e condannò VERITAS al pagamento di 124,22 Euro, oltre interessi, ed alla rifusione delle spese in favore del M..

Avverso tale decisione VERITAS propose appello dinanzi al Tribunale di Venezia.

Nelle more del giudizio di appello, intervenuta la decisione di questa Corte a Sezioni Unite n. 5078 del 2016, VERITAS rinunciò al motivo di appello relativo all’applicabilità dell’IVA alla TIA1, nonchè ai motivi primo, quarto e, limitatamente all’eccezione di decadenza, quinto.

Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 2953/2016, accolse parzialmente l’appello sotto il profilo del regolamento delle spese relative al primo grado di giudizio, mentre rigettò il motivo relativo all’imponibilità ad IVA della TIA2 – affermandone così la natura tributaria – ed il quinto motivo con riferimento all’eccezione di prescrizione ritenendo, tra l’altro, applicabile, nella specie, la prescrizione ordinaria, e condannò VERITAS alle spese del giudizio di appello.

Avverso tale pronuncia la VERITAS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

M.M. ha resistito con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Sia la ricorrente che il controricorrente hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata in controricorso, e basata sull’affermazione che nel ricorso la VERITAS non avrebbe “distinto le bollette facenti riferimento alla TIA1 rispetto a quelle facenti riferimento alla TIA2”.

Tale eccezione è infondata, atteso che a p. 6 del ricorso è stato precisato espressamente che l’impugnazione ora all’esame riguarda la TIA2 con riferimento – come peraltro già evidenziato dal Tribunale di Venezia -, in particolare, alle “somme di cui alle fatture indicate ai numeri da 33) a 40) nella tabella di cui alle pp. 1-2 della memoria ex art. 320 c.p.c.depositata in data 3.12.2012 dalla controparte nel giudizio di primo grado (doc. 7) esponenti IVA per Euro 32,08”. Così formulato, il petitum risulta adeguatamente specificato per relationem, evidenziandosi che tale memoria è stata depositata unitamente al ricorso (doc. n. 7).

2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 3 e art. 4, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 e D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver il Tribunale erroneamente accomunato la tariffa disciplinata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 (c.d. TIA2) a quella disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 (c.d. TIA1) e/o per averne escluso la natura corrispettiva, escludendone il suo assoggettamento all’IVA.

In particolare, nel censurare la decisione presa dal Tribunale, la ricorrente mette in luce la differente natura di tale tariffa – che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – e la diversità del suo statuto normativo rispetto a quello della TIA1.

Dalla natura non tributaria e corrispettiva della TIA2 discenderebbe, dunque, ad avviso della ricorrente, la sua assoggettabilità ad IVA.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Con l’ordinanza n. 16332 del 21 giugno 2018, questa Corte si è pronunciata in ordine al differente regime a cui soggiacciono le c.d. TIA1 e TIA2.

Nello specifico, è stato affermato che la tariffa di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 ha natura tributaria e, come tale, non può essere soggetta all’applicazione dell’IVA; viceversa, la tariffa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, così come interpretata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, conv. dalla L. n. 122 del 2010, ha la natura di un corrispettivo privatistico che, di conseguenza, può essere assoggettato ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1,3, e art. 4,commi 2 e 3.

2.3. Ritiene il Collegio che il principio affermato con l’ordinanza n. 16332/18, ampiamente motivata sul punto in questione, vada ribadito in questa sede, non risultando convincenti le critiche messe dal controricorrente all’orientamento da ultimo espresso da questa Corte.

2.4. Al riguardo si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente nelle memorie, non sussiste alcun contrasto tra la richiamata ordinanza e quella delle Sezioni Unite di questa Corte n. 17113 del 11/07/2017, evidenziandosi che quest’ultima, come si evince dalla motivazione e pure dalla massima ufficiale tratta dalla stessa, si riferisce all’addizionale provinciale sulla Tariffa integrata ambientale (cd. TIA2), prevista dall’articolo 19 del d.lgs. n. 504 del 1992, di cui afferma la natura tributaria, con l’espressa precisazione che “Nè è idonea a snaturare la natura di tributo il mero collegamento quantitativo e percentuale con la TIA2, che, ancorchè abbia natura privatistica non comporta la modifica della natura della relativa addizionale regionale, fungendo solo da parametro per la quantificazione di tale prestazion(e) che ha natura di tributo a favore delle Province”.

Non si ravvisano, pertanto, i presupposti per rimettere la causa al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, come pure chiesto dal controricorrente.

Nè rileva che la VERITAS sia una società in house, trattandosi comunque di S.p.a. che è soggetto di imposta.

2.5. Con specifico riferimento al caso all’esame, si osserva che risulta pacifico tra le parti che si discorra in questa sede solo della cd. TIA2, applicata dal Comune di Venezia dall’anno 2011, a seguito della delibera della Giunta del 7 aprile 2011, come già evidenziato dal Tribunale nella sentenza impugnata a p. 2.

Ne consegue che è legittima l’imposizione e riscossione dell’IVA sulle fatture relative alle cd. TIA2 di cui si discute in causa a partire dall’anno di riferimento 2011.

Ai principi sopra ricordati non si è attenuto il Tribunale di Venezia con la sentenza impugnata.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato.

4. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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